Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 10388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bovalino il 31/10/1971
avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 16/06/2023 – R.g.n. 17557/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
letta l’istanza depositata dall’Avv. NOME COGNOME anche per conto del codifensore del ricorren Avv. NOME COGNOME con la quale si chiede che la Corte “autorizzi la trattazione orale d presente ricorso, facendo presente come, su istanza di parte, analoga autorizzazione era stata disposta con provvedimento Presidenziale della Seconda Sezione del 3.1.2025 per la calendarizzata udienza del 17.1.2025 (in allegato)”.
OSSERVA
Rilevato che il ricorso in esame costituisce reiterazione di identico ricorso straordinari (proposto in data 26 aprile 2023) avverso la medesima sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023), che è stato già definito con ordinanza di inammissibilità (Sez. 7, n. 22759 del 17/05/2024), e che gli atti sono qui pervenuti a seguito di trasmissione disposta dall Sezione Seconda della Cassazione che ha rilevato che si trattava di ricorso straordinario avverso sentenza di quella Sezione per la cui trattazione è tabellarmente competente la Sesta Sezione.
Ritenuto che la richiesta di trattazione orale del ricorso è inammissibile. E’ pacifico che caso di procedimento de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. non sia possibile richiedere la trattazione orale del ricorso, né tale limitazione integra profili di ille
costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricors cassazione dal modello legale o all’incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la sc di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti garantito (da ultimo, Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856 – 01).
Rilevato che l’art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che inel caso di ricorso straordinario proposto al di fuori dei casi previsti /ovvero manifestamente infondato /la Corte proceda de plano dichiarandone la inammissibilità con ordinanza senza necessità di fissare la camera di consiglio (Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Araniti, Rv. 286368 – 01, ove si è chiarit che l’espressione “anche di ufficio”, contenuta nell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., st ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 625 bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l’udienza in camera di consiglio).
Considerato che la reiterazione di un identico ricorso straordinario già definito dalla Cort di cassazione (come avvenuto nel caso in esame) integra una ipotesi di “ricorso proposto al di fuori dei casi consentiti”, dal momento che, a seguito di sentenza dichiarativa dell inammissibilità di un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ne è proponib uno nuovo, solo se fondato su errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente (Sez 2, n. 21216 del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 260349 – 01; conforme, Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483 – 01).
Rilevato che, in ogni caso, il presente ricorso è comunque tardivo in quanto proposto il 26 ottobre 2024 e dunque ben oltre il termine di 180 giorni dal deposito della motivazione della sentenza impugnata (26 luglio 2023).
Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso debba seguire, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, giudicata congrua in relazione alla causa dell’inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2025
Il Consig nsore GLYPH
Il Presidente