Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11734 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da RAGIONE_SOCIALE, nato a Novellara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo di difensori di fiducia nominati procuratori speciali, ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza in epigrafe indicata, della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione, quale terzo interessato, nei confronti del decreto della Corte di appello di Bologna del primo marzo 2022 che, in sede di rinvio, aveva confermato la misura di prevenzione della confisca di alcuni beni.
–Con il presente ricorso denuncia l’errore di fatto contenuto nella sentenza 6 –impugnata con riferimento alla somma di danaro di cui si era stata chiesta la
restituzione: somma che, come ben specificato nel ricorso per cassazione, non era quella rinvenuta in una camera da letto, bensì quella depositata nella cassaforte nella esclusiva disponibilità del predetto (come acclarato dalla Corte di appello, che ha restituito al ricorrente quattro orologi).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria scritta, di replica alle osservazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con la quale, nel ribadire le ragioni esposte nel ricorso, chiede una lettura della normativa di settore rapportata alla peculiare posizione del terzo e convenzionalmente orientata a supplire a processi ingiusti.
Il ricorso è inammissibile in quanto costituisce ius rectrum, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il principio secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono “ante iudicatum”, tra quali le decisioni in materia di misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790; Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Rv. 26465801; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Rv. 24577201; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Rv. 234624; tra le plurime conformi, da ultimo, Sez. 5, n. 6419 del 19/12/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 2, n. 45689 del 19/10/2023, non mass.; con riferimento alla posizione del terzo interessato, tra le varie, Sez. 7, n. 17910 del 15/05/2020, non mass.; Sez. 6, n. 46142 del 29/10/2019, non mass.; Sez. 5, n. 24679 del 23/04/2018, non mass.).
I richiamati arresti di legittimità, che hanno anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost. (in particolare, Sez. 1, n. 46433 del 2017, cit.), hanno ribadito che l’art. 625-bis cod. proc. pen., per la sua natura di mezzo straordinario di impugnazione (in deroga al principio della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione), è norma insuscettibile di applicazione analogica, non estensibile oltre i casi in essa specificamente considerati. Nel caso in esame, viepiù il ricorso è anche inammissibile per il difetto di legittimazione del ricorrente, essendo il rimedio in esame riconosciuto al solo imputato condannato o comunque nei cui confronti vi è stato un accertamento sostanziale di responsabilità.
Il ricorrente è infatti unicamente un soggetto terzo interessato, intervenuto nel procedimento di prevenzione patrimoniale. GLYPH /
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/