Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Sanremo DATA_NASCITA
NOME, nato a Cuneo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta tardività dell’atto di impugnazione dell’AVV_NOTAIO, e la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione stessa;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Quinta sezione penale di questa Corte di cassazione pronunciava sui ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., pronunciata a loro carico, in data 15 febbraio 2023, dal G.u.p. del Tribunale di Genova.
1.1. I ricorrenti avevano comunemente presentato due distinti atti di impugnazione.
Il primo atto, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, era articolato in quattro motivi. Con i primi due motivi si denunciavano vizi della motivazione in ordine al mancato rilievo di cause di proscioglimento; con il terzo e il quarto motivo si denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca disposta dal giudice di merito.
Il secondo atto di impugnazione, sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, era articolato in due motivi. Il primo motivo svolgeva deduzioni sovrapponibili a quelle del codifensore in tema di confisca, mentre con il secondo ci si doleva dell’erronea applicazione della legge n. 689 del 1981 e del d.lgs. n. 150 del 2022, in rapporto all’omessa concessione della detenzione donniciliare sostitutiva.
1.2. La Quinta sezione penale di questa Corte:
giudicava inammissibili i primi due motivi dell’atto di ric:orso dell’AVV_NOTAIO, perché non consentiti dalla legge, e giudicava inammissibili il terzo e il quarto motivo per manifesta infondatezza (il contestato nesso di strumentalità tra i veicoli confiscati e i commessi reati apparendo viceversa evidente);
giudicava tardivo l’atto di ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME, osservando che il suo secondo motivo era comunque manifestamente infondato (giacché la pena sostitutiva avrebbe dovuto formare oggetto di patteggiamento, come non avvenuto).
Avverso la sentenza resa in sede di legittimità NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il patrocinio del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, propongono ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando l’errore di fatto in cui questa Corte sarebbe incorsa nella dichiarazione di tardività dell’atto di ricorso ordinario, a suo tempo presentato dal medesimo AVV_NOTAIO COGNOME.
Tale atto era stato tramesso per via telematica, come dalla legge consentito. Il sistema di posta elettronica certificata dell’Ufficio giudiziario ricevente aveva accettato l’atto il 2 marzo 2023, che era anche l’ultimo giorno utile per
l’impugnazione. Erroneamente la Corte di cassazione avrebbe indicato il 3 marzo come data di presentazione della stessa.
La trattazione dei ricorsi è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280-01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248-01; Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 259821-01; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 239037-01) che può dare ingresso al rimedio, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., il solo errore di fatto, verificatosi nel giudizio di cassazione, avente natura percettiva, causato cioè da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizi stesso, e sempre che si tratti dì errore decisivo, in quanto connotato da una particolare influenza sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Alla stregua di tale principio, il proposto ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile.
Quand’anche la declaratoria di tardività dell’atto di ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO fosse imputabile a mera svista percettiva, anziché ad errore di diritto sul tempo di perfezionamento delle notifiche telematiche, è certo che la Quinta sezione penale ha avuto modo di pronunciarsi anche sul merito di quell’impugnazione.
Le censure sviluppate nel primo motivo riguardavano la disposta confisca. Esse erano coincidenti con le censure del codifensore, giudicate manifestamente infondate.
La doglianza oggetto del secondo motivo, in tema di pene sostitutive, è stata pure espressamente esaminata. Il Collegio decidente non si è arrestato al rilievo della tardività dell’impugnazione, ma ha svolto puntuali deduzioni a confutazione delle ragioni nel motivo sviluppate, giudicate nuovamente manifestamente infondate.
La decisione di inammissibilità, adottata dalla Quinta sezione penale, no avrebbe dunque rivestito contenuto diverso, pur in assenza del segnalato erro percettivo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi odierni consegue, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle s processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità delle impu (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cas delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023