Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8856 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 111/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC Ð 23/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 32663/2024
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso straordinario art. 625cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 15/10/1975 COGNOME NOMECOGNOME nato in Argentina il 28/04/1990 COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 11/10/1992
avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
COGNOME Roberto, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, propongono separati ricorsi straordinari art. 625cod. proc. pen., aventi motivi comuni, avverso la sentenza della Quarta sezione di questa Corte emessa in data 06/03/2024, n. 13391/2024, che ha rigettato i ricorsi dei odierni ricorrenti, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che li aveva condannati, alla pena di anni dieci di reclusione e euro 45.000,00 di multa ciascuno dal Tribunale di Roma per concorso nel reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per avere COGNOME NOME e COGNOME NOME acquistato una
partita di due chilogrammi di cocaina da COGNOME NOME, separatamente giudicato, e COGNOME Roberto una partita di circa tre chilogrammi della stessa sostanza dal medesimo soggetto, fatti tutti aggravati dalla ingente quantitˆ e dal numero delle persone (in Roma, tra il 26/5 e il 31/5/2018).
A sostegno dellÕimpugnazione, il difensore deduce quattro Ð uguali motivi di gravame con cui si censura la sentenza per errore di fatto ai sensi dellÕart. 625-bis cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo, la difesa censura lÕerronea percezione della consistenza del primo motivo dellÕatto di ricorso principale ed in particolare lÕomessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dei princ’pi europei affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C140/2020 del 05/04/2022 nonchŽ in ordine alla compatibilitˆ della prova atipica delle videoriprese e della geolocalizzazione elettronica.
Dopo un corposo sulla genesi e sul perimetro applicativo dellÕistituto di cui allÕart. 625cod. proc. pen., cos’ come interpretato nella giurisprudenza di legittimitˆ, e dopo aver ripercorso la sequenza processuale dellÕodierno procedimento, la difesa rileva come la Quarta sezione di questa Corte sarebbe incorsa nellÕerrore percettivo che la censura difensiva rassegnata nel primo motivo dellÕatto di ricorso principale fosse limitata alla sola legittimitˆ dei tabulati telefonici e non anche degli ulteriori risultati investigativi nonchŽ come lo stesso Collegio non si sarebbe avveduto della sopravvenienza costituita dalla sentenza C140/2020 della Corte di Giustizia.
2.2. Con un secondo motivo, si censura lÕerronea percezione dellÕessenza del secondo motivo dellÕatto di ricorso principale ed in particolare lÕomessa valutazione della doglianza difensiva in ordine alla mancata autorizzazione dellÕinserimento di unÕulteriore e successiva microspia nel luogo di privata dimora nonchŽ in ordine allÕassenza motivazionale dei decreti autorizzativi dellÕapposizione di due microspie nel luogo di privata dimora.
A parere della difesa, la IV sezione di Questa Corte avrebbe erroneamente inteso il contenuto della censura difensiva con la quale, lungi dal venir contestate irregolaritˆ nella gestione esecutiva, veniva in realtˆ contestata lÕassenza di un provvedimento autorizzativo nellÕapposizione di un nuovo supporto tecnico da parte della polizia giudiziaria. La Corte avrebbe dovuto affrontare, pertanto, la questione della legittimitˆ dellÕoperato della polizia giudiziaria che, apponendo una seconda microspia, avrebbe travalicato le modalitˆ esecutive contenute nel provvedimento autorizzativo.
2.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta lÕerronea percezione del motivo di ricorso con cui si lamentava lÕassenza di iscrizione confondendola con la tardiva iscrizione nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. e lÕassenza di proroghe di indagine
ex art. 405 cod.proc.pen. anche tenuto conto della modifica normativa e dellÕintroduzione dellÕart. 335 quater cod.proc.pen.
2.4. Con il quarto motivo la difesa censura lÕerronea percezione del motivo di ricorso per avere confuso, quanto al merito della decisione sulla responsabilitˆ, la mancanza di motivazione della sentenza di merito con il ÒsilenzioÓ. La censura investa il profilo dellÕaffermazione della responsabilitˆ per la cessione in luogo della mera trattativa.
Ð I proposti ricorsi straordinari, di identico contenuto e anche privi della numerazione delle pagine, sono inammissibili per genericitˆ e per manifesta infondatezza dei motivi.
Il primo profilo di inammissibilitˆ è correlato alla modalitˆ di redazione dei ricorsi per assenza di un ordinato e chiaro inquadramento delle questioni giuridiche e delle ragioni di critica della decisione impugnata.
La Corte di cassazione ha, da tempo, chiarito come sia inammissibile un ricorso che violi l’ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell’ambito dei vizi di legittimitˆ deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, COGNOME, Rv. 259063). In particolare, si è chiarito che è inammissibile il ricorso che, nel reiterare identiche doglianze seppure con sfumature diverse e nel sottoporre al giudice della impugnazione argomenti all’evidenza ridondanti, disattende il disposto dell’art. 581 comma 1, lett. d), cod., proc. pen., lˆ dove prescrive l’enunciazione dei motivi Òcon l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiestaÓ.
Questa Corte di legittimitˆ ha giˆ osservato che “non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell’ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimitˆ deducibili a mente dell’art. 606 cod. proc. pen., attraverso l’individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un’ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un’esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantitˆ enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (…). Un’impugnazione cos’ concepita e strutturata, proprio perchŽ rende assai arduo il controllo di legittimitˆ, al di lˆ del nominalistico richiamo all’art. 606, si candida giˆ di per sŽ all’inammissibilitˆ, proprio per genericitˆ di formulazione, laddove per genericitˆ deve intendersi non solo aspecificitˆ delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo,
che renda particolarmente disagevole la lettura” (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Quesrci, in motivazione).
Sulla stessa linea interpretativa si pone la successiva pronuncia Sez. 6., n. 10539 del 10/02/2017, COGNOME, Rv. 269379 secondo cui la eccessiva frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi, la sovrapposizione indistinta di fatti e di piani di indagine se rendono difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell’organo della impugnazione, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento e in tempi più recenti, sulla stessa linea interpretativa, Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 Ð 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748 Ð 01; Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, Rv. 285800 Ð 01).
I principi qui rammentati valgono allÕevidenza anche per la redazione del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 cod.proc.pen. anchÕesso regolato, quanto ai motivi proponibili, dallÕart. 606 cod.proc.pen.
Nello specifico, i ricorsi, di identico contenuto e finanche privi di numerazione delle pagine, contengono, in gran parte, una alluvionale esposizione di profili di diritto, con esposizione delle pronunce giurisprudenziali della Corte di legittimitˆ e delle corti sovranazionali, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione e, in altra parte, esulano da una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato nella prospettiva declinata dellÕerrore di fatto, e si risolvono nellÕesposizione delle fonti normative, dellÕelencazione delle pronunce giurisprudenziali anche di matrice sovranazionale, senza compiere una puntuale censura della decisione impugnata. In altra parte esulano dal perimetro della deduzione dellÕerrore di fatto.
Oltre al rilevato profilo di inammissibilitˆ dei ricorsi, ricorre altres’ anche lÕinammissibilitˆ dei ricorsi perchŽ deducono motivi al di fuori del perimetro stabilito dallÕart. 625 bis cod.pen.
Sebbene i ricorsi muovano dalle corrette coordinate interpretative in tema di rescissione della sentenza per errore di fatto ex art. 625 bis cod.proc.pen., nel caso concreto, prospettano delle omissioni alle risposte ai motivi che non integrano lÕerrore percettivo rilevante, secondo gli arresti di legittimitˆ, ai sensi dellÕart.625 cod.proc.pen.
In linea generale va perimetrato il vizio denunciato con il ricorso straordinario, tenuto conto l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimitˆ, e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod.proc.pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontˆ, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, ovvero nella mancata
risposta ai motivi proposti, situazione cui appartiene, secondo la deduzione del difensore, il caso in esame.
Ai fini della configurabilitˆ dell’errore di fatto per omesso esame di un motivo, la giurisprudenza di legittimitˆ, nella sua massima espressione, ha dato precise indicazioni. Secondo le Sezioni Unite, l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dˆ luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., nŽ determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchŽ, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchŽ incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchŽ con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacchŽ, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (cos’ Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221283-01, e Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, COGNOME, non massimataã nonchŽ, più di recente, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macr’, Rv. 268982-01). In tale ipotesi, si è ulteriormente precisato che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015. COGNOME, Rv. 263113 Ð 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731, COGNOME).
Sempre secondo l’orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, non è configurabile un errore di fatto, bens’ un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 26368601; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01).
LÕomesso esame di un motivo di ricorso idoneo ad integrare lÕerrore di fatto, rilevante ai sensi dellÕart. 625 bis cod. proc. pen., è soltanto quello che si sostanzia in una svista materiale, ossia una disattenzione di ordine percettivo che abbia causato lÕerronea supposizione dellÕinesistenza della censura, e che abbia il carattere della ÇdecisivitˆÈ.
Cos’ perimetrato lÕerrore di fatto che pu˜ dare luogo alla revoca della sentenza nel caso di omesso esame di un motivo, ritiene, il Collegio, che non sussistano i denunciati errori percettivi.
Non è predicabile lÕerrore di fatto denunciato nel primo motivo di ricorso che consisterebbe nellÕerrata percezione del contenuto del primo motivo di ricorso
che, secondo il ricorrente, sarebbe stato travisato nel suo contenuto e nella conseguente risposta della Corte di cassazione che integrerebbe cos’ lÕomessa risposta al motivo. La sentenza ha non solo ben compreso la doglianza nel suo significato e lÕha disattesa con motivazione ampia nelle pag. 7-8 e 9.
Allo stesso modo, la sentenza ha risposto a tutte le censure, evidenziando, quanto alla tematica dellÕutilizzabilitˆ delle intercettazioni del RD 864/2018, cfr. pag. 10, anche il mancato confronto con le ragioni della decisione, mancata risposta nuovamente denunciata nel secondo motivo di ricorso straordinario.
Vi è risposta, e dunque non sussiste il denunciato errore percettivo, con riguardo al terzo motivo, essendo stata esclusa (cfr. pag. 11) la violazione dellÕart. 335 cod.proc.pen.
In conclusione, non vi è stata una svista nella percezione dei contenuti dei motivi di ricorso che ha causato una erronea individuazione della censura che avrebbe determinato una decisone incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, COGNOME).
Il quarto motivo di ricorso introduce censure che pongono il ricorso al di fuori dal perimetro dellÕerrore di fatto che non pu˜ mai riguardare la valutazione delle prove, nŽ la valutazione della motivazione posta base della sentenza passata in giudicato. Ove cos’ non fosse, si aprirebbe la strada ad un nuovo grado di giudizio che non è esperibile con il ricorso straordinario per errore di fatto.
Il quarto motivo censura, infatti, direttamente la decisione in punto affermazione della responsabilitˆ rimettendo in discussione lÕacquisizione del materiale probatorio e la sua valutazione che, se giˆ non proponibili nel giudizio di legittimitˆ concluso con la sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione, non pu˜ essere comunque rimesso in discussione in questa sede.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il 23/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME