Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7519 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Recupero NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 09/01/1991 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto la revoca della sentenza della Suprema Corte di Cassazione e l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’aggravante dell’art.416 bis. 1 cod.pen.
udito il difensore avv. COGNOME Luca che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2024 – numero 17014 del 2024 – la V Sezione Penale di questa Corte ha deciso sui ricorsi proposti avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 25 luglio 2022.
Tra gli altri, Ł stato esaminato (v. pagine 135/ 137) il ricorso all’epoca proposto da NOMECOGNOME con esito di inammissibilità.
NOME Ł stato ritenuto partecipe – si afferma – della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo numero 1.
Le doglianze introdotte con l’atto di ricorso (sintetizzate a pag. 32/33) riguardano : a) la motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità (mancando, si sostiene, la prova dell’ affectio societatis ); b) la sussistenza della circostanza aggravante della associazione armata; c) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena inflitta.
Con atto di ricorso straordinario – depositato nei termini – Recupero NOME a mezzo del difensore deduce errore materiale o di fatto.
In particolare si sostiene che la Corte di secondo grado avrebbe incluso nel computo della pena (rimasta invariata rispetto al primo grado) la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 che non sarebbe stata contestata al Recupero o che comunque era stata esclusa in primo grado.
Il punto – pacificamente – non Ł stato oggetto di ricorso ma, nella prospettiva difensiva, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto rilevare ex officio la illegale determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
Il collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui in tema di ricorso straordinario, l’errore materiale o di fatto può avere ad oggetto una questione – in tesi – rilevabile di ufficio solamente se la Corte di cassazione, nell’esaminare i motivi di ricorso, possa imbattersi, sia pure incidentalmente, nella questione non dedotta (così Sez. VI n. 11030 del 14.11.2012, rv 254495).
Ora, nel caso in esame i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio erano, come si Ł detto, correlati esclusivamente alla aggravante della disponibilità di armi ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sono stati ritenuti generici. Nessun riferimento vi era alla circostanza aggravante di cui all’art.416 bis .1 – sia in generale che in rapporto alla posizione del Recupero aggravante che peraltro era ricompresa nella contestazione associativa di cui al capo n.1 (al fine di agevolare la cosca dei Barcellonesi, fine noto agli accoliti; vedi pag. 63 della decisione attualmente impugnata).
Va pertanto rilevato che non vi Ł alcun elemento che possa portare a ritenere integrata la possibilità della Corte di Cassazione di avvedersi, all’epoca, della – eventuale – esistenza di una questione non dedotta, aspetto che determina la inammissibilità del ricorso straordinario per genericità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/12/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME