Ricorso Straordinario Misure Prevenzione: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6419 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di misure di prevenzione: le sue sentenze sono definitive e inoppugnabili. Questo significa che non è ammesso neppure il ricorso straordinario per errore di fatto avverso tali decisioni. Analizziamo questa importante pronuncia per capire le ragioni e le conseguenze di tale principio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un provvedimento di confisca di alcuni beni, tra cui un’autovettura, emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione. I soggetti interessati avevano richiesto la revoca di tale provvedimento, ma la loro istanza era stata respinta sia in primo grado che dalla Corte d’Appello.
Successivamente, i due soggetti avevano presentato ricorso per cassazione, ma anche questo era stato dichiarato inammissibile con una prima sentenza della Suprema Corte. Non dandosi per vinti, avevano allora proposto un ricorso straordinario misure prevenzione contro quest’ultima decisione, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un “errore percettivo”. A loro dire, i giudici avevano erroneamente basato la loro decisione sulla presupposta condanna di uno di loro per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre l’unica imputazione a suo carico era di associazione semplice, per la quale era intervenuta la prescrizione.
La Decisione sul Ricorso Straordinario Misure Prevenzione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso straordinario, lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione sollevata. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le sentenze della Corte di Cassazione emesse in materia di misure di prevenzione sono “assolutamente inoppugnabili”.
Questo significa che, una volta che la Cassazione si è pronunciata su un caso relativo a misure di prevenzione, quella decisione diventa definitiva e non può essere messa in discussione con nessun altro mezzo di impugnazione, nemmeno con i rimedi straordinari previsti dal codice di procedura penale.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la chiusura definitiva del caso per i ricorrenti, ma anche la loro condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno sottolineato che l’evidente inammissibilità dei motivi proposti non consentiva di ritenere i ricorrenti immuni da colpa nel promuovere un’impugnazione non permessa dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa sull’articolo 591 del codice di procedura penale e su una costante giurisprudenza. Il principio cardine è che il sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione ha una sua specificità che lo rende un sistema “chiuso”. Le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in questo settore sono considerate l’atto finale del procedimento, non suscettibile di ulteriori revisioni o contestazioni. La Corte ha citato numerose sentenze precedenti che confermano questa interpretazione, evidenziando come l’esclusione del ricorso straordinario per errore di fatto sia una scelta precisa del legislatore per garantire la stabilità e la certezza delle decisioni in un ambito così delicato come quello delle misure di prevenzione patrimoniale. L’inammissibilità è stata quindi dichiarata in via preliminare, senza nemmeno esaminare se l’errore di fatto lamentato dai ricorrenti sussistesse o meno.
Le Conclusioni
Questa sentenza riafferma con forza un principio cruciale: la definitività delle decisioni della Cassazione in materia di misure di prevenzione. Per i cittadini e i professionisti del diritto, ciò significa che, una volta esaurito il giudizio di legittimità, non esistono ulteriori vie per contestare la decisione, neanche in presenza di presunti errori percettivi. La scelta del legislatore, avallata dalla giurisprudenza, è quella di privilegiare la certezza del diritto e l’esigenza di porre un punto fermo ai procedimenti di prevenzione, che incidono profondamente sui diritti patrimoniali delle persone coinvolte.
È possibile impugnare una sentenza della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione?
No. La sentenza chiarisce che le pronunce della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione sono assolutamente inoppugnabili e, pertanto, non è ammesso alcun mezzo di impugnazione, neppure il ricorso straordinario per errore di fatto.
Perché il ricorso straordinario per errore di fatto non è ammesso in questo ambito?
Secondo la giurisprudenza consolidata citata nella sentenza, il sistema delle impugnazioni in materia di prevenzione è un sistema “chiuso” e le sentenze della Cassazione sono considerate l’atto finale del procedimento. Questa scelta mira a garantire la stabilità e la certezza delle decisioni in questo specifico settore.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro, poiché l’evidente infondatezza del ricorso non ha permesso di considerare i ricorrenti esenti da colpa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6419 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Prima Sezione Penale di questa Corte dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Messina, in data 17 febbraio 2022, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del decreto emesso in data 5 maggio 2021 dal Tribunale di Messina, Sezione Misure di prevenzione, di rigetto della richiesta di revoca del provvedimento mediante il quale lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni beni appartenenti ai predetti, nonché di un’autovettura SMART targata TARGA_VEICOLO, immatricolata il 20 ottobre 2006, acquistata il 16 marzo 2007, al prezzo di euro 7.000,00, intestata ad NOME COGNOME.
2. Avverso la richiamata sentenza di questa Corte, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen., mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, lamentando l’errore percettivo nel quale era incorsa la decisione impugnata per aver confermato il provvedimento della Corte d’Appello di Messina sul presupposto che quella stessa Corte, con sentenza del 21 maggio 2019, avesse condannato NOME COGNOME, quale affiliato ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di rapine, senza avvedersi che, in realtà, l’unica imputazione elevata a suo carico nel relativo processo era quella di associazione c.d. semplice, rispetto alla quale la sentenza in questione aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi proposti sono inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono assolutamente inoppugnabili, nel senso che avverso le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (ex plurinnis, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 271398 – 01; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 26465801; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 24577201; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 23462401, nonché, sebbene in un obiter dictum, Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 26979001).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente