Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 375 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 375 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a AQUILONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 44804 del 10/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza n. 44804 del 10 settembre 2024, la Prima sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo avverso il provvedimento dichiarativo dell’estinzione solo parziale della pena detentiva inflitta al condannato in ragione di 1/3 del tempo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso la sentenza indicata della Prima sezione di questa Corte ha proposto ricorso il condannato, con atto a firma del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, illustra l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte nel non considerare l’effetto estintivo del positivo affidamento in prova ex art. 47, comma dodicesimo, 0.P., tenuto conto non solo dell’esito della misura alternativa, documentato agli atti in termini di eccellenza, bensì anche della favorevole prognosi rispetto al pericolo di recidivanza.
2.2. Il secondo motivo deduce l’omessa notifica al condannato dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia 2023/3768, che ha indotto la Corte di cassazione ad emanare un provvedimento senza che “l’imputato ne sia informato”.
Con nota trasmessa I’ll settembre 2025, il Difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività della richiesta di trattazione orale del ricorso, proposta dal difensore con nota del 19 agosto 2025.
Anche in riferimento al rito delineato dall’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, comma 2, lett. a), b), c) e 3, D. L. 29 giugno 2024, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 va, invero, ribadito come la richiesta di discussione orale del ricorso per il quale la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. debba considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di
quindici giorni liberi prima dell’udienza (Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285597 – 01).
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
2.1. L’istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di molteplici interventi interpretativi da parte dì questa Corte che, sin dall’introduzione del rimedio in esame, ha, da un lato, ribadito che l’incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato; dall’altro, ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esso considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall’art. 14 disp. prel. cod. civ. (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).
2.2. Lungo tale direttrice, la successiva giurisprudenza di legittimità ha gradualmente definito i contorni dell’istituto in esame, chiarendo che «l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi d possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui conten viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore dì fatto – restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di ínoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Troise, 4 Rv. 268953).
Ne consegue che «qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
2.3. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente che, pur riconducendo nominalmente il vizio denunciato nell’ambito dell’errore percettivo, contesta la stessa
valutazione dei presupposti giuridici dell’effetto estintivo che propugna, ammettendo implicitamente la natura sostanzialmente valutativa che, in ogni caso, l’esame degli atti e degli aspetti indicati in ricorso involge. Il ricorrente non deduce, infatti, u svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui conten sarebbe stato percepito in modo difforme da quello effettivo, ma contesta il giudizio reso dal Tribunale di sorveglianza – e dalla Corte di legittimità ritenuto immune da censure – sull’incidenza di elementi, diversi ed ulteriori rispetto alle relazioni in at rispetto alla quantificazione dello sconto di pena riferibile alla misura alternativa eseguita. Del resto, è proprio su siffatti aspetti valutativi che il ricorso – e la memoria conclusionale – finiscono per soffermarsi, e non già su sviste, omissioni o fraintendimenti su circostanze oggettive ed incontrovertibili, nei quali la Prima sezione di questa Corte sarebbe incorsa.
Con il secondo motivo, peraltro, si deduce un vizio attinente alla rituale comunicazione dell’ordinanza impugnata con il ricorso ordinario di legittimità, definito con la sentenza oggi gravata, che avrebbe dovuto, al più, essere introdotto in quella sede.
In ogni caso, il rimedio proposto con il ricorso all’odierno vaglio non è esperibile avverso il tipo di provvedimento impugnato; né potrebbe essere estensivamente ad esso applicato – come anticipato – tenuto conto della sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato (Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, COGNOME Piscitelli, Rv. 279530 – 01).
3.1. In riferimento all’ambito applicativo dell’istituto, e tenuto conto che la norma fa specifico riferimento alla legittimazione del “condannato” alla proposizione della richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «l’efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di “bis in idem”, e non implica l’immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona» (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260696, in linea con Corte cost. n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989).
Entro tali coordinate è stato scrutinato il tema della legittimazione soggettiva all’impugnazione straordinaria in disamina.
Le Sezioni Unite hanno, così, ritenuto che «la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935, in tema di annullamento con rinvio della pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggrava nte).
La legittimazione del condannato al rimedio impugnatorio straordinario è stata, altresì, riconosciuta in favore del condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’error di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269789-01); e, in motivazione, le stesse Sezioni unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna.
Le ragioni di esperibilità del rimedio limitatamente a siffatti casi sono state chiarite nei seguenti termini: «L’accoglimento di una nozione di “condannato” più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la “prima volta”, la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell’errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato.
Allo stesso modo, deve escludersi che il ricorso straordinario possa riferirsi alle decisioni della Corte di cassazione che, comunque, si riferiscano al “condannato”, in
antitesi allo status di imputato: se così fosse, qualunque provvedimento di legittimità, purché riguardante un condannato, sarebbe impugnabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
In questo senso, come già sostenuto dalla giurisprudenza, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione sia divenuta irrevocabile: il riferimento è, ad esempio, alle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione. In questi casi, la pronuncia della Corte di cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata ad incidere in alcun modo sulla stabilizzazione dei suoi effetti.
Negli esempi indicati dal Supremo Collegio, il criterio discretivo è, in buona sostanza, identificabile nel nesso funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudicato, sicché deve ammettersi il ricorso straordinario in caso di errore di fatto solo ove sussista siffatta relazione funzionale, che giustifichi il nuovo intervento (cfr. Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile, cit. che aveva già fatto riferimento esclusivamente a quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna).
3.3. Con riferimento specifico ad ipotesi analoga a quella in scrutinio, è stato da questa Corte affermato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della pena da parte del magistrato di sorveglianza (cfr. Sez. 1, n. 32828 del 27/05/2014, Rv. 261090 – 01; Sez. 4, n. 38269 del 21/07/2009, Rv. 245292 – 01; Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, Rv. 23321801; Sez. 5, 16 novembre 2005, n. 45949, non massimata).
Siffatto principio non è messo in discussione – ma è anzi confermato – dalla ratio decidendi di Sezioni Unite Nunziata, cit., poiché le decisioni della magistratura di sorveglianza, a differenza dei provvedimenti emessi in sede esecutiva che possono stabilizzare il giudicato, non incidono in alcun modo sulla condanna e sull’accertamento della responsabilità ma, pur presupponendo il giudicato, si risolvono in statuizioni che attengono ad alternative modalità esecutive della pena.
Deve essere, pertanto, qui ribadito che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
3.4. Nel quadro così delineato, si deve concludere che la procedura di correzione dell’errore di fatto non è esperibile nel caso in esame.
È del tutto evidente, invero, come non ricorra alcuna delle accezioni di “condannato” delineate dalla giurisprudenza dalle Sezioni unite poiché la decisione della Prima sezione di questa Corte impugnata non è intervenuta a stabilizzare il giudicato, bensì a rendere definitiva una decisione sugli effetti dell’affidamento in prova al servizio sociale sulla pena che – anzi – presuppone la definitività e la certezza del trattamento sanzionatorio applicato.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente