Ricorso Straordinario per Errore di Fatto: La Cassazione ne Definisce i Confini
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta un rimedio eccezionale per correggere specifiche sviste materiali in cui può incorrere la Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha offerto l’occasione per ribadire i rigidi paletti che ne delimitano l’applicazione, sia dal punto di vista soggettivo (chi può proporlo) sia oggettivo (quali vizi si possono denunciare). Analizziamo la decisione per comprendere meglio questo strumento processuale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una terza interessata, i cui beni erano stati oggetto di un provvedimento di confisca. In precedenza, la Corte di Cassazione aveva rigettato il suo appello contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che confermava la misura ablativa. Avverso quest’ultima decisione della Suprema Corte, la terza interessata ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto, lamentando presunte omissioni motivazionali.
Il Ricorso Straordinario per Errore di Fatto: Chi Può Proporlo?
Il primo e fondamentale ostacolo che la ricorrente ha incontrato riguarda la legittimazione ad agire. La Corte ha chiarito, richiamando consolidata giurisprudenza, che il ricorso straordinario per errore di fatto è un mezzo di impugnazione esperibile esclusivamente dal soggetto condannato.
Questa limitazione soggettiva esclude quindi la possibilità per un terzo, seppur direttamente inciso dal provvedimento come nel caso di confisca, di avvalersi di tale strumento. La ratio è quella di circoscrivere un rimedio eccezionale, pensato per correggere errori materiali nella decisione che riguarda la posizione del condannato, e non per estendere il contraddittorio a soggetti terzi in questa fase straordinaria.
Errore di Fatto vs. Errore di Diritto: i Chiarimenti della Cassazione
Anche superando il profilo della legittimazione, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile nel merito. La Corte ha colto l’occasione per ribadire la netta distinzione tra l’errore di fatto, unico vizio emendabile con il rimedio ex art. 625-bis, e l’errore di diritto o di valutazione.
L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità. Si verifica quando la Corte percepisce il contenuto di un atto in modo difforme da quello effettivo. Al contrario, sono esclusi dall’ambito di applicazione:
* I vizi di motivazione: L’omessa o carente motivazione è un errore di giudizio, non una svista materiale.
* L’errata valutazione di elementi probatori: L’apprezzamento delle prove attiene al merito e non può essere riconsiderato tramite questo strumento.
* Gli errori di diritto: L’errata interpretazione o applicazione di norme sostanziali o processuali costituisce un errore di giudizio, non un errore di fatto.
Nel caso specifico, la ricorrente lamentava omissioni motivazionali, un vizio che rientra palesemente nell’ambito dell’errore di giudizio e non in quello dell’errore di fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una duplice e concorrente ragione. In primo luogo, ha rilevato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente: in quanto terza interessata e non soggetto condannato, non era titolata a proporre il ricorso straordinario.
In secondo luogo, ha evidenziato l’infondatezza oggettiva del ricorso. Le censure mosse, relative a presunte omissioni motivazionali, non configurano un errore di fatto, bensì un errore di giudizio. La Corte ha specificato che il rimedio in questione è destinato a correggere esclusivamente una falsa percezione della realtà processuale (es. leggere una cosa per un’altra in un atto), non a rimediare a presunti errori nella valutazione giuridica o nella costruzione logica della motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali in materia di ricorso straordinario per errore di fatto. Primo, la legittimazione a proporlo è strettamente personale e riservata al solo condannato. Secondo, l’oggetto della doglianza deve limitarsi a sviste materiali e percettive sugli atti, senza mai sconfinare nella critica alla valutazione giuridica o alla coerenza motivazionale della decisione della Cassazione. Questa pronuncia serve da monito sulla natura eccezionale e sui rigidi confini di uno strumento processuale che non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio di legittimità.
Chi può presentare un ricorso straordinario per errore di fatto secondo l’art. 625-bis cod. proc. pen.?
Secondo la Corte di Cassazione, questo rimedio è un mezzo di impugnazione che può essere utilizzato esclusivamente dal soggetto condannato, e non da terzi interessati, come coloro che subiscono una confisca sui propri beni.
Qual è la differenza tra errore di fatto e vizio di motivazione?
L’errore di fatto consiste in una svista materiale o in un’errata percezione del contenuto degli atti processuali (ad esempio, leggere una data sbagliata). Il vizio di motivazione, invece, è un errore di giudizio che riguarda la logica e la coerenza delle argomentazioni della sentenza. Solo il primo può essere corretto con il ricorso straordinario.
È possibile utilizzare il ricorso straordinario per contestare la valutazione delle prove fatta dalla Cassazione?
No, l’errata valutazione degli elementi probatori non costituisce un errore di fatto, ma un errore di apprezzamento che non può essere denunciato tramite il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. Questo strumento non consente una nuova valutazione del merito della causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35765 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35765 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore e procuratore speciale di COGNOME NOME propone, nell’interesse della sua assistita, ricorso straordinario per errore di fatto ex art 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 6743 del 20/11/2024, dep. 2025 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta di revoca della confisca formulata da COGNOME NOME quale terza interessata;
Rilevato che il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condanNOME (Sez. 6, n. 27807 del 30/04/2025, Giglio Rv. 288313 – 01; Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Linardi, Rv. 285940 – 01);
Ricordato, in ogni caso, che l’errore dì fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio d legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono esclusi dall’ambito d’operatività dell’istituto, tra gi altri: a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimit (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l’errata valutazione di elementi probatori, in quanto l’errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237161); c) l’errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099); d) gli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali;
Rilevato che il ricorso in esame si limita a dedurre asserite omissione motivazionali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le concorrenti ragioni sopra indicate, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025