Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 955 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 38080 del 7.7.2021, la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione – per quanto qui rileva – ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 21.7.2020 che aveva affermato la responsabilità del medesimo per vari reati in materia di evasione di imposte e diritti doganali, oltre che di falso i documenti pubblici e informatici, meglio descritti in atti.
Avverso tale sentenza di legittimità, propone ricorso straordinario per cassazione il difensore del COGNOME, chiedendone la revoca, previa correzione degli errori materiali o di fatto ivi contenuti.
Si deducono in particolare le seguenti censure.
Quanto al capo 1): errore di fatto consistito nell’erronea riferibilità al COGNOME della compilazione dei nnod. F24, in quanto dallo stesso non compilati e non trasmessi, mai inviati da alcun addetto dello studio di commercialisti al quale lo stesso COGNOME risulta essersi rivolto.
Quanto ai capi 3) e 4): erroneo apprezzamento in sentenza delle intercettazioni e della normativa italiana e comunitaria sui documenti informatici che accompagnano la merce soggetta ad accisa.
Quanto ai capi dal 5) al 9): erronea applicazione della disciplina in tema di procedura informatica e dei soggetti ai quali essa è riferibile con riguardo alla falsità di documenti informatici di accompagnamento della merce in sospensione di accise.
Quanto al capo 11): eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973 e della condanna accessoria alla libertà vigilata, stante l’assenza di condanna per reati di contrabbando.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato una memoria scritta con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dal comma 1 dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Va rammentato, infatti, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 – 0).
L’estraneità del rimedio del ricorso straordinario all’errore che non abbia basi percettive ma solo giuridico-valutative è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nel suo più autorevole consesso (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 – 01).
Sulla stessa linea interpretativa, è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nell’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gl errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 – 01). È stato anche precisato che non ricorre l’errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimed previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un’interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez. 6, n. 44637 del 31/10/2013, Rv. 257154 – 01).
Nel caso in disamina, nessuno specifico errore materiale o percettivo è stato dedotto dal ricorrente, bensì asseriti errori di valutazione riguardanti l’interpretazione e trattazione della vicenda fattuale oggetto del giudizio in rapporto con i reati in contestazione.
La sentenza oggetto di ricorso straordinario si è limitata a rilevare l’inammissibilità dei motivi di censura dedotti dal COGNOME, in quanto reiterativi di quelli proposti in sede di appello e quindi generici, a fronte di una sentenza di merito adeguatamente motivata. È stato, inoltre, riscontrato il tentativo del ricorrente di sollecitare in sede di legittimità una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione notoriamente non consentita in cassazione, giudice della motivazione e non della decisione.
Con i motivi proposti nel ricorso in esame si continua a sollecitare un nuovo esame dei dati probatori che, in ipotesi, escluderebbero la responsabilità del COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti. Inoltre, ci si lamenta di presunte erron interpretazioni della legge doganale che, per definizione, attengono ad errori valutativi in diritto e non ad errori materiali e/o percettivi.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 novembre 2022
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