Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 4269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposti da COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
per la correzione dell’errore contenuto nella sentenza n. 34775/2023 del 13/7/2023 della Seconda Sezione penale;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Premesso che il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, munito di procura speciale, ha proposto ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2023 dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi dei predett ricorrenti, condannati, la prima, per il reato di estorsione ai danni di più persone, e, il secondo, per il reato di estorsione ai danni di NOME;
premesso, inoltre, che i ricorrenti hanno dedotto l’errore in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione per avere qualificato i motivi dei ricorsi manifestamente infondati, pur avendo corretto la sentenza impugnata, e per
avere ritenuto, quindi, non instaurato il rapporto processuale, con conseguente mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione;
ribadito che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625 bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all’area del ricorso straordinario gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., ex multis, Sez. U, n. 16103 del 27/3 4 /2002, COGNOME, Rv. 221280 -01; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01);
considerato, inoltre, che l’errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare;
rilevato che gli errori, dedotti dai ricorrenti, afferiscono alla valutazione compiuta dalla Seconda Sezione e non possono essere sussunti – proprio per il loro contenuto valutativo – nell’ambito dei vizi sindacabili con il ricors straordinario, come innanzi ricordato;
considerato, inoltre, che la proposizione del ricorso per motivi non consentiti ne consente l’immediata declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell’art. 625, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle TARGA_VEICOLO· TARGA_VEICOLO spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/1/2024