Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25678 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25678 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 19/02/1967
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11 aprile 2024, la Prima sezione di questa Corte, per quanto qui di interesse, rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza, di rigetto del ricorso, di questa Quinta sezione, del 3 maggio 2023, in ordine ad una condotta di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose consumata a danno della srl RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 22 aprile 2010.
La Prima sezione, nella sentenza oggi impugnata, dapprima aveva revocato la sentenza di questa sezione, rilevando l’erroneità del calcolo del termine di prescrizione del reato contestato, per poi dichiarare estinto per prescrizione il solo delitto ascritto al coimputato NOME COGNOME diversamente da quanto ritenuto in relazione all’odierno ricorrente NOME COGNOME
La ragione della divergenza di tale giudizio risiedeva nel fatto che il processo, all’udienza del 15 gennaio 2020 davanti alla Corte d’appello, era stato rinviato solo su istanza del COGNOME, proseguendo invece nei confronti del COGNOME, previa separazione delle posizioni (in seguito nuovamente riunite).
Né poteva computarsi, a giudizio della Prima sezione, l’ulteriore periodo di tempo trascorso fra la revoca della sentenza di questa Quinta sezione e la decisione finale di rigetto del ricorso avanzato ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., non essendo stato commesso alcun errore materiale nel calcolo della prescrizione del reato ascritto al prevenuto.
2. Propone nuovo ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. il condannato NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale Avv. NOME COGNOME deducendo con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 129 cod. proc pen., posto che il riesame degli originari motivi di ricorso, operato dalla Prima sezione, aveva riaperto il rapporto processuale dovendosi così prendere atto del decorso in tale lasso di tempo del termine di prescrizione del reato anche in relazione al Tricoli (Cass. n. 16022/2023 e 36376/2021).
Si sarebbe dovuto immediatamente dichiarare la causa estintiva del reato (SU RAGIONE_SOCIALE Rv 244274 e 12093/2021).
Anche le osservazioni formulate dalla Prima sezione in ordine alla sospensione del processo in grado di appello non potevano essere condivise posto che l’istruttoria compiuta nei confronti del coimputato era poi refluita nel processo, senza essere rinnovata, con la nuova riunione delle due posizioni dopo la loro separazione.
Si trattava di decisioni vincolate, quelle oggetto di critica, nei cui confronti ben poteva essere dedotto l’errore di fatto.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. è inammissibile.
Occorre, innanzitutto, ricordare che si è autorevolmente affermato (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686) che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen..
Si è anche precisato che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268981; da ultimo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667).
Alla luce di tali principi di diritto, deve prendersi atto che la Prima sezione, nella sentenza qui impugnata con il ricorso straordinario, aveva espressamente osservato come non potesse tenersi conto del decorso del tempo successivo alla sentenza della Quinta sezione del 3 maggio 2023 (impugnata davanti alla medesima Prima sezione per l’assunto errore di fatto compiuto nel non rilevare l’intervenuta prescrizione del delitto contestato) posto che, rispetto al Tricoli, la Quinta sezione non aveva commesso il denunciato errore, divenendo così priva di rilievo alcuno la fase celebrata davanti alla Prima sezione ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen.
E’ allora evidente come la Prima sezione avesse espressamente valutato il punto oggi dedotto nel nuovo ricorso straordinario -il decorso del termine di prescrizione nel corso della fase di legittimità conseguita al primo ricorso straordinario -e l’aveva ritenuto privo di qualsivoglia fondamento.
Come aveva, altrettanto espressamente, tenuto conto, nei confronti del COGNOME, della sospensione del processo fra l’udienza del 15 gennaio 3 quella del 26 marzo del 2020, giudicandola corretta.
Se ne deduce, così, che, nell’odierno ricorso, non si lamentano degli errori percettivi in cui la Prima sezione sarebbe incorsa ma solo degli errori di giudizio (sul conteggio del decorso del termine di prescrizione, nei due separati periodi sopra ricordati), errore che non può costituire oggetto di denuncia ex art. 625 bis cod. proc. pen.
Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che:
è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250528 -01);
l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625 – bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, NOME, Rv. 279065 -01).
E si deve infine rilevare che le pronunce di legittimità citate nel ricorso riguardano la ben diversa ipotesi del decorso del termine di prescrizione nel giudizio di legittimità previsto a seguito del ricorso ordinario di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e non certo in quello instaurato a seguito del ricorso di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen.
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile e a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 16 giugno 2025.