Ricorso Straordinario per Errore di Fatto: Quando la Cassazione dice ‘No’
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini precisi e invalicabili del ricorso straordinario per errore di fatto, uno strumento processuale spesso frainteso. Questa pronuncia chiarisce che tale rimedio non costituisce un’ulteriore istanza di giudizio per riesaminare il merito di una decisione, ma serve esclusivamente a correggere specifici errori di percezione. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la sua portata e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso straordinario presentato da un imputato avverso una sentenza della stessa Corte di Cassazione. Il ricorrente sosteneva che la decisione fosse viziata da errori di fatto. Tuttavia, analizzando le doglianze, la Corte ha notato che le critiche non riguardavano una svista materiale o una errata percezione di un atto processuale, bensì la presunta “logicità e contraddittorietà” del ragionamento seguito dai giudici per arrivare al rigetto del precedente ricorso ordinario.
La Decisione della Corte sul Ricorso Straordinario
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che le censure sollevate dal ricorrente esulavano completamente dall’ambito di applicazione dell’articolo 625-bis del codice di procedura penale. Invece di denunciare un errore percettivo, l’imputato stava tentando di ottenere una nuova valutazione del percorso logico-argomentativo della Corte, un’attività preclusa in questa sede. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella netta distinzione tra “errore di fatto” e “errore di giudizio”.
1. Errore di Fatto (o percettivo): È l’unico emendabile con il ricorso straordinario. Si verifica quando il giudice ha una percezione sbagliata della realtà processuale, ad esempio leggendo una parola per un’altra o omettendo di considerare un documento presente agli atti. L’errore deve essere immediato, evidente e non deve derivare da un’attività valutativa.
2. Errore di Giudizio (o valutativo): Riguarda il ragionamento del giudice, l’interpretazione delle norme o la valutazione delle prove. Se il giudice ha visto correttamente i fatti ma li ha interpretati o valutati in un modo che la parte non condivide, si tratta di un errore di giudizio. Questo tipo di errore non può essere contestato con il rimedio straordinario, poiché l’istituto non è pensato per correggere i vizi del ragionamento, ma solo quelli della percezione.
La Corte ha sottolineato che il ricorso straordinario è funzionale a “rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento”. Pertanto, ogni tentativo di contestare la coerenza logica della decisione o di denunciare un presunto travisamento del fatto o della prova, che implica necessariamente un processo valutativo, è destinato a fallire.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio a carattere eccezionale e con un perimetro applicativo estremamente ristretto. Non rappresenta una terza istanza di giudizio né un’opportunità per riaprire il dibattito sulla fondatezza delle argomentazioni della Suprema Corte. La sua unica funzione è quella di correggere “sviste” oggettive e palesi, senza mai invadere l’area, insindacabile in quella sede, del percorso logico e valutativo che ha condotto alla decisione. Gli operatori del diritto devono quindi prestare la massima attenzione nel distinguere tra un genuino errore di percezione e una mera critica all’argomentazione del giudice, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
Quando un ricorso straordinario per errore di fatto è considerato inammissibile?
È inammissibile quando, invece di denunciare un errore percettivo (come la lettura errata di un documento), mira a contestare la coerenza logica e la correttezza del ragionamento giuridico seguito dalla Corte di Cassazione nella sua decisione.
Qual è la differenza tra errore di fatto ed errore di giudizio secondo la Cassazione?
L’errore di fatto è un vizio di percezione, una fuorviata rappresentazione della realtà processuale che non implica valutazione. L’errore di giudizio, invece, attiene al processo valutativo e argomentativo del giudice e non è emendabile tramite il ricorso straordinario.
Cosa non può essere oggetto di un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.?
Non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, né ogni attività di rivalutazione del percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione, poiché questi aspetti implicano un processo valutativo escluso dall’ambito di applicazione del rimedio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOVALINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso .RAGIONE_SOCIALE;.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario non sono consentiti, perché costituiti da doglianze, che lungi da denunciare “errori materiali o di fatto”, mirano in realtà a contestare (come, tra l’altro, emerge testualmente dallo stesso ricorso, là dove si contesta a pag. 3 la “logicità e contraddittorietà” della risposta fornita dalla Suprema Corte alle censure) la tenuta logico-giuridica del ragionamento che ha portato al rigetto del ricorso ordinario;
Rilevato infatti che il ricorrente qualifica come errori di fatto aspetti che attengono piuttosto alla valutazione dei motivi di ricorso e del compendio storicofattuale; che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286048); che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686); che il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con “immediatezza”, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità (di recente Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Rv. 279466); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna, con procedura de plano, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decisp- -11-17/057024.