Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 240 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 240 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. proposto da: COGNOME nato a NAPOLI l ‘ DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 31 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell ‘ esecuzione, aveva applicato, su richiesta di NOME COGNOME, l ‘ istituto della ‘ continuazione ‘ , ai sensi degli artt. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione a quattro diverse sentenze, rideterminando la pena complessivamente inflitta al condannato in nove anni e un mese di reclusione.
Con sentenza n. 23361 in data 18 marzo 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione rigettò il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza, rilevando che il Giudice dell ‘ esecuzione aveva adeguatamente motivato le ragioni della quantificazione degli aumenti di pena disposti per ciascuno dei reati satellite, operando, per alcuni reati già ritenuti unificati dalla continuazione in sede di cognizione, un sostanziale rinvio a quella decisione, fornendo la relativa motivazione adeguata contezza del percorso valutativo, non sussistendo la necessità di riparametrare in melius la porzione di pena da applicare ai sensi dell ‘ art. 81 cod. pen., non avendo ricorso indicato le ragioni che avrebbero dovuto condurre a ridurre ulteriormente le pene stabilite per i reati in questione. Viceversa, con riferimento al reato accertato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata del 5 dicembre 2016, l’ordinanza impugnata aveva rideterminato la pena con una riduzione della sanzione nella misura di 8 mesi, pari ad oltre un quarto di quella stabilita in sede di cognizione e, dunque, largamente inferiore a quella stabilita dal giudice della cognizione, sì da giustificare il sintetico riferimento all ‘ equità della misura della riduzione apportata.
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell ‘ art. 625bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 18 marzo 2025 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 625bis , 666, 81 e 671 cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che in data 31 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma abbia adottato, in favore di NOME COGNOME, una decisione identica a quella assunta nei riguardi dell ‘ odierno ricorrente, NOME COGNOME, essendo stati i due soggetti attinti da identiche condanne; che entrambe le pronunce fossero state fatte oggetto di distinti ricorsi per cassazione, identici nei contenuti e che questi fossero stati decisi
in date diverse dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, la quale avrebbe accolto l ‘ impugnazione nei confronti di NOME COGNOME, respingendola, invece, nei confronti di NOME COGNOME. Quest ‘ ultima decisione, secondo il ricorrente, configurerebbe un palese ‘ errore ‘ , dal momento che la Corte di cassazione avrebbe dovuto rilevare, anche nei confronti del ricorrente, il vizio di motivazione riscontrato nei confronti di NOME COGNOME, considerato che le decisioni adottate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma presentavano gli stessi vizi in quanto ‘ uguali ‘ . Peraltro, la decisione oggetto del presente ricorso straordinario avrebbe provocato un pregiudizio irreparabile per NOME COGNOME, non potendo lo stesso più conseguire l ‘ effetto invocato con il ricorso deciso alla udienza del 18 marzo 2025, essendosi ormai formato il ‘ giudicato ‘ sul dedotto.
In data 24 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente deve osservarsi che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625 -bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Pertanto, rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, i quali, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari oppure mediante la domanda di revisione (così Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, in motivazione, nonché Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME‘, Rv. 268981 – 01).
Sempre in premessa va evidenziato che il ricorso straordinario di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale
decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 -01). Secondo le Sezioni unite, rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi: a) la decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) la decisione sul ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) la decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna). Dunque, il riferimento al «condannato», richiamato dalla predetta norma processuale, assume una portata più ampia, coinvolgendo la condizione di chi sia destinatario di un pregiudizio irrimediabile derivante da una decisione della Corte di cassazione, che stabilizzi gli effetti dell’inoppugnab ilità della sentenza di condanna e che si ritenga viziata da errore di fatto.
Tanto premesso, l’errore nel quale, secondo il ricorso, sarebbe incorsa la Corte di cassazione, concernente la valutazione di congruità della motivazione dell ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione in punto di aumenti di pena per la continuazione, si colloca, quantomeno in termini astratti, nel perimetro delineato dall ‘ art. 625bis cod. proc. pen. come sopra ricostruito. Infatti, l’ordinanza che aveva dato causa al pronunciamento di legittimità riguardava, come ampiamente illustrato, il riconoscimento in executivis della continuazione ovvero una delle situazioni espressamente richiamate dalle Sezioni unite nella sentenza ‘Nunziata’, in quanto decisione idonea a stabilizzare gli effetti dell’inoppugnabilità della sentenza di condanna con riferimento alla determinazione del quantum della pena.
E, tuttavia, è appena il caso di osservare che il ricorso, lamentando, sostanzialmente, la diversa valutazione operata dalla Suprema Corte con riferimento a una situazione asseritamente identica (siccome relativa a soggetto attinto dalle medesime condanne, che aveva proposto un ricorso per cassazione dallo stesso contenuto di quello presentato dall’odierno ricorrente), in realtà non specifica nemmeno quale vizio di motivazione sarebbe stato riscontrato con riferimento al provvedimento che aveva riguardato l ‘altro ricorrente , non consentendo nemmeno di apprezzare in cosa sia consistito l’errore di fatto che pure è stato denunciato. Pertanto, il ricorso si configura come del tutto generico nella prospettazione delle censure.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME