Ricorso Straordinario: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso panorama della procedura penale, le forme e i requisiti degli atti processuali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Un chiaro esempio emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ribadito la necessità della difesa tecnica qualificata per la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto. Questa decisione serve come monito sull’impossibilità per l’imputato di agire personalmente in questa specifica e delicata fase del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, proponeva personalmente un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione. La base del suo ricorso era la presunta violazione del diritto di difesa, sostenendo che al suo avvocato non fosse stato notificato l’avviso per l’udienza precedente, che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità del suo primo ricorso. L’impugnazione veniva quindi presentata direttamente dall’interessato, bypassando la necessaria intermediazione di un legale abilitato.
La Decisione sul ricorso straordinario
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale ormai consolidato a seguito delle riforme legislative. La Corte ha stabilito che l’atto, essendo stato proposto personalmente dal condannato, mancava di un requisito essenziale previsto a pena di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: La Titolarità dell’Atto d’Impugnazione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017. La Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis c.p.p., non può essere proposto personalmente dal condannato. La legge impone che tale atto sia sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
I giudici hanno ulteriormente precisato che non è sufficiente una mera autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, né una sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. Tali formalità non trasferiscono la titolarità dell’atto dall’imputato al difensore. L’atto deve nascere come atto del difensore, il quale se ne assume la piena paternità tecnica e giuridica. La ratio di questa norma è quella di garantire che i ricorsi presentati alla Suprema Corte posseggano un elevato grado di tecnicismo e siano filtrati da professionisti specializzati, evitando così di congestionare la Corte con impugnazioni prive dei necessari requisiti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento rigoroso e riafferma la centralità del ruolo del difensore specializzato nel giudizio di cassazione. Per i cittadini, l’insegnamento è chiaro: le iniziative processuali personali, specialmente in sedi così tecniche come la Corte di Cassazione, sono destinate a fallire se non rispettano le forme prescritte. Per gli avvocati, la decisione è un promemoria dell’importanza non solo di possedere una procura speciale, ma anche di essere formalmente l’autore dell’atto di impugnazione. L’inammissibilità non è solo una sanzione procedurale, ma rappresenta uno sbarramento all’accesso alla giustizia che deriva direttamente dal mancato rispetto di regole poste a presidio della sua efficienza e qualità.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito della riforma legislativa del 2017 (legge n. 103), tale ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’apposito albo speciale, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se il condannato firma il ricorso e un avvocato si limita ad autenticare la firma o a firmare “per accettazione”?
Il ricorso è ugualmente inammissibile. La Corte ha specificato che tali formule non sono sufficienti a trasferire la titolarità dell’atto al difensore. L’atto deve essere concepito e presentato come un atto proprio del legale, non del suo assistito.
Perché la legge richiede l’intervento di un difensore specializzato per questo tipo di ricorso?
La norma ha lo scopo di assicurare che le impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di Cassazione siano tecnicamente fondate e redatte con la dovuta perizia giuridica. Questo requisito funge da filtro per garantire la serietà e la pertinenza dei ricorsi, preservando la funzione di organo di legittimità della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. in Albania il 6/10/1995 avverso l’ordinanza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in data 10/11/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Sesta Sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello Brescia, che aveva riformato -limitatamente al trattamento sanzionatorio- quella del Gup de Tribunale di Brescia resa in data 9/11/2022.
Ha proposto ricorso straordinario per RAGIONE_SOCIALEzione personalmente il condannato, deducendo il mancato avviso al difensore della data d’udienza dinanzi la Corte di legittimit
Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere propost
condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena d inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale d Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 – 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 – 01). Si è, altresì, precisato che non vale ad escludere la natur personale dell’atto impugnatorio sia l’autenticazione, ad opera di un legale, de sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mand difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la ti dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarat inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024
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La Consigliera estensore
La Presidente