Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 114 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 114 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 32438/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto revocarsi la sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 9156/24, la Sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc. pen. il difensore di COGNOME lamentando un errore di fatto in relazione ai motivi di ricorso con cui era stato invocato l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli per omessa motivazione in relazione allo specifico motivo di gravame volto ad ottenere l’esclusione della recidiva; la Sesta sezione di questa Corte era giunta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso sull’erroneo presupposto che l’imputato, nel corso del giudizio di appello, avesse rinunciato a tutti i motivi di gravame, ivi compreso quello riguardante la recidiva; l’errore percettivo rivestiva carattere di decisività, considerato che, a fronte di una dettagliata censura, la Corte di merito aveva omesso qualsiasi valutazione sul punto, così incorrendo nel dedotto vizio della motivazione mancante, ancora piø grave ove si considerasse che, in conseguenza dell’esclusione della recidiva, sarebbe maturato il termine di prescrizione per il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME Rv. 263686 – 01), secondo il quale ‘in tema di ricorso straordinario,
qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.’.
Ciò premesso, si deve rilevare che non vi Ł stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l’errore di fatto denunciato in ricorso, posto che nella sentenza impugnata viene rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte, la rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio involge anche quelli relativi alla sussistenza delle aggravanti e della recidiva (pag.12; si veda, per quanto riguarda la recidiva, Sez.6 n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315); pertanto, Ł da escludere che si sia verificato un errore di fatto, essendo semmai stato denunciato con il ricorso un errore di valutazione, come tale escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 625bis cod. proc. pen.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME