Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARTINENGO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze emesse in grado di appello nei confronti di NOME COGNOME dalla Corte di appello di Brescia in data 28/11/2012, 22/10/2014 e in data 07/10/2016.
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per Cassazione avverso quella ordinanza per errore di fatto, lamentando che aveva omesso di valutare prove determinanti, quali la presenza di COGNOME in Romania nei periodi in cui i processi venivano svolti, la mancanza di comunicazione e di conoscenza di detti processi, la mancanza di informazioni a cura delle difese anche d’ufficio susseguitesi.
Il procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario avanzato ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza della Cassazione in data 15/06/2023 deve essere dichiarato inammissibile.
Il particolare strumento dell’art. 625 bis cod. proc. pen. è ammesso quale rimedio al grave vizio dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione impugnata sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ocu/i.
O ancora, quando, sempre per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo), sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v. Sez. U. n.16103 del 27/03/2002 ric. Basi/e)
Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta, inoltre, il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 01/06/2017, Rv 271145), così come è nettamente da escludersi (v. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, ric. Moroni) la possibilità di realizzare in sede di ricorso straordinario un ulteriore sindacato su «scelte valutative o interpretative» realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.
2.1 Poiché il ricorso straordinario per errore di fatto è rimedio previsto da norma eccezionale che espressamente riserva al condannato la facoltà di avvalersene, se ne è tratto il principio per il quale «possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali» (Sez. U. n.16103 del 27/03/2002 ric. Basi/e, Rv. 221281-01, che sul punto richiama Sez. U., n. 16104 del 27/03/2022, non massimata). E’ stato tuttavia ritenuto ammissibile l’esperimento del rimedio anche avverso sentenze della Corte di Cassazione che non comportassero una condanna penale come tale eseguibile ma comunque contenessero un accertamento sostanziale di responsabilità (Sez. 6, n. 29680 del 12/04/2022, Rv. 283717-01 con riguardo alla sentenza di annullamento senza rinvio con conferma delle statuizioni civili).
A maggior ragione è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario r COGNOME COGNOME go. COGNOME d otri COGNOME d r – i d ‘ -.–cctcnc COGNOME IIrrcc d i r..tt., COGNOME i, COGNOME ·-· tc. nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fa (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Rv. 279466-01).
Alla luce di questo insegnamento può affermarsi conseguentemente che il ricorso straordinario può essere proposto anche avverso una decisione della Corte di Cassazione che rigetta un’istanza di restituzione in termini per impugnare una sentenza di condanna, già dichiarata esecutiva, proprio perché l’esito di questo giudizio incidentale stabilizza il giudicato.
2.2 Anche in tal caso, tuttavia, rimane fermo il principio per il quale va comunque dichiarato «inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 4, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667-01).
Il ricorrente, estradato dalla Romania il 13/01/2022, era stato tradotto in carcere in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale di Brescia in data 08/05/2019, derivanti dalle seguenti decisioni di condanna: a) sentenza della Corte di appello di Brescia in data 28/11/2012, irrevocabile in data 23/11/2013 (procedimento n. 7748/2005); b) sentenza della Corte di appello di Brescia in data 22/10/2014, irrevocabile in data 08/05/2016 (procedimento n. 7157/2008); c) sentenza della Corte di appello di Brescia in data 07/10/2016, irrevocabile in data 13/02/2017 (procedimento n. 4227/08).
Il ricorrente dal 2011 sino al 13/01/2022 era risultato irreperibile e ha sostenuto di non avere avuto conoscenza dell’esistenza dei processi definiti con quelle sentenze. Aveva pertanto richiesto la rescissione del giudicato e la restituzione in termini per impugnare le predette sentenze e nel procedimento conclusosi con l’ordinanza della Cassazione in data 15/06/2023 aveva rappresentato quanto segue:
a) nel procedimento n. 7748/2005 – definito con sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 28/11/2012 – era stato assistito dall’AVV_NOTAIO, poi cancellatosi dall’ordine a far data dal 20/12/2011, e dall’AVV_NOTAIO, la quale ha dichiarato, con PEC del 13/12/2022, inoltrata al difensore ricorrente, di avere rinunciato al mandato in data 24/09/2012, senza, tuttavia, darne comunicazione al RAGIONE_SOCIALE che, all’epoca, si trovava in Romania; era seguita la nomina d’ufficio dell’AVV_NOTAIO;
nel procedimento n. 7157/2008 – definito con sentenza del tribunale di Bergamo del 10/03/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 22 ottobre 2014 – durante il giudizio di appello, il COGNOME risulta essere stato assistito da un difensore di ufficio, nominato in seguito alla cancellazione dall’albo del difensore di fiducia (in data 20/12/2011), difensore di ufficio che ha dichiarato di non avere mai conosciuto il COGNOME;
nel terzo procedimento n. 4227/08 – definito in primo grado con sentenza del 10/05/2014, parzialmente riformata dalla Corte di appello, con sentenza del 07/10/2016 – NOME si trovava in Romania già da prima del 2013, dove la sua compagna dava alla luce il figlio NOME nel dicembre 2013.
3.1 Con il ricorso straordinario COGNOME lamenta che l’ordinanza della Cassazione in data 15/06/2023, respingendo la sua istanza, era incorsa in gravi errori materiali e sul fatto.
Invoca l’applicazione dell’art. 2 cod. pen., in forza del quale all’imputato assente incolpevole dovrebbe essere consentito l’accesso alle innovazioni legislative in materia di impugnazioni ordinarie.
Lamenta che la Cassazione sia incorsa in grave errore in procedendo perché il COGNOME, durante la celebrazione dei processi, era in Romania, viveva lì, aveva una figlia e un nucleo familiare, dal 2011 al 2013 era dipendente di una ditta italiana che operava in Romania, come era facilmente riscontrabile dagli archivi RAGIONE_SOCIALE e dall’ufficio di collocamento.
Tutti questi elementi erano stati già dedotti alla Cassazione che li ha valutati nell’ordinanza in data 15/06/2023, nella quale l’odierno ricorrente ritiene di ravvisare una svista alla pagina 5, dove sostiene che COGNOME era in Romania dal 2013 , quando egli era in Romania dal 2011 (due anni prima).
Dopo avere riepilogato argomenti in diritto sul rimedio ex art. 625b1s cod. proc. pen. il ricorrente conclude che «la sentenza qui impugnata appare gravemente viziata (…) ha omesso di valutare prove determinanti, quali la presenza di COGNOME in Romania nel periodo in cui i processi venivano svolti, la mancanza di comunicazione e di conoscenza di detti processi, la mancanza di informazioni a cura delle difese anche d’ufficio susseguite»
3.2 L’ordinanza gravata da ricorso straordinario riporta l’erronea indicazione segnalata dalla difesa («l’imputato che dal canto suo afferma che dal 2013 si trovava in Romania») nel par. 3.2 in cui espone le ragioni del COGNOME, ma tale indicazione non ha alcuna incidenza sulle valutazioni successivamente svolte per respingere l’istanza; non è quindi «connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata
Basi/e).
senza di esso» (Sez. U. n.16103 del 27/03/2002 ric.
Nell’ordinanza invece si valutano le allegazioni processuali e, impregiudicata la questione della sua possibile permanenza in Romania durante il periodo di riferimento, la Cassazione aveva comunque ritenuto la prova insufficiente stante la mancata allegazione dell’iscrizione A.I.R.E. Per altro verso l’ordinanza enumera i dati indicativi della conoscenza dei procedimenti da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Vi si legge infatti: «l’allegazione risulta di fatto smentita da indici processual oggettivamente significativi della certa conoscenza del processo, come emerge dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado, il ricorrente, in due processi, era stato presente, mentre, nel terzo, era stato dichiarato contumace, avendo il difensore di fiducia presentato appello con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, nominato con atto del 26 marzo 2013. Con riguardo a tale ultimo aspetto, osserva il Collegio che, con la nota di deposito del 07 giugno 2023, risulta allegato solo il verbale di ricezione della querela ‘presentata da COGNOME, in data 05 giugno 2023 presso la Casa circondariale di Viterbo, nei confronti dell’AVV_NOTAIO, in ordine alla circostanza per cui il ricorrente non avrebbe potuto sottoscrivere il mandato difensivo in quanto dimorante all’estero, mentre manca la querela, cosicchè non è dato conoscerne l’effettivo contenuto; d’altro canto, dalla corrispondenza, pure allegata in copia, intercorsa, sul punto, tra l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, non emerge evidente conferma della asserita inesistenza di mandato difensivo, se è vero che, al di là della stessa prospettazione in termini meramente dubitativi affidati a un ricordo del COGNOME, l’AVV_NOTAIO ha replicato affermando che, “in appello mi era subentrato un collega – direi l’AVV_NOTAIO“( all. 4 della nota di deposito inoltrata in data 07/06/2023), che è espressione che costituisce una conferma dell’incarico ricevuto»)
Appare dunque chiaro che non vi è stato alcun errore di percezione rispetto agli elementi dedotti dalla difesa in ordine alla mancata conoscenza della pendenza dei procedimenti, ma invece la Cassazione li ha valutati come non decisivi ed in ogni caso del tutto recessivi rispetto ad altri dati ricavabili dagli atti in ord all’avvicendamento dei difensori.
Il ricorso mira quindi ad una rivalutazione dei medesimi elementi e propone sotto le mentite spoglie dell’errore percettivo mere critiche argomentative alle valutazioni del giudice di legittimità, peraltro basate anche su altri elementi di fatto, debitamente esaminati dalla Cassazione e invece del tutto pretermessi dal ricorrente che opta per la valorizzazione di quelli, pur generici, ma più favorevoli alla sua tesi.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 giugno 2024 Il Co COGNOME gliere estensore COGNOME Il Presidente