Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30051 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30051 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MAROSTICA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TREVIGLIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAROSTICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 21274 del 3.5.2022, la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione – per quanto qui rileva – ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari proposti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Quarta Sezione penale della stessa Corte n. 7980/2021, che aveva a sua volta dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari proposti dagli stessi ricorrenti avverso la sentenza n. 50009/2019, con la quale la Terza sezione penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse dei predetti, nell’ambito del procedimento svoltosi con le forme del rito abbreviato in relazione a più reati ai sensi degli artt. 110 co, 2, 8 e 3 d.lg n. 74/2000.
Avverso la citata sentenza n. 21274/2022, propone distinti ricorsi straordinari per cassazione il difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendone l’annullamento e, per l’effetto, invocando l’assoluzione dei ricorrenti con ogni conseguente effetto di legge.
Si deduce, in sintesi, l’erroneità della sentenza gravata, la quale ha sostenuto come gli errori percettivi evidenziati nel ricorso avverso la sentenza n. 7980/2021 si risolvessero in valutazioni giuridiche, già proposte e confutate. In realtà, l’errore percettivo invocato era afferente alla dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di cassazione, nella sentenza n. 50009/2019, che nascondeva nel .contenuto una pronuncia di rigetto sul merito di tutte le doglianze in punto di diritto dispiegate nel ricorso proposto. Si contesta, inoltre, la ritenuta genericità dei motivi di ricorso sull’utilizzabilità del compend probatorio e sulla qualificazione come amministratore di fatto del COGNOME, sulla base di una corretta applicazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Occorre muovere dal principio per cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non
dall’originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l’errore di fatto in cui sia la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario (Sez Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 – dep. 2018, Rv. 272724 – 01).
Nella specie, si evince chiaramente dal tenore delle censure dedotte ch ricorsi non lamentano vizi specifici dell’ultima sentenza di questa Corte ch dichiarato inammissibile la precedente impugnazione straordinaria dei medesim ricorrenti, vale a dire quella emessa dalla Terza Sezione penale n. 21274/20 bensì vizi asseritamente riconducibili alla sentenza n. 50009/2019, sem emessa dalla Terza Sezione penale, costituente la sentenza originaria avverso quale i ricorrenti avevano proposto il loro primo ricorso straordinario. ,
Va solo aggiunto, per completezza, che la principale doglianza dedotta da ricorrenti, con cui si lamenta l’erronea dichiarazione di inammissibilità del r da parte della Corte di cassazione, non integra un errore di fatto o perce atteso che, per giurisprudenza costante, non è configurabile un errore percet sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto pr dall’art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione d inammissibile il ricorso originario con una pronuncia che, esaminando il meri delle doglianze ivi dedotte, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudi rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, al più riconducibile errore di diritto (Sez. 3, Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020, Rv. 280023 – 01
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di c nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equ quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della ca delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consig re estensore
Il Ple ente