Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15052 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15052 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a TAORMINA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv.ti. COGNOME Salvatore e COGNOME NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione dichiarava infondato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti della sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 199
Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore che deduceva la ricorrenza di un errore percettivo (a) nella omessa valutazione dei
collaboratori di giustizia diversi da NOME COGNOME che avrebbero dichiarato di non conoscere la ricorrente e di non avere contezza del suo contributo alla associazione, (b)
nella valutazione della conversazione intercettata il 2 maggio 2016 (nt. 362/16 progr. 2484
e 2485) che attesterebbe la incapacità della donna di occuparsi del libro mastro in assenza del marito.
2.1. Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quant involgenti censure in fatto e valutazioni di merito non consentite.
Il Collegio condivide e ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo la quale l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’ar
bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco
in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio st connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto
a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr., ex multis,
Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 del
17/09/2014, COGNOME Rv. 260819).
Il Collegio riafferma, altresì, che qualora la causa dell’errore non sia identifica esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, com tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527).
Nel caso in esame, la ricorrente – come detto – non allegava alcun errore percettivo, ma si limitava ad invocare un non consentito riesame del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di cassazione per rigettare il ricorso, addirittura invocando la rivalutazion alcune prove, attività non richiedibile neanche con il ricorso “ordinario” in quanto esclu dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.
2.2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 co proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il giorno 25 marzo 2025.