Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41726 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Castelvetrano l’DATA_NASCITA Parte civile: COGNOME NOME, nato a Tusa il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di cassazione del 25/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa il 25.2.2025 nel procedimento n. 42117/24 R.G., la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la declaratoria di inammissibilità in data 11.7.2024, da parte della Corte d’Appello di Palermo, dell’atto di appello che aveva presentato avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 21.2.2023 con cui era stato condannato alla pena di due anni di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998.
Avverso la sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione, ha presentato ricorso straordinario il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui deduce la mancata rilevazione della nullità assoluta della sentenza ex artt. 33, 178, lett. a) e b), 179 cod. proc. pen. della sentenza per violazione delle norme che regolano la competenza per materia.
Il reato di cui all’art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998, oggetto di imputazione, Ł stato modificato dall’art. 5 d.lgs. n. 129 del 2017, che ha aumentato la pena fino a otto anni di reclusione, così ritoccando la precedente previsione della pena della reclusione fino a quattro anni.
Tale modifica ha determinato un mutamento della competenza per materia, di guisa che l’azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con richiesta al giudice dell’udienza preliminare di rinvio a giudizio.
Nel caso in esame, invece, il pubblico ministero ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio il 5.7.2019, quindi in data successiva alla modifica normativa. Inoltre, il processo Ł stato celebrato da un giudice onorario, in modo eccedente la sua competenza per materia, limitata ai soli reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio e puniti con pena inferiore a cinque anni di reclusione. In questo modo, si Ł determinata una nullità
assoluta ed insanabile sia del decreto di citazione, sia della sentenza emessa dal giudice onorario.
Di conseguenza, la Suprema Corte avrebbe dovuto rilevare l’errore di fatto, costituito dall’incompetenza per materia del giudice onorario decidente.
Con requisitoria scritta trasmessa il 3.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, perchØ esorbitante dal perimetro del ricorso straordinario, che Ł limitato alla censura degli errori di fatto o percettivi in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella valutazione degli atti sottoposti al suo giudizio; nel caso di specie la riforma che ha inasprito la pena (a far data dal 3 gennaio 2018) Ł intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, per fatti contestati sino all’anno 2012 e quindi, trattandosi di modifica che ha inciso sulla gravità del reato, deve intendersi applicabile la normativa piø favorevole, che non prevedeva la trattazione del processo con richiesta di rinvio a giudizio. La relativa eccezione, peraltro, non risulta essere stata formulata con i motivi di appello nØ successivamente con il ricorso per cassazione, nØ sarebbe stata rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione.
In data 16.10.2025, i difensori del ricorrente hanno depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Dalla sentenza della Quinta Sezione di questa Corte, risulta che l’originario ricorso per cassazione era stato presentato avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello, assunta dai giudici di secondo grado per avere l’appellante, in violazione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen, omesso il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione in appello.
Risulta, prima ancora, dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo che con l’impugnazione della sentenza di primo grado nell’interesse di NOME COGNOME erano state richieste, con il primo motivo, l’assoluzione dell’imputato e, con il secondo motivo, la riduzione della pena inflitta.
NØ con l’atto di appello, nØ con il ricorso per cassazione, dunque, erano state eccepite la nullità della citazione diretta a giudizio e la nullità della sentenza emessa dal giudice onorario, pur essendosi entrambe verificate – secondo la prospettazione del ricorrente – nel giudizio di primo grado.
Ciò premesso, rileva – a prescindere dall’eventuale fondatezza nel merito delle eccezioni di nullità sollevate solo da ultimo con il ricorso straordinario – che l’inammissibilità dell’atto di appello, prima, e del ricorso per cassazione, poi, non hanno consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
Di conseguenza, tanto ha precluso la possibilità per la Quinta Sezione della Corte di cassazione di rilevare eventualmente d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. le pretese ipotesi di nullità assoluta della sentenza (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01) non dedotte nØ in grado di appello, nØ in sede di legittimità.
Se, dunque, le eventuali nullità non erano suscettibili di essere rilevate nel giudizio ordinario, a maggior ragione non potrebbero ora costituire oggetto di giudizio straordinario.
Sotto questo profilo, deve tenersi conto che l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Ne consegue che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono,
quindi, inoppugnabili – gli eventuali errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell’1/6/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01), nonchØ gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione (Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 – 01). Ne deriva, quindi, che, con riguardo a tali supposti errori, resta fermo il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione.
Come affermato anche dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01).
Questo vuol dire che le censure del ricorrente si collocano al di fuori del perimetro segnato dalle norme in tema di ricorso straordinario, perchØ lamentano non una erronea interpretazione del contenuto o del significato degli atti, ma piuttosto una violazione della legge processuale penale (fondata o meno che sia nel merito).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve affermarsi, dunque, che la denuncia in sede di ricorso straordinario di una nullità non dedotta precedentemente in grado di appello, nØ con ricorso per cassazione, non riguarda un errore di fatto, ma un errore di diritto e, come tale, non Ł suscettibile di essere presa in considerazione nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME