Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18462 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Moldavia il 18/01/1986
avverso la sentenza del 03/04/2024 della Corte di cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia munito di proc speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc avverso la sentenza n. 14897/2024 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 03/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ri proposto dal predetto avverso l’ordinanza del 4/01/2024 della Corte di appello Bari, nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di riparazione per ingi detenzione ex art. 314 cod.proc.pen.
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce c Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto per erronea valutazione in te di genericità dei motivi dell’originario ricorso per cassazione; al contrari pagine 5 e 6 del ricorso si era contestata in maniera specifica l’affermazion gli ignoti che esplosero i colpi di arma da fuoco verso i militari fossero in accordo con i moldavi, in quanto la sentenza assolutoria aveva accertato che i r per i quali il Burduja era stato detenuto erano stati commessi esclusivamente da italiani fuggiti a bordo della BMV.
Chiede, quindi, l’annullamento della ordinanza impugnata e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.ricorso è inammissibile.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, è inammissibile i ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sent della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l’ordinanza di reiezione richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi sia stato assolto nel gi di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. pen., al solo condannato in via definitiva (Sez.3, n.35329 del 04/06/20 Rv.286888 – 01).
Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in quanto oggetto d ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen., è la sentenza di questa Cort 14897/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso per cassazione, propo nell’interesse di Burduja In., avverso ordinanza di reiezione della richie riparazione per ingiusta detenzione.
Consegue, pertanto, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod.proc.pen. declaratoria di inammissibilità del ricorso; a norma dell’art. 616 cod. proc.
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa
inammissibilità, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso il 26/02/2025