Ricorso Straordinario Inammissibile: I Limiti Temporali per l’Errore di Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 39430/2024 offre un importante chiarimento sui requisiti procedurali per la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto. Questa pronuncia ribadisce la regola fondamentale secondo cui tale rimedio non può essere esperito prima del deposito delle motivazioni della sentenza che si intende impugnare, rendendo il ricorso straordinario inammissibile se presentato prematuramente. Approfondiamo insieme la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato era stato condannato in primo grado per diversi reati, tra cui uccisione di animali, violenza privata e atti persecutori. La Corte di Appello, pur dichiarando la prescrizione per alcuni capi d’imputazione, aveva confermato nel resto la sentenza di condanna.
Successivamente, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso ordinario presentato dall’imputato. Avverso quest’ultima decisione, il condannato ha proposto un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., lamentando un presunto ‘errore percettivo’ da parte della stessa Corte. Secondo il ricorrente, i giudici di legittimità avrebbero errato nel non dichiarare la prescrizione anche per i reati residui.
La Questione del Ricorso Straordinario Inammissibile
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non riguarda il merito della prescrizione, ma un aspetto puramente procedurale: la tempistica della presentazione del ricorso. Il ricorrente, infatti, aveva depositato l’atto lo stesso giorno della lettura del dispositivo della sentenza di Cassazione, senza attendere il deposito delle relative motivazioni.
La Corte ha quindi dovuto stabilire se un ricorso straordinario, basato su un presunto errore di fatto, possa essere validamente proposto avverso il solo dispositivo o se sia necessario attendere il testo integrale della sentenza. La risposta dei giudici è stata netta, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due principi consolidati, richiamando specifici precedenti giurisprudenziali.
In primo luogo, ha affermato che è inammissibile il ricorso straordinario proposto prima del deposito della motivazione. La ratio di questa regola è chiara: l’errore di fatto, o ‘svista’, che giustifica questo rimedio eccezionale deve essere verificato confrontando la decisione con gli atti processuali. Tale verifica è impossibile basandosi sul solo dispositivo, poiché non è possibile comprendere l’iter logico-giuridico seguito dai giudici. Solo la lettura delle motivazioni permette di accertare se vi sia stata un’erronea percezione del fatto e se questa abbia avuto un’influenza decisiva sulla decisione.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 625-bis c.p.p., il quale stabilisce che la richiesta di correzione deve essere presentata entro 180 giorni ‘dal deposito’ del provvedimento. L’uso del termine ‘dal deposito’ indica che tale momento costituisce il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine. Di conseguenza, una richiesta presentata prima di tale momento è da considerarsi prematura e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con forza il rigore delle norme processuali che disciplinano i mezzi di impugnazione, in particolare quelli straordinari. L’ordinanza chiarisce in modo inequivocabile che la pretesa di correggere un errore di fatto della Cassazione non può prescindere dalla completa conoscenza delle ragioni che hanno sostenuto la decisione. L’impulso di agire immediatamente dopo la lettura del dispositivo si scontra con l’esigenza di un’analisi ponderata, possibile solo dopo il deposito delle motivazioni. La decisione serve da monito sull’importanza di rispettare scrupolosamente i termini e le modalità procedurali, la cui violazione comporta la sanzione dell’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare un ricorso straordinario per errore di fatto prima che la sentenza della Cassazione sia depositata con le sue motivazioni?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso il solo dispositivo e prima del deposito della motivazione, perché solo con il testo completo è possibile verificare l’esistenza di una ‘svista’ e la sua correlazione con un’erronea percezione del fatto.
Da quale momento decorre il termine per proporre ricorso straordinario per errore di fatto?
Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 625-bis, comma 2, c.p.p. decorre ‘dal deposito’ del provvedimento della Corte di Cassazione. Una richiesta presentata prima di tale momento è considerata prematura.
Qual è la conseguenza se un ricorso straordinario viene presentato in modo prematuro?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo che la richiesta non venga esaminata nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione del 17 maggio 2024, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi procedere per i reati di cui ai capi A, B, C per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale erano stati ritenuti sussistenti anche i reati di uccisione di animali, di violenza privata e di atti persecutori (capi D, E ed F);
che il ricorrente denunzia l’errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la stessa Corte di legittimità in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi D, E ed F;
che le suddette doglianze sono inammissibili, atteso che «è inammissibile il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l’esistenza di una “svista”, che la sua correlazione con un’erronea percezione del fatto» (Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Rv. 270404) e, ancora, «è inammissibile il ricorso del condannato che chiede la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba essere presentata entro centottanta giorni dal deposito» (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Rv. 275352);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore
IlPresidente