Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2914 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORDENONE il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 11/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
Con sentenza pronunciata 1’11.7.2023 la Corte di Cassazione, Sezione terza penale, ha annullato con rinvio, limitatamente alla mancata revoca del motociclo Yamaha, tg. TARGA_VEICOLO, la sentenza con cui la corte di appello di Venezia, in data 11.7.2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Padova il 19.10.2021, aveva rideterminato, a seguito di concordato ex art. 599-bis, c.p.p., la pena inflitta, tra gli altri, a COGNOME NOME, nella misura di anni otto giorni venti di reclusione ed euro 10.800,00 di multa, in relazione ai reati ascrittigli.
Avverso tale sentenza IL COGNOME ha proposto ricorso straordinario, ex art. 625 bis, c.p.p., lamentando l’errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte di Cassazione, nel ritenere, contrariamente a quanto si evince dagli atti, che la revoca della confisca del veicolo in precedenza indicato non fosse parte integrante del concordato su cui si era formato in appello il consenso delle parti. Errore determinante, perché l’avvenuta recezione da parte della corte di appello di un concordato in termini difformi da quelli proposti, se rilevata dalla Corte di Cassazione, avrebbe imposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con effetti travolgenti l’intero concordato.
Nel medesimo ricorso il COGNOME, nel frattempo soggetto all’esecuzione della pena indicata, ha presentato istanza di sospensione dell’esecuzione della pena stessa, ai sensi dell’art. 625, comma 2, c.p.p., sottolineando il pregiudizio connesso all’immediata esecutività del titolo, che ne ha determinato la privazione della libertà personale.
La presente procedura, incidentale de libertate rispetto a quella principale ex art. 625 bis, c.p.p., attivata dal COGNOME, consente di pervenire all’esito di sospendere l’esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna, solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmente prevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma.
Per valutare la fondatezza dell’istanza qui in esame, occorre dunque determinare la soglia richiesta alla legge e l’ambito di valutazione consentito. È del tutto evidente che, con la più ampia indicazione «casi», il legislatore abbia inteso riferirsi non già e non solo alle condizioni
soggettive del condannato in esecuzione, ma al complesso della vicenda processuale, e dunque a tutti i suoi rilevanti aspetti per la duplice davvero insuperabile – considerazione che si tratta di previsione inserita nell’ambito della disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
Si impone, pertanto, una valutazione che tenga conto principalmente, in via pregiudiziale, del fumus boni iuris rispetto alla domanda principale avanzata ex art. 625 bis, c.p.p. È del tutto evidente, infatti, che ove sia negativo il vaglio specifico in ordine all’accoglibilità della domanda principale, nulla valgono le condizioni personali del condannato per le quali vi sono altri presidi. Sul profilo della valutazione del fumus, peraltro, non vi possono essere dubbi sul fatto che non si possa, in questa sede incidentale, andare oltre una sommaria cognizione che riveli, già prima facie, la particolarissima evidenza dell’anzidetto fumus, al fine di evitare quel pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio in integrum, che deriverebbe dal successivo eventuale accoglimento del ricorso straordinario ex art.625 bis, c.p.p.
D’altro canto è del pari evidente come non si possa, in questa fase, procedere ad un vaglio approfondito della domanda principale, il che costituirebbe un’inammissibile anticipazione del giudizio. Si deve trattare, in sostanza, di una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti, che si possa riconoscere nella locuzione «eccezionale gravità» (cfr. Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 24797601; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097).
Esaminati gli atti, il Collegio ritiene che non sussista l’ipotesi di eccezionale gravità cui la norma in questione subordina la sospensione dell’esecuzione, non potendo dirsi con assoluta certezza che la revoca della confisca non sia rimasta estranea all’accordo sottoscritto dalle parti in udienza, come evidenziato dalla Corte di Cassazione. Sul punto ogni incertezza potrà essere sciolta attraverso una ponderata valutazione, da svolgere in sede di decisione del proposto ricorso straordinario, del contenuto della documentazione prodotta dal COGNOME, che, nella
prospettiva difensiva, dimostrerebbe come l’accordo tra le parti si fosse originariamente esteso anche alla revoca della confisca, mentre la Corte di cassazione ha ritenuto l’interlocuzione svoltasi al riguardo tra le parti una semplice proposta di concordato, poi superata dall’accordo raggiunto in udienza, che aveva escluso dal concordato la revoca della confisca del veicolo.
Impregiudicato, dunque, il giudizio sul ricorso straordinario, com’è nei suddetti limiti della presente decisione incidentale, l’istanza di sospensione deve essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta di sospensione.
Così deciso in Roma il 22.9.2023.