Ricorso straordinario: la Cassazione ne chiarisce i limiti invalicabili
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 10696 del 2024, torna a pronunciarsi sui confini applicativi del ricorso straordinario per errore di fatto, un istituto tanto delicato quanto eccezionale nel nostro ordinamento processuale penale. La decisione in esame offre un chiarimento fondamentale: questo rimedio non è esperibile contro le decisioni della stessa Corte che riguardano misure cautelari personali, ma è riservato esclusivamente alle pronunce irrevocabili di condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di un soggetto, indagato per gravi reati. Questa ordinanza era stata precedentemente annullata con rinvio da una sezione della Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso di quel giudizio di legittimità, si era verificato un errore procedurale: l’avviso di udienza non era stato notificato al difensore di fiducia dell’indagato, bensì a un difensore d’ufficio, nominato sull’erroneo presupposto che il primo fosse assente.
Ritenendo di aver subito un pregiudizio a causa di questo errore “di fatto”, la difesa dell’indagato ha proposto un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis del codice di procedura penale, chiedendo l’annullamento della precedente sentenza della Cassazione.
L’ambito del ricorso straordinario e la decisione della Corte
La Terza Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato, fondamentale per comprendere la natura e la funzione del ricorso straordinario. Questo strumento non è un ulteriore grado di giudizio, ma un rimedio eccezionale volto a correggere specifici errori percettivi (e non valutativi) in cui la stessa Corte di Cassazione sia incorsa.
La sua applicabilità, tuttavia, è circoscritta dalla legge a un presupposto imprescindibile: la presenza di una pronuncia irrevocabile di condanna. Nel caso di specie, l’oggetto della decisione impugnata non era una sentenza di condanna definitiva, bensì un’ordinanza in materia di misure cautelari personali. Questi provvedimenti, per loro natura, hanno carattere provvisorio e funzionale alle esigenze del procedimento, e non definiscono la colpevolezza dell’imputato.
Le motivazioni
La motivazione della sentenza si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 625 bis c.p.p. I giudici hanno sottolineato come la norma specifichi chiaramente che il rimedio è “previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna”. Di conseguenza, estenderne l’applicazione a decisioni di natura diversa, come quelle cautelari, rappresenterebbe un’operazione interpretativa non consentita, che snaturerebbe la funzione dell’istituto.
La Corte ha precisato che la natura non definitiva dei provvedimenti cautelari è incompatibile con la finalità del ricorso straordinario, che è quella di porre rimedio a un errore che potrebbe inficiare una condanna passata in giudicato. Pertanto, l’errore procedurale lamentato dalla difesa (la mancata notifica al difensore di fiducia), pur potendo avere rilevanza in altre sedi, non può essere fatto valere attraverso questo specifico strumento di impugnazione quando il provvedimento attiene alla materia cautelare.
Conclusioni
La sentenza in commento rafforza un importante principio di diritto processuale: il ricorso straordinario per errore di fatto è un’arma affilata ma dal raggio d’azione estremamente limitato. Non può essere utilizzato come un “grimaldello” per contestare qualsiasi decisione della Cassazione ritenuta errata, ma solo quelle che si inseriscono nel contesto di una condanna definitiva. La decisione conferma la netta separazione tra il procedimento principale, volto all’accertamento della responsabilità penale, e i sub-procedimenti incidentali, come quelli cautelari. Per i difensori, ciò significa che eventuali errori procedurali nei giudizi cautelari di legittimità non possono trovare rimedio tramite l’art. 625 bis, ribadendo la necessità di utilizzare gli strumenti processuali corretti per ogni fase e tipo di provvedimento.
È possibile presentare un ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Cassazione su una misura cautelare personale?
No, la sentenza chiarisce che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione relative a misure cautelari personali.
Qual è il presupposto fondamentale per poter accedere al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.?
Il presupposto indispensabile è che vi sia una pronuncia irrevocabile di condanna. Il rimedio non è applicabile a provvedimenti che non hanno carattere definitivo, come le ordinanze cautelari.
Cosa consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10696 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10696 Anno 2024
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
Con sentenza della Corte di Cassazione del 31 maggio 2023, sezione 4, n. 27610, è stata annullata l’ordinanza cautelare nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio, sulle esigenze cautelari, al Tribunale di Napoli (indagato ex art. 74, T.U. stup. e 416 bis 1, cod. pen.).
Ricorre in cassazione ai sensi dell’art. 625 bis del cod. proc. pen. COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, senza avvisare il difensore di fiducia dell’indagato della celebrazione dell’udienza davanti alla Sez. 4 della Corte di Cassazione. L’avviso dell’udienza, infatti, veniva notificato ad un difensore d’ufficio nominato sull’erroneo presupposto dell’assenza di un difensore di fiducia.
Ha chiesto quindi l’accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell’errore di fatto, con l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile.
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato l’impugnazione proposta contro la decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, trattandosi di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna. (Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Cc. (dep. 16/01/2017 )
Rv. 268784 – 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8714 del 04/12/2012 Cc. (dep. 21/02/2013 ) Rv. 255316 – 0).
Il rimedio dell’art. 625 bis cod. proc. pen., infatti, è previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna, che nel caso in giudizio non sussiste trattandosi dì misura cautelare personale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023