Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 11174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albenia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione del 08/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Generale che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore procuratore speciale, propone, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario al giudice di legittimità per errore a suo avviso contenuto nella sentenza di Questa Corte di legittimità n. 13083/2023, RAGIONE_SOCIALE’08/03/2023, dep. il 29/03/2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione sofferta dal 6 settembre 2011 al 10 maggio 2012.
Deduce il ricorrente l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza laddove, contrariamente al dato storico acquisito, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 715 cod.proc.pen.
Premette il ricorrente di essere stato tratto in arresto il 6 settembre 2011 in territorio italiano in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla Confederazione elvetica, per l’esecuzione di una condanna definitiva emessa dalla relativa autorità giudiziaria, che la Corte d’appello procedeva alla convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto e l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare provvisoria RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 715 cod.proc.pen., misura confermata dalla Corte d’appello che disponeva il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere. Ciò detto la Corte di cassazione sarebbe in corsa nell’errore di fatto allorché aveva affermato che nel caso di specie sussistevano le condizioni per l’applicazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 715 cod.proc.pen. contrariamente al fatto storico acquisito per cui la Corte d’appello di Bari già durante la convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto effettuata in data 7 settembre 2011 e contestuale applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare provvisoria, era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘evidente condizione ostativa alla concessione RAGIONE_SOCIALE‘estradizione quale l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa pena ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 172 cod.pen., così come previsto dall’articolo 10 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea di estradizione per cui la stessa non può essere accordata quando secondo la legislazione parte richiedente o RAGIONE_SOCIALEa parte richiesta, l’azione penale o la pena siano prescritte. Detta conoscenza risultava senza possibilità di confusione dalle allegazioni documentate attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del 7 settembre 2011 da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Dunque, nel momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare nei confronti del ricorrente e comunque in un momento preventivo precedente alla celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza in cui il ricorrente aveva prestato il proprio consenso all’estradizione era già conosciuta e conoscibile l’impossibilità di procedere all’espulsione e l’insussistenza dei presupposti per la concreta applicazione provvisoria di una misura cautelare. Tanto chiarito appare chiaro che si sia in presenza di condizioni per il riconoscimento del diritto alla riparazione essendo stata accertata l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in assenza a monte RAGIONE_SOCIALEe condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Col secondo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 625 bis cod.proc.pen. e l’errore di fatto RAGIONE_SOCIALEa sentenza laddove avrebbe stabilito, contrariamente al dato storico acquisito, che il ricorrente contribuì al protrarsi RAGIONE_SOCIALEa privazione del propria libertà personale. Osserva ricorrente che durante l’udienza tenutasi il 9 settembre 2021, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 717 cod.proc.pen., il ricorrente aveva prestato inconsapevole consenso all’estradizione, consenso revocato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 205 bis disp. att. cod.proc.pen. detta revoca venne espressa attraverso una dichiarazione RAGIONE_SOCIALEo stesso resa a moRAGIONE_SOCIALEo 13 RAGIONE_SOCIALE‘istituto
penitenziario, che sarebbe dovuta essere presente agli atti del fascicolo, in ogni caso la revoca sarebbe ampiamente ricavabile dall’istanza del difensore volte e dalle relative ordinanze ricettive. Da cui l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa l Corte laddove afferma che il ricorrente aveva contribuito col proprio contegno al protrarsi RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa propria libertà personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi consentiti.
L’art. 625 bis cod.proc.pen. prevede “a favore del condannato” la richiesta di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.
E’ per tale ragione, ovvero appunto per la delimitazione espressamente operata dal legislatore degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘istituto in capo al solo condannato, ch questa Corte ha già ritenuto inammissibile il ricorso proposto, come nella specie, avverso sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione reiettiva del ricorso proposto nei confronti di ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione per ingiust detenzione, ponendo condivisibilmente l’accento sul carattere tassativo RAGIONE_SOCIALEa norma insuscettibile di interpretazione analogica (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 – 01; Sez. 3, n. 16659/08 del 06/12/2007, COGNOME, Rv. 239858).
Già dalla denominazione del ricorso disciplinato dall’art. 625 bis cod.proc.pen. – ricorso straordinario – è agevole dedurre che la interpretazione RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina non può che essere interpretata in senso restrittivo secondo la dizione del legislatore con la tassativa esclusione di qualsivoglia interpretazione estensiva e meno che mai analogica. E ciò in coerenza, peraltro, con la regola che informa il sistema RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, caratterizzate dal principio RAGIONE_SOCIALEa tassatività, ed essa deve valere a maggior ragione per un mezzo di impugnazione che il legislatore definisce ” straordinario ” (Sez. 4, n. 42725 del 2007 Rv 238302 che esclude la possibilità di interpretare analogicamente la norma sulla legittimazione ad agire).
Con tale mezzo di impugnazione straordinaria, il condannato che lo propone si prefigge di correggere il provvedimento emesso dalla Corte Suprema e dunque dall’organo posto dall’ordinamento al vertice RAGIONE_SOCIALEa organizzazione giudiziaria, le cui decisioni sono tendenzialmente caratterizzate dalla immodificabilità salvo il rimedio estremo RAGIONE_SOCIALEa revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e dei rimedi straordinari quali il 625 bis cod.proc.pen. e 629 bis cod.proc.pen.,
E’ evidente la ratio sottesa al rimedio straordinario e cioè la volontà di evitare che un errore commesso dalla massima istanza RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento
giudiziario possa risolversi in danno di colui il cui ricorso avverso una sentenza di condanna sia stato ingiustamente respinto per effetto di un errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione.
In questa prospettiva si spiega la rigorosa delimitazione dei casi in cui può essere richiesta la correzione dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di c:assazione – errore materiale o di fatto – sia la precisazione che l’a legittimazione ad agire è riservata al solo condannato oltre che al AVV_NOTAIO generale e salva la possibilità (art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen.) per la Corte Suprema di rilevare di ufficio l’errore materiale.
Da cui l’affermazione secondo cui in terna di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l’art. 625bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 – 01 e Sez. Un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata).
Quanto al caso concreto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatt contro una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, il soggetto “estradando” non è assimilabile al “condannato”, indicato dall’art. 625-bis cod.proc.pen. quale unico possibile legittimato, poiché l’avallo a procedura estradizionale non produce effetti diretti, costituendo piuttosto decisione pregiudiziale e strumentale (Sez. 2, n. 29937 del 27/06/2007, Cura, Rv 237480; Sez. 2, n. 7946 del 09/02/2007, Tolocka, Rv. 235633 – 01, con riferimento al MAE Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014, Rv. 260854 – 01; Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Rv. 240717 01).
All’assenza di legittimazione del ricorrente consegue l’inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento RAGIONE_SOCIALEa spese processuali. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 28/02/2024