Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4892 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME natoka ROMA il 31/03/1959
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato avviso-ale parti;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 11977 emessa in data 26 gennaio 2024 nei confronti di vari soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di NOME COGNOME quale terza interessata, la Corte di cassazione, Sez. 5, per quanto qui rilevante ha annullato la confisca di alcune polizze di pegno confiscate alla predetta COGNOME con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Roma, annullando invece, senza rinvio, la sua condanna al pagamento delle spese processuali in relazione al precedente giudizio.
Avverso la sentenza NOME COGNOME a mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in primo luogo sostenendo l’esperibilità di tale rimedio anche in materia di prevenzione, essendo altrimenti sollevabile una questione di legittimità costituzionale, ed affermando la sussistenza di un errore di fatto nella decisione impugnata per avere la Corte di cassazione, a seguito di errore percettivo, omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso da lei presentato, quale terza interessata, avverso la confisca di prevenzione disposta su un immobile di sua proprietà.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in relazione ad un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Questa Corte ha stabilito, a partire dalla sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 e 221284, che il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., essendo stato previsto «a favore del condannato», può avere ad oggetto solo le sentenze di condanna e, stante il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di estensione analogica; in applicazione di tale principio, l’esperibilità di tale rimedio è stata esclusa, per quanto qui interessa, nelle procedure in materia di misure di prevenzione e di confisca (Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Rv. 245772; Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Rv. 245090), in questi ultimi casi motivando l’esclusione anche con la valutazione che le decisioni assunte non acquisiscono formalmente il giudicato, ragione per cui la sentenza Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv.269789 ha ritenuto esperibile il ricorso straordinario per la correzione delle sole decisioni del giudice dell’esecuzione che stabilizzano il giudicato.
In conformità con tale costante indirizzo giurisprudenziale, si è da ultimo affermato che «In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull’istanza di restituzione del bene confiscato
proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell’errore materiale qualora l’emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una “modificazione essenziale dell’atto» (Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv. 285940). Nel presente caso, peraltro, l’errore asseritamente commesso dalla Corte di cassazione non rientra nel novero degli errori percettivi e quindi degli errori di fatto, perché la sentenza impugnata non ha omesso di esaminare uno dei motivi di ricorso, ma lo ha respinto senza valutare gli argomenti della ricorrente, riportando la motivazione dei giudici di merito e valutandola non apparente, per cui deve essere ritenuto un errore di valutazione.
La richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen. per l’omessa previsione della sua esperibilità per rimuovere errori di fatto verificatisi nel procedimento applicativo di misure prevenzione reali deve essere respinta perché non rilevante per il caso di specie in cui, per quanto esposto nel secondo motivo di ricorso e come sopra già valutato, la Corte di cassazione non è incorsa in un errore percettivo, ignorando cioè del tutto l’esistenza della censura relativa alla confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO ma ha reso una motivazione che, secondo la ricorrente, non tiene conto dei rilievi contenuti nell’impugnazione, vizio che non sarebbe in nessun caso emendabile con il ricorso straordinario, costituendo non un errore di fatto ma un errore di valutazione (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).
Deve ricordarsi, inoltre, che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata una analoga questione di legittimità costituzionale, formulata per essere il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non esperibile dal soggetto sottoposto a misura di prevenzione, «essendo l’esclusione di quest’ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse» (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Rv. 271398).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente