Ricorso Straordinario: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Nel complesso panorama della procedura penale, conoscere i confini di applicabilità di ogni strumento è fondamentale. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta un rimedio eccezionale, i cui presupposti sono stati nuovamente definiti dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 4719 del 2024. Questa decisione chiarisce in modo inequivocabile quando tale ricorso non può essere utilizzato, in particolare con riferimento ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di un condannato di essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari, prevista dalla normativa sugli stupefacenti. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile tale istanza. Contro questa decisione, l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, che era stato però rigettato con una precedente sentenza. Non arrendendosi, il condannato ha tentato un’ultima via, proponendo un ricorso straordinario avverso la sentenza di rigetto della Cassazione, chiedendo la correzione di presunti errori.
Limiti e presupposti del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è uno strumento concepito per rimediare a specifici errori “di percezione” (errori di fatto) o a errori materiali (come un errore di calcolo o una svista nella trascrizione) contenuti in una sentenza della Corte di Cassazione. Non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito della decisione. La giurisprudenza ha progressivamente delineato con precisione il suo ambito di applicazione, stabilendo che esso è limitato a determinate tipologie di provvedimenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basandosi su un principio consolidato. I giudici hanno spiegato che il ricorso straordinario può avere ad oggetto esclusivamente le “pronunce di condanna”. Con questo termine, si intende unicamente una decisione che applica una sanzione penale. Di conseguenza, non rientrano in questa categoria i provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena dai giudici di sorveglianza, i quali non infliggono una condanna ma gestiscono le modalità di espiazione di una pena già inflitta.
La Corte ha richiamato una precedente sentenza (n. 26033/2020) per rafforzare il suo ragionamento, affermando che escludere dal novero delle decisioni impugnabili con questo mezzo quelle della magistratura di sorveglianza è un orientamento pacifico. La decisione impugnata, riguardando l’inammissibilità di un’istanza di affidamento in prova, rientra pienamente in quest’ultima categoria, rendendo il ricorso palesemente inammissibile.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma la natura eccezionale e circoscritta del ricorso straordinario. Esso non è un rimedio universale contro ogni decisione della Suprema Corte, ma uno strumento specifico per correggere errori in sentenze di condanna. L’ordinanza serve da monito: l’utilizzo improprio di tali strumenti processuali non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000 euro. È quindi essenziale una corretta valutazione dei presupposti di ammissibilità prima di intraprendere qualsiasi azione legale.
 
Quando è possibile presentare un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.?
Il ricorso straordinario può essere proposto esclusivamente per la correzione di errori materiali o di fatto contenuti in pronunce di condanna, intese come decisioni che applicano una sanzione penale.
È possibile utilizzare il ricorso straordinario contro una decisione del Tribunale di Sorveglianza?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo rimedio non è esperibile per i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza durante la fase di esecuzione della pena, poiché non costituiscono pronunce di condanna.
Cosa accade se si presenta un ricorso straordinario al di fuori dei casi consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4719 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4719  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 8805/2023 pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione in data 11 novembre 2022, con cui veniva rigettato il ricorso per cassazione del predetto condannato avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. 309/90;
Considerato che la sentenza impugnata non rientra nel novero dei provvedimenti avverso i quali è possibile proporre ricorso straordinario, sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena da parte dei giudici di sorveglianza” (cfr. Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024