Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 31/08/1966
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza; letti i motivi del ricorso ai sensi dell’art. 625bis cod proc. pen.; letta la memoria difensiva; rilevato che:
si verte in tema di ricorso straordinario proposto avverso sentenza della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione;
ritenuto che:
il rimedio del ricorso straordinario di cui all’art. 625bis cod. proc. pen. è riservato esclusivamente al «condannato» e non può essere esteso ai destinatari di misure di prevenzione personale, così come ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale;
in tal senso, si è pronunciata, più volte, la giurisprudenza di questa Corte, che ha enunciato il principio per cui «la procedura di correzione dell’errore di fatto, prevista dall’art. 625 bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 625 bis, de necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato)» (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, COGNOME, Rv. 222095; da ultimo Sez. 6, n. 20066 del 18/04/2024, COGNOME, n.m.);
peraltro, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in c consente l’esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l’esclusione di quest’ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024