Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36535 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da: COGNOME NOME, nato a Bovalino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 10388 del 28/01/2025 della Corte di cassazione, Sesta sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, il quale, dopo la discussione, ha chiesto l’accoglimento del ricorso straordinario, con l’annullamento dell’ordinanza impugnata, e si è riportato nel resto ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza n. 10388 del 28/01/2025, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile un ricorso straordinario che era stato proposto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza n. 10388 del 28/01/2025 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, per il tramite dei propri
difensori e procuratori speciali AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 601, 611 e 625-bis, comma 4, dello stesso codice.
L’RAGIONE_SOCIALE espone che: 1) aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 16/06/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria – con la quale era stata confermata l’affermazione della sua responsabilità per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso della ‘ndrangheta di cui al capo A) dell’imputazione -, il quale ricorso veniva rigettato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione penale, con la sentenza n. 32569 del 16/06/2023; 2) aveva proposto ricorso straordinario (di seguito anche: primo ricorso straordinario) contro tale sentenza n. 32569 del 16/06/2023 della Seconda sezione penale, il quale veniva dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale; 3) aveva proposto ricorso straordinario (di seguito anche: secondo ricorso straordinario) contro tale ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale, il quale veniva dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 10388 del 28/01/2025 della Sesta sezione penale.
Tanto esposto, dopo avere trascritto il primo motivo di questo secondo ricorso straordinario, l’RAGIONE_SOCIALE, con l’ulteriore ricorso straordinario che viene qui in esame (di seguito anche: terzo ricorso straordinario), contesta l’affermazione che figura in apertura della motivazione dell’impugnata ordinanza n. 10388 del 28/01/2025 della Sesta sezione penale secondo cui «il ricorso in esame costituisce reiterazione di identico ricorso straordinario (proposto in data 26 aprile 2023) avverso la medesima sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023), che è già stato definito con ordinanza di inammissibilità (Sez. 7, n. 22759 del 17/05/2024)».
L’NOME deduce che tale affermazione paleserebbe l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Sesta sezione penale, atteso che – posto che il 26/04/2023 egli aveva proposto il ricorso ordinario contro la sentenza del 16/06/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria e non il ricorso straordinario contro la sentenza n. 32569 del 16/06/2023 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione -, il ricorso straordinario che era stato sottoposto all’esame della Sesta sezione penale aveva a oggetto non quest’ultima sentenza della Seconda sezione penale ma l’ordinanza della Settima sezione penale con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario avverso la stessa sentenza.
Il ricorrente rappresenta come il denunciato errore di fatto avrebbe anche determinato l’errore materiale costituito dall’avere ritenuto il secondo ricorso straordinario «comunque tardivo in quanto proposto il 26 ottobre 2024 e dunque ben oltre il termine di 180 giorni dal deposito della motivazione della sentenza
impugnata (26 luglio 2023)», atteso che l’effettivamente impugnata ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale era stata depositata il 05/06/2024.
Con il secondo motivo, il ricorrente «eccepisce l’errore materiale o di fatto di cui all’art. 625 bis c.p.p. con revoca della sentenza Cass. pen., Sez Il, sent. n. 32569/2023 (udienza 16.06.23), depositata il 26.07.23, per omessa risposta a quesiti posti dalla Difesa in ordine alla condotta partecipativa mafiosa ex art. 416 bis c.p. di cui al capo A) dell’editto imputativo, nel ricorso per cassazione a firma AVV_NOTAIO, previo annullamento della ordinanza di inammissibilità n. 10388/25 del 28.01.2025 della Sesta Sezione Penale».
Il ricorrente, anche alla luce di quanto denunciato con il primo motivo, chiede «la piena valutazione dei motivi del precedente ricorso straordinario» (del quale trascrive le pagg. 7, ultimo capoverso, 8, 9, escluso il secondo capoverso, da 10 a 17, esclusi i capoversi di quest’ultima pagina successivi al secondo, 19, ultimo, penultimo e terz’ultimo capoverso, e 20), con i quali aveva denunciato gli errori di fatto nei quali sarebbe incorsa la Seconda sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 32569 del 16/06/2023, sia «per omissione», per non avere la Seconda sezione penale scrutinato, neppure implicitamente, motivi di ricorso dei quali pure aveva dato atto, sia «per erronea percezione», per avere la stessa Seconda sezione penale «afferma circostanze decisive invece negate dagli atti».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è fondato, nei termini che seguono.
Dalla lettura del secondo ricorso straordinario che è stato proposto da NOME COGNOME, risulta che tale impugnazione aveva a oggetto l’ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale (con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del primo ricorso straordinario che era stato proposto dallo stesso COGNOME contro la sentenza n. 32569 del 16/06/2023 della Seconda sezione penale).
Ciò emerge chiaramente: 1) dalla pag. 1, là dove l’NOME, nell’intestazione dell’atto, affermava di proporre ricorso straordinario «avverso l’ordinanza n. 22759/2025 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione VII penale, in data 17.05.2024»; 2) dalla pag. 6, là dove l’NOME affermava che, «on l’ordinanza oggetto del presente gravame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. proposto avverso la sentenza n. 32569/23 emessa dalla Seconda Sezione Penale in data 16.06.2023»; 3) dalle pagine da 1 a 6, là dove l’RAGIONE_SOCIALE sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui aveva consentito che il provvedimento
con il quale era stato deciso il suo primo ricorso straordinario fosse adottato con la procedura cosiddetta de plano.
Risulta pertanto evidente l’errore percettivo nel quale è incorsa la Sesta sezione penale con l’assumere, a causa di un equivoco o di una svista, che il secondo ricorso straordinario che era stato proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, e che era quindi sottoposto al suo esame, avesse a oggetto non l’ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale – come effettivamente era – ma la sentenza n. 36569 del 16/06/2023 della Seconda sezione penale, come erroneamente si afferma sia nell’epigrafe («avverso la sentenza della Corte di cassazione del 16/06/2023») sia nella motivazione («il ricorso in esame costituisce reiterazione di identico ricorso straordinario (proposto in data 26 aprile 2023) avverso la medesima sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023)») dell’impugnata ordinanza n. 10388 del 28/01/2025 della Sesta sezione penale.
L’indicato errore percettivo si deve ritenere decisivo quanto meno là dove ha determinato la Sesta sezione penale ad affermare la tardività del ricorso straordinario sottoposto al suo esame per essere stato il provvedimento impugnato depositato il 26/07/2023, cioè nella data di deposito della sentenza n. 32569 del 16/06/2023 della Seconda sezione penale, laddove l’ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale era stata depositata il 05/06/2024, con la conseguente tempestività dello stesso secondo ricorso straordinario.
Ne consegue che deve essere disposta la revoca dell’ordinanza n. 10388 del 28/01/2025 della Sesta sezione penale, in quanto emessa in esito all’indicato errore percettivo costituito dall’evidenziato equivoco o svista nella lettura del secondo ricorso straordinario che era stato proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Posta tale revoca, il Collegio ritiene di potere procedere direttamente alla fase rescissoria e, quindi, al nuovo giudizio sul secondo ricorso straordinario avverso l’ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale, in applicazione del condiviso principio di diritto, prevalente nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell’immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284541-01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754-01).
4. Venendo, dunque, al merito del giudizio rescissorio, con l’ordinanza n. 22759 del 17/05/2024, la Corte di cassazione, Settima sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso straordinario che era stato proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 32569 del 16/06/2023 della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, con la quale era stato rigettato il ricorso che era stato proposto dall’COGNOME contro la sentenza del 16/06/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria con cui era stata confermata l’affermazione di responsabilità dello stesso COGNOME per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso della ‘ndrangheta di cui al capo A) dell’imputazione.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 601, 611 e 625-bis, comma 4, dello stesso codice.
RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza impugnata in quanto adottata con procedura de plano, senza alcun avviso della fissazione della relativa udienza – il quale soltanto avrebbe consentito alla difesa dell’imputato di depositare una memoria a sostegno dell’ammissibilità dei motivi – e, per il caso in cui si dovesse ritenere che il comma 4 dell’art. 625-bis cod. proc. pen. «non possa essere derogato con previsione dell’avviso alle parti di fissazione dell’udienza, solleva questioni di legittimità costituzionale del medesimo comma 4 per contrasto con il diritto di difesa, di cui all’art. 24, secondo comma, Cost., e con il diritto contraddittorio, di cui all’art. 111 Cost.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta «l’errore materiale o di fatto di cui all’art. 625 bis del codice di procedura penale».
Dopo avere trascritto la motivazione dell’impugnata ordinanza n. 22759 del 17/05/2024, l’NOME deduce che la Settima sezione penale sarebbe incorsa in un errore sussumibile tra le ipotesi di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. «anche laddove dalla suddetta motivazione non traspare alcun profilo motivazionale che rilevi in concreto l’inammissibilità dei motivi di ricorso».
Ciò detto, il ricorrente chiede, «nche alla luce di quanto sin qui denunciato», «la piena valutazione dei motivi del precedente ricorso straordinario» (cioè del suo primo ricorso straordinario avverso la sentenza n. 32569 del 16/06/2023 della Seconda sezione penale), che trascrive integralmente (dagli ultimi due capoversi dalla pag. 1 ai primi cinque paragrafi della pag. 14).
L’COGNOME prospetta anche l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Seconda sezione penale nel secondo capoverso della pag. 97 della sentenza n. 32569 del 16/06/2023, in quanto, alla luce della lettura della sentenza di secondo grado, risulterebbe «l’evidente travisamento della prova deducibile come errore percettivo di fatto laddove, per poter asseverare il giudizio di intraneità di sodalizio di esso ricorrente, sono stati temporalmente collocati i due dialoghi contestati
(progr. 9536 e 9732) alla data del 18 aprile 2010, al contrario risalenti e riconducibili al 13 aprile 2010».
È inoltre denunciato «l’errore percettivo materiale in cui sono incorsi i Giudici Distrettuali nel momento in cui hanno omesso di considerare come ‘il contenuto dei dialoghi riportati nelle intercettazioni del 13 aprile (progr. 9536 e 9732)’ sia in toto confliggente con l’arresto argomentativo riportato a foglio 2135 della sentenza di appello, quando tra i presenti che commentavano le dinamiche inerenti alla successione del locale di Portigliola (progr. 9684) non vi era esso ricorrente – per come, invece, erroneamente sostenuto dalla Corte di appello reggina».
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, che l’inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura de plano, atteso che l’espressione «anche di ufficio», che è contenuta nel primo periodo del comma 4 dell’art. 625-bis cod. proc. pen., sta a indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 625bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l’udienza in camera di consiglio (Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286368-01).
Poiché tale disciplina, contenuta nel primo periodo del comma 4 dell’art. 625bis cod. proc. pen., si riferisce indistintamente, oltre che al ricorso straordinario proposto fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1 dello stesso art. 625-bis, anche al ricorso straordinario riguardante un errore di fatto proposto oltre il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo, nonché al ricorso straordinario che risulti manifestamente infondato, si deve ritenere che l’indicata procedura de plano debba essere applicata in tutti tali casi di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione straordinaria.
Ciò posto, le questioni di legittimità costituzionale che sono state sollevate dal ricorrente sono manifestamente infondate.
Secondo l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. 269896-01; Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 256961-01; Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010, COGNOME, Rv. 246455-01), rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio – che può essere anche eventuale e differito, se ciò risponde a criteri di economia processuale e di speditezza (Corte cost., ordinanza n. 32 del 2003) -, purché il diritto di difesa resti sempre garantito.
Alla luce di tale indirizzo, la Corte di cassazione ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazione a palesi difformità del ricorso per cassazione dal
modello legale o all’incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, in quanto rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito (Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856-01, con la quale la Corte ha precisato che la norma censurata consente il pieno recupero a posteriori delle garanzie della difesa e del contraddittorio attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.)
Allo stesso modo, si deve ritenere che l’art. 625-bis, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., col prevedere che l’inammissibilità del ricorso straordinario vada dichiarata de plano, non violi gli invocati artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., atteso che: a) da un lato, tale procedura è prevista in relazione a palesi difformità del ricorso straordinario dal modello legale, quali si devono ritenere i casi in cui la relativa richiesta sia stata proposta fuori dell’ipotesi di correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti della Corte di cassazione o fuori del termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento (quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto), o risulti manifestamente infondata (nel senso che la sua inconsistenza sia rilevabile ictu ocu/i, senza necessità di approfondimenti valutativi); b) dall’altro lato, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che, anche contro l’ordinanza che abbia dichiarato l’inammissibilità di un precedente ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso straordinario, a condizione che esso abbia a oggetto l’errore di fatto in cui sia incorsa l’ordinanza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724-01; Sez. 6, n. 56966 del 11/09/2017, Ferminio, Rv. 272201-01). Rimedio, quello del ricorso straordinario contro l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del suo precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., di cui il ricorrente si è concretamente avvalso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo non è consentito.
Tale motivo non è consentito, in primo luogo, nella parte in cui, con esso, l’RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto che, dall’impugnata ordinanza n. 22759 del 17/05/2024, «non traspare alcun profilo motivazionale che rilevi l’inammissibilità dei motivi di ricorso», ha chiesto «la piena valutazione dei motivi del precedente ricorso straordinario».
Con tale censura, infatti, il ricorrente, !ungi dal prospettare degli effettivi errori di fatto che sarebbero stati commessi dalla Settima sezione penale, contesta in realtà la valutazione della Settima sezione secondo cui le doglianze che egli aveva dedotto con il suo primo ricorso straordinario contro la sentenza n. 32569 del
16/06/2023 della Seconda sezione penale non erano costituite da vizi di percezione nei quali sarebbe incorsa la stessa Seconda sezione, e, quindi, da errori di fatto, ma da questioni che attenevano piuttosto «alla valutazione dei motivi di ricorso e del compendio storico-fattuale».
Con la stessa censura, il ricorrente lamenta quindi non un errore di fatto ma la valutazione compiuta dalla Settima sezione penale in ordine alla qualificazione quali errori aventi a oggetto il contenuto valutativo della citata sentenza della Seconda sezione penale, e non quali errori di fatto, delle doglianze che erano state dedotte con il primo ricorso straordinario avverso la stessa sentenza. Il che esula dall’ambito del ricorso straordinario, atteso che tale rimedio, anche quando riguarda un’ordinanza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., come nel caso in esame, deve avere a oggetto un errore di fatto e non una decisione di contenuto valutativo e, quindi, un errore di giudizio.
Da ciò anche il carattere non consentito della richiesta di «piena valutazione dei motivi del precedente ricorso straordinario» – richiesta che è rinnovata dall’RAGIONE_SOCIALE anche con il suo terzo ricorso straordinario -, atteso che tali motivi sono già stati giudicati estranei all’ambito del ricorso straordinario con l’ordinanza n. 22759 del 17/05/2024 della Settima sezione penale, con un giudizio che, come si è detto, avendo un contenuto valutativo, non può essere oggetto di un ulteriore ricorso straordinario.
Il motivo non è consentito, in secondo luogo, nella parte in cui, con esso, l’RAGIONE_SOCIALE ha prospettato l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Seconda sezione penale nel secondo capoverso della pag. 97 della sentenza n. 32569 del 16/06/2023; errore che è nuovamente prospettato dall’RAGIONE_SOCIALE con il suo terzo ricorso straordinario.
Tale doglianza introduce infatti nel ricorso straordinario avverso l’ordinanza con la quale è stato definito (dalla Settima sezione penale) il primo ricorso straordinario una censura che attiene non a tale ordinanza ma alla sentenza con la quale è stato definito (dalla Seconda sezione penale) il processo di cognizione, il che, in tutta evidenza, non può essere consentito, anche perché il termine per proporre il ricorso straordinario avverso i due provvedimenti menzionati decorre dalla diversa data di deposito di ciascuno di essi.
Il motivo non è consentito, in terzo luogo, nella parte in cui, con esso, l’Aquì ha prospettato delle censure che attengono ad errori in cui sarebbero «incorsi i Giudici Distrettuali», atteso che tali assenti errori non possono, all’evidenza, essere fatti valere con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., il quale costituisce un rimedio avverso errori che siano contenuti «nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione» (comma 1 dell’art. 625-bis cod. proc. pen.).
In conclusione: a) l’ordinanza della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, n. 10388 del 28/01/2025, nei confronti di NOME COGNOME, deve essere revocata; b) il ricorso straordinario avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 22759 del 17/05/2024, deve essere dichiarato inammissibile; c) il ricorrente deve essere conseguentemente condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza di questa Corte n. 10388 emessa dalla 6° Sezione in data 28/01/2025 nei confronti di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza emessa dalla 7° Sezione della Corte di cassazione n. 22759 in data 17/05/2024 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/10/2025.