Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANTATORE NOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 47675 del 30/10/2023, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso per cassazione che era stato proposto da NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, contro la sentenza del 21/04/2023 della Corte d’appello di Messina che aveva confermato la sentenza del 19/11/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di condanna dello stesso COGNOME per il reato di cui agli artt. 348 e 99, terzo comma, cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza n. 47675 del 30/10/2023 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., NOME COGNOME, affidato a due motivi, con i quali prospetta doglianze in ordine: a) «alla contestata recidiva ex art. 99.3 del CP nonché al decreto di citazione sul punto» (motivo indicato con il n. «1-)»; b) «all’applicazione dell’art. 648 del CP» (motivo indicato con il n. «3)».
3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso straordinario è stato proposto personalmente dal condannato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01).
La Corte di cassazione ha chiarito che anche il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01; Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273063-01; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 27288501; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01. In generale, nel senso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2024.