Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10984 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/01/1957 a PALERMO
avverso la sentenza in data 27/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la revoca della sentenza della Cassazione, sezione Sesta, recante n. 17519/2024 e, per l’effetto, disporsi l’annullamento della sentenza originariamente impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME che, in difesa di NOMECOGNOME si è associato alle conclusione del pubblico ministero, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento; in via subordinata, ha invitato la Corte a sollevare incidente di costituzionalità.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 17519 del 27/02/2024 della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il decreto in data 17/04/2023 della Corte di appello di Palermo, che aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni di NOME NOMECOGNOME
1.1. Il ricorrente premette che con il ricorso per cassazione avverso il decreto di confisca della Corte di appello di Palermo, con un unico motivo, aveva dedotto l’errore in cui era incorsa la Corte di appello, confondendo la posizione di NOME NOME con quella di NOME NOME e attribuendo a quest’ultimo soggetto incensurato- una sentenza di condanna che aveva accertato una condotta di falsificazione della contabilità negli anni 2013 e 2014 che, invece, era stata acclarata nei confronti di NOMECOGNOME
Rimarca come tale errore avesse ampliato notevolmente il perimetro temporale di pericolosità considerato dal tribunale a carico dell’odierno ricorrente, retrodatandolo ai primi anni novanta, con la conseguenza che venivano ritenuti come acquistati nel perimetro di pericolosità sociale le unità immobiliari realizzate abusivamente su di un terreno acquistato tra il 1994 e il 1995 e ultimate alla data di presentazione di due istanze di concessione edilizia in sanatoria del 1995, ossia parecchi anni prima del periodo di pericolosità così come accertato dal tribunale, che lo aveva fissato all’inizio del 2000 e per un arco temporale non lungo.
Così premesso quanto dedotto con il ricorso, evidenzia che la Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per aspecificità in relazione al profilo della correlazione temporale e che -pur riconoscendo che vi era stata una dilatazione del perimetro temporale di pericolosità in ragione del dedotto travisamento, osservava, comunque, che «a fronte di una diversa perimetrazione del periodo di pericolosità, rileva, tuttavia, il Collegio che il motivo di ricorso risult aspecifico sul punto, in quanto non contiene allegazioni che consentano di individuare la data di acquisto dei singoli beni e di accertare se tale ampliamento abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente».
Osserva, dunque, come dal raffronto tra il ricorso e la sentenza della cassazione emerga l’errore percettivo in cui è incorsa quest’ultima.
In subordine, sollecita la Corte a sollevare incidente di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione ove si ritenesse l’inoppugnabilità con ricorso straordinario dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato avverso un provvedimento che non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.
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1.1. Invero, questa Corte ha più volte rimarcato che «la procedura di correzione dell’errore di fatto, prevista dall’art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato)» (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264658 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, COGNOME, Rv. 279413 – 01; Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269789 – 01).
1.2. Le Sezioni Unite, con la sentenza ora citata (n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 – 01), hanno rimarcato che presupposto imprescindibile per la legittimazione a esperire l’impugnazione straordinaria è lo status di “condannato”, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda; con l’ulteriore precisazione che anche una nozione ampia di “condannato”, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la “prima volta”, la formazione del giudicato, essa non è comunque destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente.
«Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell’errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato», (Così la sentenza in esame, in motivazione).
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla difesa, questa Corte ha già avuto modo di osservare che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui consente l’esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l’esclusione di quest’ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse» (Così, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 – 01).
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Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/01/2025