Ricorso straordinario per errore di fatto: chi è legittimato a proporlo?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un’importante questione di procedura penale, definendo con chiarezza i confini di uno strumento processuale particolare: il ricorso straordinario per errore di fatto. La decisione, sebbene concisa, ribadisce un principio fondamentale sulla legittimazione ad agire, specificando chi può e chi non può avvalersi di questo rimedio per correggere un presunto errore della Suprema Corte. Il caso nasce dalla richiesta di una madre di riavere un immobile confiscato al figlio, ma la pronuncia ha implicazioni che vanno ben oltre la singola vicenda.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso un provvedimento della Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’Esecuzione. La Corte territoriale aveva respinto la sua istanza di dissequestro e restituzione di un immobile, oggetto di confisca a seguito della condanna definitiva del figlio per gravi reati, tra cui associazione camorristica, riciclaggio e interposizione fittizia. La donna, sostenendo di essere la reale proprietaria del bene, aveva impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione, che aveva dichiarato il suo ricorso inammissibile. Contro quest’ultima decisione, la ricorrente ha tentato un’ultima via: il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., denunciando un’erronea percezione dei fatti riguardo alla proprietà dell’immobile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso straordinario per errore di fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è netta e si basa su un’interpretazione rigorosa della norma e sulla consolidata giurisprudenza. La Corte ha stabilito che la ricorrente, in qualità di ‘terza interessata’ nel procedimento, non è un soggetto legittimato a proporre il ricorso straordinario per errore di fatto.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nella natura e nella finalità dell’art. 625 bis del codice di procedura penale. La Suprema Corte spiega che questo rimedio è ‘attivabile dal solo soggetto condannato’. Questa affermazione si fonda sia sul dato normativo sia su un orientamento giurisprudenziale granitico, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (Nunziata) e altre sentenze conformi. La ratio è chiara: il ricorso straordinario non è uno strumento generale per contestare qualsiasi tipo di errore, ma un rimedio eccezionale disegnato per il condannato, al fine di correggere errori percettivi (materiali o di fatto) che abbiano inciso sulla decisione di inammissibilità del suo ricorso. La posizione della madre del condannato, per quanto possa avere un interesse economico e giuridico concreto, è quella di un terzo estraneo al rapporto processuale principale tra Stato e imputato. Pertanto, non rientra nella categoria del ‘condannato’, l’unica a cui la legge conferisce la legittimazione per questa specifica impugnazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio procedurale cruciale: gli strumenti di impugnazione non sono fungibili e la legittimazione ad agire deve essere verificata con rigore. Per i terzi che vedono i propri beni coinvolti in procedimenti penali e misure di confisca, la strada per far valere i propri diritti non passa attraverso il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625 bis c.p.p. Questa decisione sottolinea l’importanza per i terzi di utilizzare gli strumenti processuali specifici messi a disposizione dall’ordinamento, come l’incidente di esecuzione, nelle sedi e nei tempi corretti, senza poter ‘recuperare’ eventuali preclusioni attraverso rimedi destinati ad altri soggetti processuali.
Un terzo interessato può proporre un ricorso straordinario per errore di fatto avverso una sentenza penale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo rimedio è attivabile solo dal soggetto ‘condannato’ e non da terzi, anche se hanno un interesse legittimo nel procedimento, come la proprietà di un bene confiscato.
Qual era l’oggetto della richiesta nel caso specifico?
La richiesta principale era il dissequestro e la restituzione di un immobile che era stato sequestrato and conf confiscato al figlio della ricorrente, condannato per associazione camorristica, riciclaggio e altri reati. La ricorrente sosteneva di essere la vera proprietaria del bene.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, ha rigettato l’istanza di dissequestro e di restituzione dell’immobile, sito in Casal di Principe, INDIRIZZO, oggetto provvedimento di sequestro e confisca emesso nei confronti del figlio dell’istante, NOME COGNOME, in conseguenza della condanna di quest’ultimo per i reati di partecipazione ad associazione camorristica, riciclaggio, reimpiego e interposizione fittizia nella titolarità di beni e valori;
Rilevato che il ricorso – con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all’erronea percezione (da intendere quale errore materiale o di fatto) in ordine alla reale proprietà dell’immobile sito in INDIRIZZO di Principe alla INDIRIZZO – è inammissibile siccome proveniente da soggetto non legittimato in quanto la ricorrente, quale terza interessata nel procedimento, non è legittimata a proporre il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis cod. proc. peri., il quale è attivabile dal soggetto “condannato”, come evincibile dal dato normativo e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite Nunziata, in motivazione; la casistica in relazione alla quale il principio è stato declinato è ampia; cfr., tra le altre, Sez. 2 42518 del 15/10/2021, Salemme, Rv. 282077);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.