Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14380 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 14380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 25604/23 del 02/12/2022 della Prima Sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME, condannato alla pena dell’ergastolo per il reato di cui all’art. 575 cod. pen., avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila che aveva rigettato la istanza del predetto di applicazione della liberazione condizionale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. COGNOME, a mezzo del suo difensore, sostenendo che la decisione si fonderebbe sull’erroneo presupposto della mancata dimostrazione, da parte sua, della revoca della costituzione di parte civile nel processo per il quale è stato condannato alla pena dell’ergastolo.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (ex multis, Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, COGNOME‘Ausilio, Rv. 279413).
Peraltro, in tale ipotesi, l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.
È ben vero che l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 625-bis cod. proc. pen. non rientra tra le ipotesi stabili dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 128 del 2001. Tuttavia, il comma 4 dell’art. 625-bis cod. proc. pen. prevede che se il ricorso straordinario è inammissibile o manifestamente infondato, «la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti, procede in camera di consiglio, a norma dell’art. 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore».
L’espressione «anche d’ufficio» sta ad esprimere la non necessità di fissare l’udienza in camera di consiglio, prescritta solo ove non ricorrano le ipotesi suddette. L’espressione sopra citata è del resto analoga a quella contenuta nel comma 2 dell’art. 591 cod. proc. pen., che disciplina un’altra ipotesi in cui l’inammissibilità dell’impugnazione può essere pronunciata con ordinanza emessa de plano; essa già prima della introduzione del comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen. era utilizzata per esprimere la possibilità di pronunciare l’inammissibilità dell’impugnazione senza previamente instaurare il contraddittorio.
Questa Corte di cassazione ha già affermato che è legittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata de plano, senza l’instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall’art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d’ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/02/2024.