Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di cassazione n. 14103/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del rico
RITENUTO IN FATI -0
NOME COGNOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre a sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Seco zione della Corte di cassazione in data 9 febbraio 2023 che ha dichiara Ci inammissibile il ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza emessa il dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli con la quale il COGNOME è st riconosciuto responsabile del delitto di usura.
Avverso la sentenza il ricorrente deduce errore di fatto in ordine a citazione in appello dell’imputato con riguardo alla prima notifica a qu residente all’estero, del decreto di citazione in appello e del contestuale i eleggere domicilio in Italia.
La Suprema Corte – a fronte della dedotta omessa citazione dell’imputato ne processo di appello – riteneva correttamente operata la notifica dell’avviso l’udienza del 16/12/2021 all’imputato presso il difensore, sul presupposto er che all’imputato fossero stati preventivamente e regolarmente notificati il dec di citazione e il contestuale invito a eleggere domicilio nello Stato italiano non vi avesse provveduto, così legittimando la notifica della prima udien successiva al deposito della nuova nomina, presso il difensore.
In realtà, quella notifica preliminare del decreto di citazione e dell’i disposta ai sensi dell’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., seppur tentata Corte di appello in Danimarca per la prima udienza del 13/12/2018 non era andata a buon fine, e non per impossibilità o per inidoneità del domicilio, ma per un er di trascrizione dell’indirizzo di residenza dell’imputato commesso dalla cancelle
Cosicché nessuna consapevolezza del processo e nessun obbligo di elezione di domicilio in Italia poteva ravvisarsi a carico dell’imputato al momento d sottoscrizione e del deposito della nuova nomina.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indic
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per ragioni no consentite dall’ordinamento.
La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di ricorso riguardante l omessa notifica all’imputato del decreto dì citazione in appello sul rilievo che, il differimento della prima udienza del 13/12(2018 a quella del 14/5/2020 p omesso avviso all’imputato disponendosi la rinnovazione della notifica all’est alla residenza conosciuta in Danimarca (INDIRIZZO), con atto in data 29/01/2019, depositato presso la Corte di appello di Napoli il 25/02/2019, con riguardo allo stesso procedimento di cui venivan indicati gli estremi e con riferimento all’udienza del 14/5/2020, il nominava difensore e procuratore speciale l’avvocato NOME ,NOME indicando un nuovo indirizzo per le notificazioni in Danimarc:a, dove eleggeva domicilio.
Da ciò la Corte di legittimità desumeva che l’imputato era a conoscenz dell’esistenza del procedimento a suo carico, pendente in appello / e della citazione in appello per la predetta udienza / mancando da parte sua la elezione di domicilio in Italia, ritenendo che, riferendosi l’art. 169, comma 1, cod. proc. pen. alla notifica da inviare, “la mancata elezione di domicilio nel territorio dello Sta correttamente determinato che le ulteriori notifiche siano avvenute ai se dell’art. 161, comma 4, proc. pen. presso il difensore dì fiducia”.
Alla udienza del 16 dicembre 2021 il procuratore speciale del ricorrente rinunciato ai motivi di appello nel merito, con la sola esclusione di quelli re alla determinazione della pena, chiedendo l’applicazione di pena concordata richiesta che è stata respinta dalla Corte territoriale con conseguente perd efficacia della richiesta e della rinuncia e conseguente esame nel merito d impugnazione.
A fronte dei menzionati rilievi della sentenza impugnata, il ricorso assum del tutto genericamente che l’assunto decisorio si fonda sulla regolare notific primo decreto di citazione per l’udienza del 13/12/2018, quando invece, second l’argomentare della Corte, assume decisivo rilievo l’avvenuto deposit antecedente alla udienza di rinvio del 14/5/2020, della nomina a procuratore difensore dell’AVV_NOTAIO e la elezione di domicilio in Danimarca, a dimostrazi della conoscenza da parte dell’imputato del processo in appello a suo carico e de mancata elezione di domicilio in Italia.
La rilevanza decisiva di tali emergenze ai fini della ritenul:a legittimità successiva notifica della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 161, com cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, designa la manifesta genericità censura del ricorrente che, in ogni caso, non individua un errore di f involgendo invece la valutazione giuridica della pretesa validità della pr citazione dell’imputato / che non è censurabile con l’atto di ricorso straordinario proposto secondo costante orientamento secondo il quale, in tema di ricors straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamen
una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc (Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/02/2024.