Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME ci-A4 GLYPH .3>)).0 r ex GLYPH (% 1AI.U.t…4 – 1..A.1 5 GLYPH C n ot-t( GLYPH ‘
udito il Otensore procedimento a trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 13 dicembre 2022 (numero 11678 del 2023) ha deciso sul ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 13 luglio 2021. Il ricorso è stato respinto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario – ai sensi dell’art.625 bis cod.proc.pen. – COGNOME NOME, nelle forme di legge.
2.1 II ricorrente deduce errore percettivo in rapporto alla ricognizione dei contenuti del primo motivo di ricorso. Si afferma, in particolare, che COGNOME era detenuto – all’epoca – presso la casa di reclusione di Teramo e non aveva avuto conoscenza della celebrazione del giudizio di secondo grado.
Non era stata disposta la traduzione per la partecipazione all’udienza e la Corte di Cassazione avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di secondo grado. Nessun rilievo ha la circostanza della avvenuta applicazione del rito cartolare, posto che il COGNOME, non avendo avuto avviso, non poteva manifestare la volontà di comparire.
2.2 E’ stata depositata memoria di replica alle conclusioni scitte del AVV_NOTAIO Generale (che ha rappresentato la novità della odierna deduzione rispetto al contenuto dell’originario atto di ricorso). Nella memoria si sostiene che l’ omesso avviso al COGNOME era doglianza contenuta nel primo motivo del ricorso originario.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patoloffia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/.
2
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ord meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso dotato del requisito della decisività.
Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. I 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteri sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte Cassazione.
3.2 Nel caso in esame, dall’esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, nella decisione oggi impugnata, ha preso in esame il motivo di ricorso (il primo) relativo alle modalità di trattazione del giudizio di secondo grado.
Nell’originario atto di ricorso era stata introdotta la questione della omessa traduzione dell’imputato per la partecipazione alla udienza e non vi è espressa questione circa la avvenuta o meno ricezione dell’atto di fissazione.
La Corte di Cassazione si è pertanto espressa sui termini effettivi della deduzione, ritenendo infondato il motivo di ricorso.
I limiti ontologici del ricorso straordinario – prima illustrati – impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata, trattandosi di temi squisitamente valutativi.
3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2023
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE