Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8343 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8343 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1893/2025
NOME BELMONTE
CC – 03/12/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione allÕordinanza del 20 febbraio 2025, con la quale la Settima Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile lÕimpugnazione avverso lÕordinanza del 25 ottobre 2024 della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato
lÕistanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., della continuazione tra reati giˆ giudicati.
Il ricorrente rappresenta che il condannato aveva chiesto al giudice dellÕesecuzione il riconoscimento dellÕistituto della continuazione tra più condanne irrevocabili: sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 gennaio 2012 (irrevocabile in data 18 dicembre 2012), che aveva condannato il COGNOME per il reato di ricettazione; sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli irrevocabile in data 26 novembre 2008, che aveva condannato il COGNOME per i reati di cui agli artt. 416, 648, 474 e 473 cod. pen.; sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2018 (irrevocabile in data 20 novembre 2020), che aveva condannato il COGNOME per i reati di cui agli artt. 416 e 474 cod. pen.
La difesa, a sostegno dellÕoriginaria istanza, aveva sostenuto che i reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso unitario, ideato sin dallÕinizio e sviluppato nel tempo con finalitˆ omogenee. Aveva invocato anche Çun altro procedimento conclusosi, in seconde cure, per il tramite di una sentenza che dichiarava il non doversi procedere É, in ordine a tutti i reati ascritti per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizioneÈ. Si trattava della sentenza relativa al Çprocedimento celebratosi, in prime cure, innanzi al Tribunale di Nola, emessa in data 23 settembre 2013È, avente a oggetto i reati previsti dagli artt. 416, 463, 349, 367, 321, 319, 320 e 314 cod. pen. Con riferimento a tale sentenza, la difesa aveva segnalato che, Çanche in tale procedimento, veniva contestata al RAGIONE_SOCIALE una condotta associativa avente a oggetto la medesima finalitˆ delle altre per cui vi era stata condannaÈ.
Le argomentazioni difensive sarebbero state Çtotalmente glissate dal giudice dell’esecuzioneÈ, con motivazione ÇinconsistenteÈ. Il Giudice dellÕesecuzione, peraltro, si sarebbe focalizzato Çesclusivamente sul dato cronologico, omettendo di verificare la sussistenza nel caso di specie di tutti i restantiÈ elementi.
La parte, conseguentemente, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando i palesi vizi dellÕordinanza del giudice dellÕesecuzione.
A seguito della presentazione del ricorso, la parte aveva ricevuto Çla notifica del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, senza intervento dei difensori, innanzi al Collegio 1 della Suprema Corte di Cassazione VII Sezione Penale, per la data del 20 febbraio 2025È. Nell’avviso Çanzidetto, veniva giˆ rilevata la inammissibilitˆ dellÕatto di impugnazione e ci˜ sulla scorta di motivi illustrati allÕinterno dello stessoÈ. La difesa, a seguito dellÕavviso, aveva tentato il deposito, Çin data 5 febbraio 2025, della memoria ex art. 611 cod. proc.
pen., al fine di specificare e contestare al contempo i motivi indicati posti a sostegno della rilevata inammissibilitˆÈ. A Çseguito del tentativo di inoltro della suddetta memoria all’indirizzo p.e.c. abilitato alla ricezione degli atti penali (EMAIL), si riscontrava dall’avviso di mancata consegna un errore qualificato come 5.2.2. Ð RAGIONE_SOCIALE Ð casella pienaÈ. La difesa Çprovvedeva a inoltrare la memoria all’indirizzo di posta RAGIONE_SOCIALEificata sez7.penale.EMAIL, rappresentando lÕerrore di cui prima detto e sottolineando altres’ che, da ricerca effettuata, la saturazione della casella p.e.c. si qualificava come evento imputabile esclusivamente al destinatario e si provvedeva ad allegare, oltre alla memoria ex art. 611 cod. proc. pen., le relative relate di mancata consegna con la specifica indicazione dell’errore rilevato dal sistemaÈ.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta che Çquanto dedotto nella memoria in parola É censurabilmente non veniva preso in esameÈ dalla ÇSuprema CorteÈ.
Con la memoria, la difesa aveva contestato il vaglio preliminare di inammissibilitˆ del ricorso, sostenendo che i motivi non erano versati in fatto, erano specifici e fondati su violazioni di legge e vizi di motivazione, poichŽ il giudice dellÕesecuzione si era limitato a considerare il Çmero aspetto temporaleÈ, omettendo di valutare gli altri parametri giurisprudenziali necessari per lÕapplicazione della continuazione.
Il ricorrente Çoltre a riportarsi al contenuto del ricorso e della memoria depositata, circa le censure afferenti alla ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli e ai motivi di inammissibilitˆ, giˆ indicati nel decreto di fissazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – VII Sezione Penale, rileva ulteriormente il vizio relativo alla mancata disamina della memoria, attraverso la quale si chiedeva la riassegnazione del ricorso innanzi ad altra sezioneÈ.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimitˆ, l’omessa valutazione di memorie difensive non pu˜ essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullitˆ del provvedimento impugnato, potendo influire solo sulla congruitˆ e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le
ragioni difensive (cfr. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252713, COGNOME; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, COGNOME, Rv. 267561; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).
Va, altres’, rammentato che, per il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimitˆ, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che pu˜ essere rilevato ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 239037; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 259821; Sez. 2, Sentenza n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248).
Tale orientamento è stato ribadito proprio con riferimento allÕomesso esame di una memoria difensiva, ponendosi in rilievo che, in tema di ricorso straordinario, l’omesso esame di una memoria dˆ luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando risulti evidente che la decisione del giudice di legittimitˆ sarebbe stata diversa se lÕatto difensivo fosse stato vagliato (cfr. Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384; Sez. 5, Sentenza n. 11752 del 16/12/2008, COGNOME, Rv. 243773).
Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il ricorso si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quale specifico elemento contenuto nella memoria sarebbe risultato decisivo e non avendo spiegato in che modo la valutazione di tale elemento avrebbe portato la Settima Sezione ad adottare una diversa decisione, superando lÕoriginario vaglio di inammissibilitˆ.
Va, in ogni caso, rilevato che la memoria conteneva deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative.
Il ricorrente, invero, con la memoria in questione, si limitava ad affermare che: Çle risoluzioniÈ relative alla rilevata inammissibilitˆ non sarebbero condivisibili, in quanto la parte avrebbe segnalato le violazioni in maniera specifica, Çrappresentando la circostanza per cui il giudice impugnato, seppur premetteva i diversi parametri di riferimento ai fini dell’applicazione dell’istituto in parola, ometteva di darne compiuta esegesi, focalizzandosi esclusivamente sul dato temporaleÈ; la difesa aveva indicato, Çal fine di sostenere l’ideazione criminosa come delibata sin dall’origine, la circostanza che lo stesso istante veniva ad essere imputato in altro procedimento (poi estinto per intervenuta declaratoria di prescrizione)È.
La memoria, dunque, conteneva delle generiche asserzioni, non idonee a superare il vaglio di originaria inammissibilitˆ, che ha portato la Settima Sezione a rilevare che: Çgli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente RAGIONE_SOCIALEndati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimitˆ
in punto di individuazione dei criteri da cui si pu˜ desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), nonchŽ sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimitˆÈ; Çil NOMECOGNOMENOME, con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilitˆ di ritenere il reato di cui alla prima sentenza (attinente alla ricettazione di beni contraffatti commesso nel 2003), unito da un medesimo disegno criminoso con i fatti giudicati con le ulteriori due sentenze, relative a due associazioni per delinquere, la prima con condotta iniziata nel 2004 (e quindi successivamente ai fatti commessi con la prima sentenza), e la seconda con condotta iniziata nel novembre 2009; del pari è stata esclusa la medesimezza del disegno criminoso con riferimento alle due ultime sentenze, atteso che le condotte partecipative delle due distinte associazioni risultano separate da un intervallo di ben cinque anni, ed in assenza di elementi tali da far ritenere che allorquando il RAGIONE_SOCIALE entr˜ a far parte, nel 2004, della prima compagine, avesse giˆ deliberato la sua partecipazione alla seconda associazioneÈ; Çle generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimitˆ, nonchŽ prospettano asseriti difetto o contraddittorietˆ e palese illogicitˆ della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnatoÈ.
La Settima Sezione, dunque, ha ritenuto inammissibile il ricorso per plurime convergenti ragioni: era basato su censure generiche e non deducibili in sede di legittimitˆ, in quanto attinenti al merito e finalizzate a ottenere una non consentita rivalutazione in fatto; le censure erano manifestamente RAGIONE_SOCIALEndate, avendo il giudice dellÕesecuzione fatta corretta applicazione dei parametri sulla base dei quali acRAGIONE_SOCIALEare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, dando adeguata rilevanza al decorso del tempo.
Ebbene, rispetto a tale motivazione, la memoria che si assume non valutata non conteneva alcun elemento decisivo che avrebbe potuto portare la Settima Sezione a rivedere lÕoriginario vaglio di inammissibilitˆ.
Invero, nella memoria, la difesa si limitava a sostenere che: le deduzioni era specifiche e non erano versate in fatto; a reiterare la doglianza secondo la quale il giudice dellÕesecuzione si sarebbe limitato a considerare il Çmero aspetto temporaleÈ; a invocare nuovamente lÕimputazione di un procedimento, peraltro definito con sentenza di prescrizione.
Si trattava di deduzioni assertive, generiche e meramente reiterative. Nella memoria in questione, dunque, non vi era alcun elemento decisivo, che avrebbe potuto condurre la Settima Sezione a una decisione diversa da quella adottata.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME