Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47936 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG FELICETTA COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla ordinanza n. 16397 del 10/03/2023 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Settima Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo COGNOME avverso la sentenza emessa il 28 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione e sottolineando come, al momento della pronuncia di secondo
grado, contrariamente al computo della difesa, non risultasse maturato il termine prescrizionale.
Deduce il ricorrente che la sentenza si fonda su un errore di fatto, da individuarsi nella inesatta lettura del motivo di impugnazione (inerente all’integrale decorso della prescrizione «dopo» la decisione di appello).
Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì – se del caso – di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453).
Tanto premesso, appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. La Settima Sezione – con ragionamento peraltro ineccepibile anche in punto di diritto – non ha frainteso il perimetro devolutivo dell’impugnazione, ma ha semplicemente fatto lineare applicazione del monolitico orientamento, secondo cui l’inidoneità del ricorso (in quanto inammissibile) a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551).
4. Il ricorso straordinario deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i
profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 18 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
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Il Presidente