Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME, nato in Albania DATA_NASCITA, contro la sentenza n. 3369/24 emessa in data 20.12.2023 dalla VI Sezione di questa Corte;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
Con sentenza del 12.9.2022 la Corte d’appello di Brescia aveva provveduto sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti di NOME COGNOME per essere ivi giudicato in relazione all’addebito di aver fatto parte, tra il luglio del 2015 ed il febbraio del 2017, di un sodalizio struttura
e finalizzato al traffico ed all’importazione di ingenti quantità di sostanza stupefacente;
avverso la sentenza della Corte d’appello il NOME, tramite il difensore, aveva proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui erano stati denunziati plurimi profili di difetto, illogicità manifesta contraddittorietà della motivazione;
con sentenza resa all’udienza del 20.12.2023, la VI Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
ricorre nuovamente per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, NOME COGNOME denunziando violazione di legge processuale con riferimento alla violazione del divieto di bis in idem e dell’art. 9 della Convenzione Europea di Estradizione: rileva che la VI Sezione, con la sentenza resa in data 20.12.2023, è incorsa in un errore “percettivo” laddove ha ritenuto che, dagli atti prodotti a sostegno della tesi difensiva, non emergessero né il fatto né le ragioni della disposta archiviazione, invece compiutamente evincibili dalla richiesta del PM allegata alla memoria difensiva dal cui contenuto era inoltre evidente l’ambito oggettivo della sollecitazione dell’Ufficio di Procura comprendente anche l’episodio del 16.12.2017 con conseguente impossibilità di autorizzare l’estradizione per fatti che siano stati già vagliati, con l’esito indicato, dalla autorità giudiziaria richiest ha inoltre completato il ricorso con una richiesta di sospensiva della esecutività del provvedimento della Corte d’appello;
5. Il ricorso è inammissibile.
È infatti assolutamente consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti RAGIONE_SOCIALE decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum dovendosi annoverare, tra questi, ed a titolo solo esemplificativo, i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia dì rimessione del processo, le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché quelle decisioni nelle quali la pronuncia della RAGIONE_SOCIALEzione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è tuttavia destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione) (cfr., Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Cc., dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790).
Siè infatti chiarito (cfr., già, Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, rv. 221283; conf., Sez. 5 nr. 30373 del 16/06/2006, COGNOME, rv. 235323; Sez. 3, nr.
43697 del 10/11/2011, VA., rv. 251411), che soltanto la sentenza della Corte di cassazione che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito consente di ricorrere allo strumento di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., che, appunto, appresta un rimedio destinato “a favore del condannato”, con formulazione tassativa non suscettibile di interpretazione estersiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali (cfr., Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, COGNOME e altro, rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 dell’8/10/2009, COGNOME, rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/3/2006, COGNOME, rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, COGNOME e altri, rv. 222095).
Ciò che rileva, ai fini della proponibilità del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, non è perciò soltanto la tipologia di errore rimediabile, ma, ancor prima, la qualità del ricorrente, che deve avere la veste del “condannato”, con la conseguenza per cui oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l’estensione a decisioni emesse all’interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell’interpretazione analogica, conseguenza del carattere pacificamente eccezionale del rimedio straordinarie di cui all’art. 625bis cod. proc. pen..
E’ perciò su questa premessa che più volte si è ribadito che, ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, soggetto estradando non è assimilabile al condannato, indicato dall’art. 625-bis cod.proc.pen. quale unico possibile legittimato, poiché l’avallo a procedura estradizionale non produce effetti diretti, costituendo piuttosto decisione pregiudiziale e strumentale (cfr., così, tra le altre, Sez. 2, n. 29937 del 27/06/2007, Cura, Rv. 237480; conf., Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014, Paci, Rv. 260854 01; Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717 – 01; cfr., anche, più recenti, non massimate, Sez. F, 36398 del 29.8.2023, Harjuc; Sez. 2, n. 27662 del 14.7.2021, Dinu; Sez. 2, 32471 del 18.9.2020, Zutta).
6. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod, proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma 1’1.3.2024