Ricorso Straordinario Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Il sistema processuale penale prevede diversi strumenti di impugnazione, ciascuno con presupposti e limiti ben precisi. Tra questi, il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta un rimedio eccezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: non tutte le decisioni sono soggette a questo tipo di ricorso. In particolare, quando un ricorso straordinario inammissibile viene proposto contro un’ordinanza interlocutoria, la sua sorte è segnata. Analizziamo insieme la vicenda.
Il Caso: Un Tentativo di Impugnazione Straordinaria
La vicenda trae origine da un procedimento penale nel corso del quale era stata presentata un’istanza di rimessione, ovvero la richiesta di spostare il processo ad altra sede giudiziaria per dubbi sull’imparzialità del giudice. La Corte di Cassazione aveva dichiarato tale istanza inammissibile con un’ordinanza.
Contro questa decisione, la parte interessata ha deciso di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto, un mezzo di impugnazione che, per sua natura, dovrebbe servire a correggere errori materiali o percettivi contenuti in una decisione.
La Decisione della Corte e il Principio dell'”Ante Iudicatum”
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso straordinario manifestamente inammissibile. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che traccia una netta linea di demarcazione tra le decisioni impugnabili e quelle che non lo sono tramite questo specifico strumento.
Quando un ricorso straordinario inammissibile non può essere proposto?
Il cuore della questione risiede nella natura dell’ordinanza impugnata. La Corte ha sottolineato che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di Cassazione che intervengono “ante iudicatum”. Questa espressione latina indica tutti quei provvedimenti emessi prima della sentenza definitiva, che risolvono questioni procedurali o incidentali ma non definiscono il merito della causa.
L’ordinanza che dichiara inammissibile un’istanza di rimessione rientra perfettamente in questa categoria: è un atto che non chiude il processo, ma si limita a decidere su una questione procedurale sorta durante il suo svolgimento.
Le Motivazioni
La Corte, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 13199/2016), che ha stabilito in modo chiaro questo principio. La ratio di tale orientamento è quella di preservare la funzionalità del sistema giudiziario, evitando che il processo venga rallentato da continue impugnazioni su questioni interlocutorie. Il ricorso straordinario è concepito come un rimedio estremo per sanare vizi di fatto che abbiano inficiato la decisione finale, non per rimettere in discussione ogni singolo passaggio procedurale. Dichiarare un ricorso straordinario inammissibile in questi casi serve a garantire che il processo prosegua verso la sua conclusione senza interruzioni ingiustificate. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo il suo rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la scelta dello strumento di impugnazione non è mai neutra e deve basarsi su una rigorosa analisi dei presupposti legali. L’utilizzo di un rimedio processuale al di fuori del suo ambito di applicazione, come un ricorso straordinario contro un’ordinanza ante iudicatum, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La decisione rafforza la stabilità delle decisioni interlocutorie della Corte di Cassazione e ribadisce la natura eccezionale e circoscritta del ricorso straordinario per errore di fatto.
È possibile presentare un ricorso straordinario per errore di fatto contro qualsiasi decisione della Corte di Cassazione?
No, il provvedimento chiarisce che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile contro le decisioni della Corte di Cassazione che intervengono “ante iudicatum”, cioè prima della sentenza definitiva, come nel caso di un’ordinanza che dichiara inammissibile un’istanza di rimessione.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta la sua reiezione senza esame nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Qual è il principio giuridico alla base della decisione?
Il principio fondamentale, richiamato da una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 13199/2016), è che il ricorso straordinario è uno strumento per correggere errori in decisioni finali, non per contestare le ordinanze interlocutorie emesse durante il procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l’ordinanza d 1’11 gennaio 2024 della Seconda Sezione Penale con la quale veniva dichiarata inammissibile l’istanza di rimessione in relazione al proc. pen. n. 8793/2017 sono deducibili;
che, invero, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibi confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono “a iudicatum” (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa dell ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consiglier COGNOME stensore
COGNOME
Il Presid