Ricorso Straordinario Inammissibile: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema procedurale di fondamentale importanza: i requisiti formali per la presentazione delle impugnazioni. In particolare, la Corte ha ribadito che un ricorso straordinario inammissibile è la conseguenza diretta della sua proposizione personale da parte dell’imputato, senza l’assistenza di un difensore abilitato. Questa decisione consolida un principio rafforzato dalla riforma del 2017, sottolineando la necessità di una difesa tecnica qualificata nei giudizi di legittimità.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza con cui la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna. Successivamente, l’imputato ha proposto personalmente un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale, contro questa decisione di inammissibilità.
Il nuovo ricorso, datato 18 ottobre 2024, è stato quindi sottoposto al vaglio della Quinta Sezione Penale, che ne ha dovuto valutare i requisiti di ammissibilità prima di poter procedere all’esame del merito.
Analisi della Corte sul Ricorso Straordinario Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, sulla base di una violazione procedurale chiara e insuperabile. La decisione si fonda sull’interpretazione consolidata degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Secondo i giudici, queste norme impongono, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale e munito di procura speciale. Questo requisito si estende anche al ricorso straordinario per errore di fatto, che non può essere proposto personalmente dal condannato.
Riferimenti Giurisprudenziali a Sostegno
A supporto della propria tesi, la Corte ha richiamato due importanti precedenti:
1. Sezioni Unite, n. 8914/2018 (sentenza Aiello): Questa sentenza ha chiarito in via definitiva che, dopo la riforma del 2017, l’imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione.
2. Sezione 5, n. 18315/2019: Questo precedente ha specificamente affermato che anche il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. deve essere sottoscritto da un difensore specializzato, non potendo essere presentato direttamente dalla parte privata.
Oltre al difetto formale dirimente, la Corte ha rilevato, in via incidentale, che i motivi del ricorso erano comunque “conclamatamente aspecifici”, in quanto non si confrontavano in modo concreto con le ragioni della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono ancorate a una ratio normativa precisa: garantire l’elevato livello di tecnicismo giuridico richiesto nel giudizio di cassazione. La sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un presidio di competenza. Serve a filtrare le impugnazioni, assicurando che solo quelle fondate su motivi di diritto pertinenti e ben argomentati giungano all’attenzione della Corte. Consentire la proposizione personale di un ricorso così specialistico come quello per errore di fatto snaturerebbe la sua funzione e appesantirebbe il sistema giudiziario con iniziative potenzialmente infondate o mal formulate.
La sanzione dell’inammissibilità, pertanto, non è solo una conseguenza della violazione di una regola procedurale, ma è la logica conclusione di un sistema che affida la difesa tecnica a professionisti qualificati, specialmente nel grado più alto della giurisdizione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio ormai consolidato nella procedura penale: il ricorso in Cassazione è un atto che richiede obbligatoriamente l’intervento di un difensore specializzato. La decisione di dichiarare il ricorso straordinario inammissibile perché presentato personalmente dall’imputato ha come conseguenza la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. Questo verdetto serve da monito sull’importanza di rispettare le forme processuali, che non sono vuoti formalismi, ma garanzie di un corretto ed efficiente funzionamento della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato e sottoscritto personalmente dall’imputato, mentre la legge (artt. 571 e 613 c.p.p. post riforma del 2017) richiede che il ricorso per cassazione, incluso quello straordinario per errore di fatto, sia firmato da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti e munito di procura speciale.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione?
No. Sulla base di questa ordinanza e della giurisprudenza consolidata, l’imputato non può presentare personalmente il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis c.p.p. Tale atto deve essere necessariamente redatto e sottoscritto da un difensore qualificato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTO il 02/03/1950
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza n. 27035 del 6 giugno 2024 la SETTIMA SEZIONE PENALE di questa SUPREMA CORTE ha dichiarato inammissibile il ricorso per errore di fatto presentato da COGNOME avverso la sentenza del 18 maggio 2023 della QUINTA SEZIONE PENALE di questa stessa Corte.
Il ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, da qualificarsi come ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dal ricorrente COGNOME in data 18 ottobre 2024.
Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, in spregio a quanto disposto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272010).
Questa Corte, peraltro, si è già espressa affermando che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).
I motivi cui il ricorso è affidato sono, comunque, conclamatamente aspecifici, in quanto articolati senza alcun confronto con le ragioni della decisione oggetto di impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2024
Il Presidente