Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10105 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 10105 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOME, nato a Triggiano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 27028 del 11/07/2025 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che, con il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, avverso la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte n. 27028, emessa in data 11/07/2025, si prospettano errori di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte, consistiti nell’avere omesso l’esame del motivo di ricorso (ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO) con cui si deduceva la violazione dell’art. 6 CEDU, nonché del motivo di ricorso (sempre ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO) con il quale si contestava la responsabilità del COGNOME, sia di organizzatore che di amministratore di fatto, per non avere preso in esame la sentenza emessa dalla Corte tributaria di Napoli n. 2713/23 il 26 aprile 2023, che sarebbe stata depositata in Corte di appello con memoria;
rilevato che, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, che
va ribadita, non è deducibile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o , che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima. Pertanto, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731-01). In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 269882-01). In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553-01);
ritenuto che, quanto al primo prospettato errore, dalla lettura della sentenza della Cassazione (vedi punto 7 del Ritenuto in fatto pag. 7 e ss.) emergerebbe che con il primo motivo dell’atto di ricorso dell’AVV_NOTAIO si denunciava la violazione dell’art. 6 CEDU (unitamente ad altre disposizioni normative, interne e sovranazionali) sotto il profilo del difetto di imparzialità di un consigliere componente la Corte di appello;
rilevato che, rispetto a questo motivo, la Corte di cassazione forniva adeguata risposta al punto 2 del Considerato in diritto (pag. 9 e ss.). Invero, nell’escludere il difetto di imparzialità del consigliere, quale causa di nullità della sentenza, la Corte riteneva implicitamente infondata la doglianza anche rispetto alla normativa sovranazionale (nel motivo di ricorso si lamentava anche la violazione del diritto
Ue – art. 47 CDFUE – il cui asserito omesso esame non è però oggetto di censura ex art. 625-bis cod. proc. pen.);
rilevato che, con riguardo al secondo prospettato errore, dalla lettura dell’intero ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO non emerge in alcun passo la segnalazione dell’omesso esame da parte della Corte di appello della sentenza tributaria che sarebbe stata depositata nel corso del giudizio di appello; in ogni caso, se il riferimento a questa sentenza tributaria riguardava la posizione del COGNOME nel sodalizio criminoso (terzo motivo del ricorso COGNOME), la Corte ha adeguatamente risposto (pag. 15 punto 6 del Considerato in diritto), precisando su quali basi probatorie il Giudice di appello aveva basato la sua decisione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, poiché deduce questioni, all’evidenza, estranee all’errore di fatto, e ciò ne consente la trattazione con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis’ cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 febbraio 2026
Il Presidente