Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14516 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14516 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GARBAGNATE MILANESE il 30/09/1993 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manc di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disp dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con atto inviato il 21 novembre 2025, i difensori dell’imputato han presentato ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione della S Sezione di questa Corte, di data 14 novembre 2024, n.2695/2025 che aveva rigettato il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza de Corte d’appello di Genova n. 481 del 5 marzo 2024, che aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed C 338, di multa. Le imputazioni originariamente ascritte all’imputato andavano dai fu aggravati (capi a e g) alla violenza per commettere un reato e ten estorsione (capo b), dal sequestro di persona (capo c) alla cession
stupefacente (capo d), dalla minaccia e violenza privata (capo e) alle le (capo f).
Secondo la prospettazione difensiva (pg. 5) “a seguito del rigetto ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Davide, alcune delle condotte ascr allo stesso sub capo d) del capo di imputazione – ovvero quelle commesse fi al 14 maggio 201 7 – dovrebbero ritenersi prescritte”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato anteriormente al depos della motivazione.
Come correttamente evidenziato nella memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato ch termine per la proposizione del ricorso straordinario presuppone la redazione il deposito della motivazione del provvedimento impugnato, essendo ovviamente necessario il confronto con la ratio del provvedimento, al fine di verificare se errore vi sia e, in caso affermativo, se esso abbia natura percettiva o valut
Corretto pertanto è il richiamo alla pronuncia Sez. 4, n. 37783 04/04/2019, COGNOME, Rv. 277185 – 01, ove, in tema, si è affermato che il dies a quo non può decorrere dalla mera pubblicazione del dispositivo in quanto l speciale procedura di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen. è prevista necessità di porre riparo ad errori di fatto che abbiano generato una decis non corretta. Con il corollario che, per rilevare l’effettività di tali inesat sole giustificano tale straordinario intervento, è necessario esami l’argomentazione a sostegno della decisione, per verificare sia l’esistenza svista, che la sua correlazione con una erronea percezione del fatto, potendosi in caso contrario, sulla base del solo dispositivo, operare al valutazione al riguardo (cfr. altresì Sez. 6, ord. n. 27109 del 08/05/ COGNOME, non mass. sullo specifico punto; nello stesso senso, Sez. 3, n. 15/05/2018, dep. 2019, COGNOME, non mass. sullo specifico punto); si è alt precisato che «l’orizzonte che delimita il rimedio ex art. 625- bis cod. proc. per errore di fatto è costituito dalla necessità di porre riparo ad identificabili esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva ( U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527), con la conseguenza che qualsiasi doglianza in tal senso deve necessariamente confrontarsi con la pa del provvedimento (nel caso di specie la motivazione) che la fuorvia rappresentazione percettiva contenga» (Sez. 3, n. 48468 del 27/10/2015 COGNOME, Rv. 265421, non mass. sullo specifico punto).
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In conclusione, il ricorso presentato anteriormente al deposito d motivazione del provvedimento che si assuma errato in fatto, è inammissibile.
2. Né si può obiettare -è opportuno precisare- che la motivazione del decisione sia stata oramai pubblicata e che, perciò, non vi sia alcuna ragio
procedere alla dichiarazione di inammissibilità, essendo conoscibili, per ostense, le ragioni della decisione: come si legge nella sentenza sopra ripo
l’onere di confronto con la motivazione della sentenza che viene contestata errore di fatto incombe, ancor prima che sul Collegio giudicante, sul ricorr
che dovrà innanzitutto “necessariamente confrontarsi con la parte d provvedimento che la fuorviata rappresentazione percettiva contenga” ed inolt
“specificare la parte del provvedimento in relazione alla quale, per omes carente lettura, l’errore stesso si sarebbe determinato”. La soddisfazione
onere è condizione di ammissibilità del ricorso, che altrimenti risulte generico, nei termini di cui all’art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimen nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
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La Presidente