Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1613 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 16/11/1970
avverso la -iser it – er -dgídel 18/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen proposto avverso l’ordinanza n. 17472-21, del 18 marzo 2021, resa dalla sezion Settima penale di questa Corte, con la quale è stato dichiarato inammissibil ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, parziale riforma della condanna, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data giugno 2017, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di giustizia pe reato di lesioni, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento non è tempestivo, posto che risulta proposto per rilevare errore di fatto, in da agosto 2023, avverso provvedimento reso all’udienza del 18 marzo 2021, che si asserisce mai comunicato alla parte personalmente.
Rilevato, infatti, che l’indicata ordinanza è stata adottata all’esito di ud fissata ex artt. 610, comma 1, 611, comma 1, cod. proc. pen., con avviso a parti (cfr. intestazione dell’ordinanza n. 17472-2021 ove si rende atto dell’a alle parti nonché ricorso nel quale si rende conto dell’avviso dell’udie difensore), udienza alla quale non doveva seguire, dunque, alcun comunicazione dell’esito e del provvedimento adottato presso il domicilio elet al ricorrente personalmente.
Considerato, quindi, che risulta, allo stato degli atti e di quelli prodo allegato al ricorso straordinario, la carente tempestività dello stesso, proposto oltre il termine di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esse dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente