Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47594 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 20/08/1942
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la quale è stata rigettata l’impugnazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, di rigetto della richiesta riparazione per ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti dorniciliari nell’ambito procedimento penale nel quale il ricorrente era chiamato a rispondere dei delitti di minacci lesioni e tentato omicidio in danno di NOME COGNOME.
1.1.11 ricorrente in particolare rappresenta l’errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Co che non ha adeguatamente considerato i principi che governano la materia e, nel caso di specie, che il ricorrente si è immediatamente difeso dalle accuse mosse da sua figlia e dal COGNOME e esposto la propria difesa, come del resto emerge dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza d’appello. La circostanza che la figlia del ricorrente e il COGNOME non fossero credibili è in maniera evidente dal materiale probatorio acquisito. Non si comprende, inoltre, come mai sia stato riconosciuto il diritto all’equo indennizzo per ingiusta detenzione al coimputato NOME sebbene il materiale probatorio utilizzato sia identico.
2.11 ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato rimesso alla Sezione Terza.
3.11 ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha evidenziato che le sentenze d rigetto dell’indennizzo riparatorio per ingiusta detenzione sono parificabili a quelle di conda a norma dell’art.625 bis cod. proc. pen., posto che il ricorrente è stato condannato al pagament delle spese processuali. Chiede, ove non si ritenga esperibile il rimedio di cui all’art. 62 cod. proc. pen., la correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, non essendo esperibile il ricorso straordinario avverso pronunce della Corte di cassazione in materia di ingiusta detenzione.
1.1.L’art. 625 bis cod. proc. pen. stabilisce, testualmente, che è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. Ne segue che l’espressione “condannato”, nel suo inequivoco significato, segna dei precisi requisiti normativi atti a delimitare il n dei soggetti privati cui l’ordinamento attribuisce il potere di attivare lo strumento proces del ricorso straordinario.
Si è pertanto affermato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o fatto proposto dall’imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto d ricorso presentato contro l’ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingi
detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen circoscritta al solo condannato (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970; Sez.3, ordinanza n. 35329 del 04/06/2024).
Si ritiene, infatti che lo status di condannato, ai fini del ricorso straordinario, debba afferire in relazione al sub procedimento, che in questo caso è di riparazione per ingiusta detenzione, e non in relazione al procedimento di cognizione, che ne costituisce il presupposto, ma che rimane pur sempre distinto rispetto al procedimento di inerenza. Ne segue che la qualifica di condannato deve afferire al procedimento al quale inerisce il ricorso straordinario e non ad alt procedimenti.
Nel caso di specie, stante la natura civilistica del procedimento di riparazione per ingius detenzione, lo straordinario strumento impugnatorio di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen. precluso (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509; Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Rv. 252735; Sez. 4, n. 3339 del 07/06/2000, Rv. 217954)
Si osserva infine che il ricorrente non è legittimato ad adire il ricorso straordinario nepp accedendo all’indirizzo isolato (Sez. 3, n.25653, del 11/05/2022 n. 25653, Rv. 283621) che ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall’impu assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l’ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, e che ha riten che la legittimazione ad agire possa essere estesa anche a chi, pur condannato, sia stato successivamente assolto a seguito di revisione del processo.
Infatti, al di là della condivisibilità o meno del suddetto principio, a cui questo Collegi accede, il precedente evocato non è pertinente rispetto al caso in disamina, posto che il ricorrente non ha mai rivestito lo status di condannato, essendo stato assolto sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.
Si aggiunge, infine, che il potere di proporre ricorso straordinario deve essere esclus anche in favore del soggetto che, costituitosi parte civile nel processo penale ed avendo impugnato di fronte a questa Corte la sentenza emessa nel giudizio cui egli aveva preso parte, sia stato condannato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione, al pagamento di una somma di danaro, secondo la previsione di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende (Sez.5, del 3/08/2017, n. 38780, Rv. 270807)
2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all’udienza del 29/10/2024
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Il consigliere estensore
Il Pre idente