Ricorso straordinario per errore di fatto: quando non è ammissibile?
Il ricorso straordinario per errore di fatto, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta un rimedio eccezionale contro le decisioni della Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo utilizzo è strettamente circoscritto a ipotesi specifiche, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti di questo strumento e le conseguenze di un suo uso improprio.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva un ricorso straordinario per errore di fatto avverso un’ordinanza della stessa Corte di Cassazione, lamentando un vizio procedurale specifico: la mancata notifica dell’avviso di fissazione della camera di consiglio. Secondo il ricorrente, questa omissione avrebbe costituito un errore di fatto che invalidava la precedente decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una premessa procedurale cruciale: il procedimento precedente, conclusosi con l’ordinanza impugnata, era stato gestito con rito ‘de plano’, ovvero senza la fissazione di un’udienza in camera di consiglio e, di conseguenza, senza la necessità di inviare alcun avviso alle parti.
Analisi e limiti del ricorso straordinario per errore di fatto
Questa pronuncia ribadisce la natura eccezionale del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. Non ogni presunta anomalia può essere qualificata come ‘errore di fatto’ rilevante ai fini dell’impugnazione. L’errore deve riguardare una svista materiale, una percezione errata di un atto processuale, e non una valutazione giuridica.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno spiegato che la procedura ‘de plano’ era stata adottata perché il ricorso originario era stato presentato oltre i termini di legge, risultando quindi tardivo. In tali circostanze, la legge permette alla Corte di decidere sulla base degli atti, senza convocare le parti. Di conseguenza, non essendo prevista alcuna udienza, non poteva esservi alcun obbligo di notifica. L’errore di fatto lamentato dal ricorrente era, pertanto, inesistente. La Corte ha sottolineato che il ricorrente, nel suo nuovo gravame, non aveva contestato la statuizione originaria sulla tardività, che era la vera causa della procedura semplificata. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le Conclusioni
La decisione evidenzia due principi fondamentali. Primo, il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere utilizzato per contestare la scelta del rito processuale o per rimettere in discussione valutazioni giuridiche, come la tardività di un’impugnazione. Secondo, è fondamentale che i ricorrenti e i loro difensori conoscano approfonditamente i presupposti procedurali prima di adire la Suprema Corte. Un’impugnazione tardiva porta a una decisione ‘de plano’, e lamentare successivamente la mancanza di un avviso per un’udienza mai prevista si rivela un’azione destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
Quando può essere utilizzato il ricorso straordinario per errore di fatto?
Può essere utilizzato solo per contestare un errore di fatto, ovvero una svista materiale o una errata percezione degli atti processuali da parte della Corte di Cassazione, e non per contestare una valutazione giuridica o la scelta di un rito processuale.
Se un procedimento in Cassazione è deciso ‘de plano’, è possibile lamentare la mancata notifica dell’avviso di udienza?
No. La procedura ‘de plano’ è una decisione basata sugli atti che non prevede la fissazione di un’udienza. Pertanto, non essendoci un’udienza, non può esserci alcuna omissione nella notifica dell’avviso, e questo motivo di ricorso è infondato.
Cosa succede se un ricorso straordinario per errore di fatto viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza in esame, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/02/1978
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
i dato avviso alle par)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7 n. 41301 del 18/09/2024, lamentando l’errore di fatto consistente nell’omessa notificazione dell’avviso di fissazione della camera di consiglio presso la settima sezione.
Considerato che il ricorso è inammissibile e che l’inammissibilità può essere dichiarata de plano, in quanto lo stesso è proposto al di fuori dei casi consentiti (art. 625, comma 4, cod. proc. pen.);
che, infatti, il procedimento conclusosi con l’ordinanza n. 41301 del 2024 era stato fissato de plano, senza avvisi alle parti, trattandosi di ricorso proposto senza l’osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge;
che la statuizione dell’ordinanza impugnata relativa alla tardività del ricorso non è stata contestata con il ricorso straordinario ex t. 625-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, mentre appare equo – al fine di non gravare eccessivamente la parte, già condanna in via definitiva al versamento di euro 4000,00 con il provvedimento impugnato – escludere l’ulteriore versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.