Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26018 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1164/2025
CC – 17/06/2025
R.G.N. 14422/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 16/12/1968
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
uditi i difensori del ricorrente, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che hanno chiesto lÕaccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, richiamando a tal fine anche i motivi nuovi presentati in data 22/05/2025.
Con sentenza n. 41458 del 17/10/2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da COGNOME DomenicoCOGNOME
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, senza articolare specifici motivi di ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimitˆ in tema di errore di fatto
(Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024; Sez. 5, n. 29240 del 25/06/2018) e deducendo complessivamente la ricorrenza di un errore di fatto con riferimento in particolare: – alla valutazione della responsabilitˆ del ricorrente per il fatto associativo art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ancorata esclusivamente alla valutazione dei c.d. reati fine o scopo, ovvero il narcotraffico concorsuale, facendo cos’ discendere un concorso formale di reati (narcotraffico consortile e narcotraffico concorsuale per singoli episodi e cos’ ponendo due volte la stessa condotta a carico del ricorrente; – alla omessa considerazione della intervenuta assoluzione del COGNOME, come emerge a pag. 71 della decisione della Sesta sezione penale, obliterando due profili e in particolare lÕeffetto trainante della assoluzione del COGNOME rispetto alla posizione del COGNOME e la conseguente interruzione del vincolo posto a base del giudizio circa la sussistenza del narcotraffico organizzato; allÕaver posto a carico del ricorrente il rapporto con il COGNOME mentre invece doveva essere riferito ad altri, come emerge chiaramente dal terzo capoverso di pag. 71;- allÕavere la Sesta sezione obliterato la circostanza che Ònon era il COGNOME il soggetto operativamente collocabile sullo scenario dei fattiÒ (pag. 5 del ricorso); – al contraddittorio riferimento al ruolo dello COGNOME, che aveva ottenuto un annullamento quanto al capo a) della rubrica, mentre invece in sentenza si sostiene che lo COGNOME avrebbe fatto parte proprio dellÕorganigramma del quale era stato ritenuto parte anche il COGNOME NOME, ricorrendo una evidente Òaporia tra il fatto e le sue conclusioniÓ (pag.6 del ricorso); – allÕerroneo riferimento, senza motivazione alcuna nonostante gli specifici motivi con devoluzione del tema da parte del COGNOME, al narcotraffico concorsuale quanto tenuto conto della brevitˆ dei presunti rapporti con i correi, omettendo di indicare il Òdato di merito (QUID) afferente il ruolo di organizzatore posto a carico del deducenteÓ (pag. 6 del ricorso), senza alcun elemento da cui poter effettivamente ritenere riscontrata tale conclusione, senza che sia possibile comprendere come mai sul punto il ricorso del COGNOME sia stato disatteso; -alla mancata considerazione delle Òaddotte sentenze assolutorie relative agli episodi di narcotraffico il cui utilizzo dialettico è stato il seguente: da un canto servivano a mantenere dialetticamente in vita gli addebiti mossi al ricorrente; dallÕaltro, ove caducati giudizialmente, non spiegavano alcun effetto (in positivo) nei confronti del deducenteÓ (pag. 7 del ricorso); – allÕ Óerrore poi ampliatosi in ordine al rigetto della questione
di inutilizzabilitˆ delle captazioni e di cui al ricorso principale; e ci˜ poichŽ si sarebbero dovuti indicare gli elementi giustificativi della ritenta infondatezzaÓ (pag. 7 del ricorso); – allÕ Óerrore degli erroriÓ (pag. 7 del ricorso) che nella prospettazione della difesa si deve riscontrare a pag. 39 della sentenza quando la Corte di cassazione ha escluso la possibilitˆ di uno scrutinio specifico su ogni intercettazione posta a carico del ricorrente ÒperchŽ si sarebbe incorsi nel vizio del trascurando il contesto rivelato delle indaginiÓ (pag.7 del ricorso), affermazione questa del tutto astratta poichŽ il contesto è un dato investigativo e non probatorio, nŽ processuale e ÒpoichŽ la disarticolazione del ragionamento che giunge alla delibazione sulla responsabilitˆ non pu˜ mai essere generalizzato, estendendosi disinvoltamente da un ricorrente allÕaltro, essendo soggettiva la posizione, essendo soggettivo il ricorso, soggettiva la motivazione, soggettivo il vizio denunciato, soggettivo lÕaddebito, soggettiva la qualificazione degli elementi posti a carico del COGNOME (pagg. 7 e 8 del ricorso).
3. I difensori del ricorrente in data 22/05/2025 hanno depositato motivi nuovi, con i quali hanno richiamato: – lÕintervenuta assoluzione del ricorrente dai singoli episodi di narcotraffico e ci˜ nonostante tali elementi, come giˆ evidenziato con il motivo principale, venivano ritenuti indicativi della ricorrenza della ipotesi contestata ai sensi dellÕart. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; – il passaggio in giudicato dellÕassoluzione nel merito per i singoli reati, sicchŽ la Corte di cassazione ha errato nellÕaffermare la responsabilitˆ del ricorrente sulla scorta di un presupposto di segno contrario a quello per cui è stato espresso il giudizio di condanna; – la prospettazione della difesa sul punto era stata completa, atteso che il COGNOME aveva dedotto lÕinsussistenza degli elementi del narcotraffico associato e di quello meramente individuale art. 73 d.P.R. 309 del 1990; – la necessitˆ che in questa sede venga valutato Òin che termini si ponga lÕassoluzione di cui appena detto, rispetto alla casistica afferente il soggetto in esameÒ (pag. 2 dei motivi nuovi); – lÕaccertamento incidentale in questione avrebbe dovuto condurre la Sesta sezione a trarne specifiche conseguenze.
In conclusione, la difesa ha sostenuto che è evidente sia lÕerrore percettivo che quello di giudizio atteso che: Òviene infatti dato per scontato che il narcotraffico attribuito al ricorrente si sia evoluto in
termini territoriali; sicchŽ il COGNOME è divenuto un associato grazie alla attivitˆ che, invece aveva escluso , la sua personale responsabilitˆÓ (ag. 4 dei motivi nuovi); la aporia è visibile e immediata. Infine, si è richiamato quanto giˆ affermato in ordine Òalle interlocuzioni e inferenze processuali tra la posizione del Deducente e quella degli altri suoi presunti correiÓ.
La Corte di cassazione non aveva tenuto conto del Ò impugnatorio, cos’ costringendo anche i terzi a patire le conseguenze del presunto operato del deducente; una situazione paradossale, posto il breve periodo di tempo circa i fatti rubricati e lÕassenza degli elementi costitutivi del narco traffico socialeÒ (pag. 5 dei motivi nuovi).
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto, in assenza tra lÕaltro di specifica articolazione per motivi puntuali, con argomentazioni manifestamente infondate.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con principio esattamente pertinente per il caso in esame che si intende ribadire, che, è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell’art. 625cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l’impugnazione straordinaria, in quanto l’atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, COGNOME Giorgio, 273779-01).
Il COGNOME, non solo non ha articolato i motivi specificamente, evidenziando con puntualitˆ e precisione le proprie doglianze, ma si è di fatto limitato a ripercorrere progressivamente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione sostanzialmente lamentandosi, tra lÕaltro in modo del tutto generico e aspecifico, del mancato accoglimento dei motivi di ricorso e conseguentemente delle proprie argomentazioni difensive, senza mai realmente evidenziare la
ricorrenza di un errore percettivo di fatto quale presupposto del ricorso straordinario proposto.
EÕ bene sottolineare, in tal senso, che il ricorso art. 625cod. proc. pen. ha carattere di “straordinarietˆ” ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori “percettivi” ed essenziali, sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimitˆ. Si deve, invece, escludere che il ricorso straordinario possa, anche se sfruttando la chiave di effettivi errori che non siano di per sŽ determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimitˆ, come avvenuto nel caso in esame. Per questa ragione, prima dell’approfondimento del contenuto di un ricorso formalmente presentato ai sensi dell’art. 625cod. proc. pen., l’atto va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, appunto, di un ricorso pieno contro la prima decisione di cassazione.
Se, come nel caso in esame, all’esito di tale delibazione, il ricorso in quanto tale risulta avere il contenuto di una piena impugnazione della originaria decisione di legittimitˆ dovrˆ essere dichiarato del tutto inammissibile quale impugnazione non ammessa dall’ordinamento. A fronte di tale radicale irricevibilitˆ dell’atto, non rileva neanche che in esso possano esservi anche delle segnalazioni di errori che, di per sŽ, avrebbero potuto fondare un regolare ricorso straordinario, non venendo meno la caratterizzazione dell’atto quale nuova impugnazione. Una tale previa delibazione, di norma, non ha un momento separato, ma finisce per corrispondere alla attivitˆ di verifica del contenuto del ricorso. Invece, in un caso come quello di specie, la diversitˆ dei due momenti, la qualificazione del ricorso e, poi, il suo esame in concreto, non pu˜ che essere del tutto evidente.
4.1. In tal senso assolutamente univoca è la modalitˆ di articolazione del ricorso, in mancanza di un reale motivo di critica teso ad evidenziare la ricorrenza di un errore di fatto. LÕimpugnazione, infatti, si caratterizza per avere semplicemente richiamato in esordio la ricorrenza di un errore di fatto, senza individuarne contenuto, conseguenze e portata, limitandosi a ripercorrere punto per punto la parte della motivazione relativa al COGNOME sostanzialmente contestandone il contenuto e ritenendola erronea per non aver accolto
le prospettazioni difensive quanto alla configurazione del concorso definito ÒsocialeÓ ed alla valutazione probatoria dello stesso, ritenuta non corretta perchŽ basata anche sui reati fine, senza considerare asseritamente la posizione di altri concorrenti o lÕesito del giudizio rispetto agli stessi, che nella prospettazione della difesa, con argomentazione del tutto generica ed aspecifica, inciderebbe sulla distinta posizione del COGNOME, senza tuttavia tener conto della più ampia ed approfondita considerazione della posizione dello stesso effettuata dalla sentenza impugnata e contro la quale si ricorre senza effettivamente evidenziare la ricorrenza di un errore di fatto.
4.2. LÕesito della delibazione dimostra allÕevidenza che si tratta di un nuovo ricorso “ordinario”, peraltro ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), che di per sŽ non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall’art. 606 cod. proc. pen. per il “primo” ricorso (come evidenziato, a mero titolo esemplificativo, nella motivazione della sentenza impugnata dalle pagg. 25 e segg., quanto alla ricorrente eccezione, riproposta anche in questa sede, quanto alla ricostruzione del reato associativo sulla base dei reati c.d. scopo ed alla utilizzabilitˆ delle intercettazioni, temi ampiamente considerati dalla sentenza avverso la quale è stato proposto lÕodierno ricorso).
4.3. In tal senso il Procuratore generale ha correttamente osservato che: ÓI deficit cos’ dedotti si traducono in asseriti errori di diritto ed errori nellÕapprezzamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione ovvero in contestazioni delle valutazioni giuridiche, certamente dissonanti rispetto alle aspettative del ricorrente, ma che non paiono integrare le sviste o gli equivoci sensoriali che rendono esperibile il rimedio invocatoÓ.
La non riconoscibilitˆ dell’impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile ed esime da una pedissequa parcellare valutazione dei suoi contenuti alla ricerca di eventuali deduzioni che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile art. 625cod. proc. pen.
Anche i motivi nuovi sono inammissibili; in tal senso deve essere applicato il principio giˆ enunciato da questa Corte secondo il quale lÕinammissibilitˆ dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti, posto che secondo quanto
inequivocabilmente disposto dallÕart. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, lÕinammissibilitˆ dellÕimpugnazione si estende anche ai motivi nuovi ( , Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01).
Conseguentemente va disposta la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo tenuto conto dei motivi dellÕinammissibilitˆ ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 17/06/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
Il Presidente NOME COGNOME