Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43444 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte del 21 ottobre 2022;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole degli errori materiali commessi nella sentenza indicata.
Rilevato come non sia consentito richiedere la correzione degli errori materiali in ipotesi commessi da questa Corte, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. (che attiene alle decisioni di “condanna”) in riferimento a sentenze, come l’attuale, inerenti le misure di prevenzione (Rv. 264568, 279413).
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle in favore della Cassa delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ammende.
Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.