Ricorso Straordinario e Misure di Prevenzione: Quando l’Appello è Inammissibile
Il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta uno strumento eccezionale nel nostro ordinamento, volto a correggere sviste materiali nelle decisioni della Corte di Cassazione. Tuttavia, la sua applicabilità non è illimitata. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini di questo rimedio, in particolare quando si confronta con le decisioni relative alle misure di prevenzione, confermando un orientamento consolidato e di fondamentale importanza pratica.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento di prevenzione a carico di due soggetti. Il Tribunale aveva disposto nei confronti di uno di essi la misura della sorveglianza speciale e, per entrambi, la confisca di beni. La decisione era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello e, successivamente, il ricorso presentato davanti alla Corte di Cassazione era stato rigettato.
Non arrendendosi, i due interessati hanno proposto un ricorso straordinario avverso quest’ultima decisione della Cassazione, lamentando un presunto errore di fatto. L’obiettivo era quello di rimettere in discussione la legittimità delle misure preventive applicate a loro carico.
L’Analisi della Corte: Il Principio del Ricorso Straordinario
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio di diritto di cruciale importanza, stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 13199 del 2016.
Secondo questo principio, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile contro le decisioni della Corte di Cassazione che intervengono “ante iudicatum”, ovvero prima che si formi un giudicato definitivo sul merito. La Corte ha specificato che in questa categoria rientrano anche le decisioni emesse in materia di misure di prevenzione. Questi provvedimenti, infatti, non hanno la natura di una sentenza di condanna penale irrevocabile, ma sono strumenti volti a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti pericolosi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si allinea perfettamente con l’insegnamento delle Sezioni Unite. I giudici hanno rilevato che il tentativo di impugnare una decisione su misure di prevenzione tramite il ricorso straordinario è giuridicamente errato. La natura stessa delle misure di prevenzione le colloca al di fuori dell’ambito del “giudicato” penale in senso stretto, per il quale è stato concepito il rimedio straordinario.
L’inammissibilità del ricorso, pertanto, non è una valutazione sul merito delle doglianze dei ricorrenti, ma una presa d’atto dell’impossibilità di utilizzare questo specifico strumento processuale in questo contesto. L’errore commesso dai ricorrenti è stato quello di non aver considerato questa limitazione fondamentale, determinando così l’inevitabile esito negativo del loro tentativo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un confine chiaro per l’utilizzo del ricorso straordinario. Questo strumento non può essere usato come un terzo grado di giudizio mascherato per contestare decisioni su misure di prevenzione. L’ordinanza sottolinea come la scelta del corretto strumento di impugnazione sia fondamentale e come un errore in tal senso porti a conseguenze negative, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Per i professionisti del diritto, questa decisione è un monito a valutare con estrema attenzione i presupposti di ammissibilità di ogni impugnazione, specialmente quelle di natura eccezionale come il ricorso straordinario.
È possibile presentare un ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Cassazione su una misura di prevenzione?
No. Secondo un principio consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, questo tipo di ricorso non è ammissibile contro le decisioni che riguardano le misure di prevenzione, poiché sono considerate provvedimenti resi “ante iudicatum”, cioè prima di un giudizio definitivo di merito.
Cosa si intende per decisione “ante iudicatum” nel contesto di questa ordinanza?
Si riferisce a una decisione che non costituisce una sentenza di condanna penale irrevocabile. Le decisioni sulle misure di prevenzione rientrano in questa categoria perché non accertano la colpevolezza per un reato, ma valutano la pericolosità sociale di un soggetto al fine di prevenire la commissione di futuri illeciti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 Euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 11/07/1958 COGNOME nato a NAPOLI il 19/12/1961
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 12052/25
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dai predetti avverso il decreto della Corte di appello di Na sezione misure di prevenzione, che aveva parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Napoli che aveva applicato a COGNOME la sorveglianza speciale e la confisca dei beni del predetto e della COGNOME.
Letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME per i ricorrenti, che non contiene argomentazioni in grado di superare le ragioni di inammissibilità di seguito illustrate;
Rilevato che si tratta di un ricorso straordinario inammissibile perché, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con principio mai successivamente smentito, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte cassazione che intervengono “ante iudicatum”, tra cui anche quelle concernenti le misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025
Il co . gliere estensore
Il Presidente