Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Melilli il 01/01/1961;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Potenza il 25/03/1970
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione del 08/02/2024;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa dalla Sez. 2 di questa Corte (n. 9635 dell’8 febbraio 2024) è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di rigetto da parte del Gip del Tribunale di Potenza dell’istanza formulata dai predetti, ai sensi dell’art. 115 bis cod. proc. pen, avente a oggetto la rimozione, nel testo dell’ordinanza n. 130 del
2021 con la quale quel Giudice aveva applicato misura cautelare nei confronti di altri soggetti, “di ogni riferimento a responsabilità o coinvolgimento delle parti istanti in ipotesi di associazione criminosa”.
1.1. L’ordinanza della Cassazione ha rilevato che «I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), perché il provvedimento non è impugnabile in questa sede (ma, nel caso, suscettibile al più di opposizione al presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen.). Può osservarsi, peraltro, come, nonostante l’intestazione del motivo riporti, tra i vari profili di censura, anche l’asserita abnormità dell’atto, non venga poi minimamente in contestazione l’esistenza del potere di provvedere, accogliendo o rigettando l’istanza, indubitabilmente costituito in capo al Giudice, ma ci si dolga soltanto delle modalità del suo esercizio e degli esiti conseguenti».
Avverso l’ordinanza della Sez. 2 di questa Corte COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo che, una volta esclusa la ricorribilità in cassazione del provvedimento e ritenuto che lo stesso potesse essere oggetto di opposizione al Presidente del Tribunale, la Cassazione avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificare il ricorso come opposizione e disporre la trasmissione dell’impugnazione al Tribunale di Potenza per la decisione.
2.1. L’omessa statuizione in tal senso e la concomitante declaratoria di inammissibilità integra, secondo i ricorrenti, un errore materiale o di fatto emendabile attraverso il procedimento ex art. 625 bis cod. proc. pen. E ciò tanto più considerato che, in un caso identico e sempre relativo ai medesimi ricorrenti, questa stessa Corte ha qualificato un analogo ricorso proposto ex art. 115 bis cod. proc. pen. come opposizione, disponendo la trasmissione dell’impugnazione al Presidente del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 115 bis cod. proc. pen. – introdotto dalla “Riforma Cartabia” stabilisce al comma 4 che sull’istanza di correzione del provvedimento recante, in violazione di quanto previsto al comma 1, affermazioni di colpevolezza nei confronti di soggetto estraneo, il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al
presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura.
2.1. E’ dunque pacifico che avverso il rigetto della richiesta formulata al Gip è possibile proporre solo opposizione al Presidente del Tribunale e, dunque, il ricorso diretto in cassazione non è ammissibile.
Ciò premesso, come esattamente rilevato dal PG nella sua requisitoria scritta, «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (così, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01).
3.1. Nel caso in esame è evidente che la mancata trasmissione dell’impugnazione al Presidente del Tribunale non può essere considerato un errore materiale o di fatto, ma è il frutto di una valutazione – implicita – di mancata sussistenza dei relativi presupposti. Né rileva la circostanza che in un caso simile (ordinanza n. 16051 del 29 febbraio 2024) questa Corte abbia deciso in modo diverso, atteso che la soluzione di una questione di diritto in eventuale difformità da precedenti provvedimenti esula dal perimetro di applicabilità dell’art. 625 bis cod. proc. pen.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non ritiene invece la Corte di dovere applicare anche la sanzione pecuniaria, potendosi individuare in capo ai ricorrenti una situazione soggettiva alla quale ricondurre assenza di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 dicembre 2024