Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28138 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Rimini il 16/04/1966 per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 44790/2024 del 08/11/2024 della Prima Sezione penale visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del l’Avvocato generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, prima sezione penale, n. 44790/2024 del 08/11/2024 che ha rigettato il suo ricorso avverso l’ordinanza del 7 maggio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza del predetto volta ad ottenere
la revoca parziale della confisca con restituzione all’istan te di quanto eccedente il valore economico sottoposto a confisca per equivalente.
Nella sentenza qui impugnata si legge che il ricorso per cassazione poggiava su due motivi; con il primo si lamentava una carenza motivazionale per avere il Giudice dell’esecuzione utilizzato per le proprie determinazioni una perizia di stima fondata su valori non corretti e disancorati dalla realtà e con il secondo motivo si doleva della violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che i beni appresi nell’ambito della procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto essere esclusi dalla massa fallimentare e computati al fine di valutare l’eccedenza della confisca , dovendo prevalere, secondo la lettera del citato art. 63, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui diritti di credito vantati sul medesimo bene a seguito di qualsiasi procedura concorsuale.
In particolare, il secondo motivo è stato rigettato osservando che, secondo quanto affermato nel provvedimento del Giudice dell’esecuzione, nessuno dei beni sottoposti a confisca penale era anche compreso nell’attivo fallimentare, tanto che il provvedimento impugnato indicava quali beni erano sottoposti a confisca ed evidenziava come essi non fossero stati appresi all’attivo fallimentare in quanto già sottoposti a sequestro preventivo trascritto.
Il ricorso straordinario poggia su un unico motivo con il quale si deduce che il secondo motivo è stato rigettato per effetto di un’errata percezione dei documenti nn. 3 e 7 allegati al ricorso per cassazione, atteso che dal documento n. 3, l’ordinanza che aveva disposto il sequestro, risultava che vi erano beni immobili che erano stati sequestrati ed erano di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, mentre dal documento n. 7, una perizia di stima redatta su richiesta della Procura della Repubblica per la stima dei beni immobili oggetto di sequestro, pure si ricavava che diversi immobili sequestrati, indicati nella ordinanza del Giudice per le indagini preliminari alle lettere da a) ad u), erano di proprietà della predetta società.
Laddove si fosse tenuto conto di quanto risultava da tali documenti, sarebbe emerso chiaramente che il valore dei beni sequestrati eccedeva ampiamente il limite entro il quale poteva concretamente procedersi a confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso straordinario per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, costituisce un’eccezione all’inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione.
Stante la sua natura di rimedio straordinario ed eccezionale, questa Corte di cassazione ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo).
L’ambito applicativo del ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen. è stato, quindi, immediatamente delimitato, indicando che solo i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna sono suscettibili di essere impugnati, dovendo intendersi per sentenze di condanna, tenuto conto che si tratta di pronunce del giudice di legittimità, quelle di rigetto o che dichiarano l’inammissibilità di ricorsi proposti contro sentenze di condanna. Presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria è lo status di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda.
In particolare, per quanto riguarda le sentenze della Corte di cassazione emesse a seguito di ricorso avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, si è affermato che il ricorso straordinario di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato quando la decisione della Corte di cassazione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789, che in motivazione ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna).
In applicazione di tale principio è stato reiteratamente escluso che il ricorso straordinario di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. possa essere proposto avverso le sentenze che si siano pronunciate su ordinanze del giudice dell’esecuzione in materia di indulto, atteso che l’indulto, rientrando nel novero delle cause di estinzione della pena, incide solo sulla sola esecuzione di essa, non intervenendo a stabilizzare il giudicato, già perfezionatosi (Sez. 5, n. 16556 del 09/02/2023, COGNOME, Rv. 284398; vedi anche Sez. 5, n. 33143 del 26/03/2018, COGNOME, Rv. 273773 – 01).
Nel caso di specie con l’originaria istanza rivolta al Giudice dell’esecuzione l’odierno ricorrente neppure contestava il provvedimento che aveva disposto la confisca per equivalente e quindi non ne chiedeva la revoca o la riduzione
dell’importo fissato , ma si doleva delle modalità di esecuzione della confisca, attuata in misura eccessiva rispetto a quanto disposto con le due sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti.
Poiché la sentenza di questa Corte di cassazione impugnata con il ricorso straordinario non è intervenuta a stabilizzare il giudicato di condanna, ormai perfezionatosi, ma solo a valutare la legittimità delle modalità di esecuzione della confisca, che il ricorrente sostiene essere eccedenti rispetto al quantum fissato nei titoli esecutivi , l’impugnazione risulta proposta al di fuori dei casi per i quali essa è consentita dall’art. 625 -bis cod. proc. pen. e deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.
2. Deve aggiungersi, quale ulteriore ed autonoma causa di inammissibilità, che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280) hanno affermato che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Nel caso di specie, il contenuto del provvedimento impugnato (l’ordinanza del Giudice dell ‘esecuzione ) non è mai stato oggetto di errata rappresentazione percettiva da parte di questa Corte. Anche se il Giudice dell ‘esecuzione avesse davvero travisato i documenti nn. 3 e 7, tale vizio avrebbe dovuto essere autonomamente ed originariamente eccepito in sede di impugnazione avverso la sua ordinanza, ossia con il precedente ricorso per cassazione, sicché tale vizio non si comunica alla sentenza della Corte di cassazione che, in assenza di tale eccezione, dà fedelmente conto del contenuto del provvedimento oggetto del suo scrutinio sul quale si fonda la propria decisione.
E difatti con la sentenza qui impugnata la Prima sezione di questa Corte di cassazione non fa alcun riferimento al contenuto di detti documenti, che, in assenza di denuncia del vizio dovuto al loro travisamento, non aveva il potere di esaminare, ma si limi ta a fare riferimento a «quanto affermato nell’impugnato provvedimento» sottolineando che da esso risulta che «nessuno dei beni sottoposti a confisca penale era anche ricompreso nell’attivo fallimentare, tanto è vero che il provvedimento impugnato indica quali sono i beni sottoposti a confisca e evidenzia come non siano stati appresi all’attivo fallimentare, proprio perché già sottoposti a sequestro preventivo trascritto».
0gni discrasia tra il contenuto del provvedimento impugnato ed altri atti del
processo, se non oggetto di specifica impugnazione, non può essere surrettiziamente recuperata mediante il successivo ricorso straordinario di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 24169 del 16/05/2003, COGNOME, Rv. 225454).
In ogni caso, il principio invocato dal ricorrente a sostegno del ricorso straordinario è del tutto infondato, a prescindere dal contenuto della documentazione allegata al ricorso per cassazione.
Nel caso di specie il sequestro ha colpito sia beni appartenenti a NOME COGNOME, sia beni appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE in quanto società con socio unico ed amministratore NOME COGNOME e quindi in sostanza a lui riconducibili.
La RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata fallita dopo l’imposizione del sequestro.
L’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che laddove al sequestro finalizzato alla confisca segua la dichiarazione di fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Il successivo comma 6 prevede che nel caso in cui nella massa attiva della procedura di liquidazione giudiziale siano compresi esclusivamente beni già sequestrati, il tribunale dichiara la chiusura della procedura fallimentare.
Tali disposizioni costituiscono attuazione del principio di sostanziale prevalenza delle misure di prevenzione patrimoniali ablative del sequestro e della confisca sul fallimento.
Ai sensi dell’art. 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. tali disposizioni operano anche in relazione ai sequestri preventivi ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzati alla confisca.
Nel caso in cui sugli stessi beni venga a cadere prima il sequestro e poi il fallimento, prevarranno il sequestro e la successiva confisca.
Pertanto, nel l’ipotesi di incapienza del patrimonio del soggetto dichiarato fallito a sopportare la confisca per equivalente e a soddisfare i crediti concorsuali, la prima è destinata a prevalere.
Tuttavia, la prevalenza della confisca per equivalente sul fallimento opera solo in caso di conflitto tra l’una e l’altro, ossia nella ipotesi in cui i beni del soggetto colpito dalla confisca non siano in grado di coprire l’importo stabilito dal provvedimento che ha disposto la confisca per equivalente e al contempo di soddisfare le ragioni dei creditori concorsuali. Nel caso in cui, invece, il patrimonio del soggetto colpito dalla confisca sia capiente, non ne discende che, laddove la confisca possa attingere sia i beni personali del condannato, sia i beni di una società dichiarata fallita di cui lo stesso sia titolare, essa debba innanzitutto colpire
i beni della società dichiarata fallita, poiché nessuna disposizione prevede tale meccanismo, essendo sufficiente che il valore di quanto confiscato non superi l’importo fissato nel provvedimento che ha disposto la confisca per equivalente, e comunque siffatta interpretazione non può accogliersi perché determinerebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori concorsuali.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.