Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34219 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME propone ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 5 luglio 2023, con la quale la Prima sezione di questa Corte aveva rigettato l’impugnazione avverso la sentenza dell’Il luglio 2022 della Corte di assise di appello di Catania che aveva parzialmente riformato – escludendo un’aggravante e riducendo il periodo di isolamento diurno
la pronuncia di primo grado, con la quale il COGNOME era stato condannato per i reati di omicidio volontario ed estorsione aggravata.
Il ricorso, presentato personalmente dal COGNOME, viene esposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente rappresenta che: nel giudizio di merito, la prova posta a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, per il reato di omicidio, era stata la perizia medico legale, dalla quale era emersa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e il decesso delle vittime; la perizia era stata disposta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., all’esito dell’istrutto dibattimentale, nel corso della quale era stato escusso anche il consulente tecnico di parte, dott. COGNOME; i periti erano stati escussi all’udienza del 29 dicembre 2020; la difesa, all’esito della discussione dei periti, aveva chiesto l’esame orale del consulente tecnico di parte, al fine di evidenziare le criticità della perizia; la Cor di assise aveva rigettato tale istanza; il consulente tecnico di parte aveva potuto esporre le censure mosse alla perizia solo mediante il deposito di note scritte; con l’originario ricorso per Cassazione, la difesa aveva contestato la palese violazione del diritto di difesa, sostenendo che la perizia avrebbe dovuto essere «discussa nel contraddittorio orale, mediante esame incrociato del consulente di parte, avendo questi sollevato eccezioni sulla metodologia adoperata dai periti»; la Prima sezione della Corte di Cassazione non aveva accolto il relativo motivo di ricorso, sebbene avesse rilevato che il ricorrente avesse colto un elemento di reale criticità processuale.
La Prima GLYPH sezione, in particolare, aveva affermato che la Corte di assise avrebbe dovuto consentire l’esame orale del consulente tecnico di parte, avendo quest’ultimo mosso specifiche obiezioni alla metodologia peritale e alle conclusioni rassegnate dai tecnici, ma che tale omissione – in astrato idonea a integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio -, nel caso specifico, non era idonea a invalidare la sentenza impugnata, poiché il ricorrente non aveva dedotto di avere tempestivamente proposto la relativa eccezione di nullità né tale circostanza risultava dagli atti messi a disposizione del Collegio.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Prima sezione sarebbe incorsa in un evidente errore di fatto nel ritenere che la difesa non avesse tempestivamente sollevato l’eccezione di nullità. Dal verbale dell’udienza del 29 dicembre 2020, emergeva che la difesa, dopo la pronuncia dell’ordinanza contestata, manifestava il proprio dissenso alla decisione di non consentire l’esame del consulente tecnico di parte, pronunciando le seguenti parole: «presidente … riservo ovviamente l’eventuale impugnazione dell’ordinanza che la Corte oggi ha emesso, con riserva
espressa quindi di riserva di impugnazione di ordinanza». La condotta processuale della difesa era dunque del tutto incompatibile con l’accettazione degli e dell’atto nullo e dunque del tutto inidonea a determinare la sanatoria del vizio di nullità.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per le parti civili, hanno presentato conclusioni scritte con le quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per il COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del difetto di legittimazione del COGNOME alla proposizione del ricorso.
L’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), invero, prevede che, al fine della valida instaurazione del giudizio di legittimità, «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo.
Siffatta disposizione trova applicazione anche in riferimento al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).
Le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato anche la questione della legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e hanno escluso che esso possa essere proposto personalmente dalla parte, sottolineando che «non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
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(art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall’ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall’art. comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione».
Le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia, riservata alla Corte di cassazione, mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell’atto di ricorso, devono ritenersi, quindi, sussistent anche con riferimento all’istituto del ricorso straordinario.
Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalle parti civili, atteso che esse non hanno fornito un particolare contributo e, sostanzialmente, si sono limitate a chiedere la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (cfr. Sez. U., n. 877 del 14 luglio 2022, COGNOME).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore delle parti civili.
Così deciso, il 7 giugno 2024.